CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 maggio 2010
329.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 57

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 2.

Al comma 1, lettera d), numero 1), le parole: viene a spirare sono sostituite dalla seguente: scade.
2. 300.Il Governo.

Al comma 1, lettera d), numero 4), capoverso Art. 7-ter, le parole: non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni sono sostituite dalle seguenti: non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni.
2. 301.Il Governo.

ART. 14.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 22 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 16 comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-bis. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classe, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
14. 300.Il Governo.

ART. 18.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni procedimentali di cui all'articolo 182-ter, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
18. 300.Il Governo.

ART. 22.

Al comma 6, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.
22. 300.Il Governo.

ART. 25-bis.

Sopprimerlo.
25-bis. 300.Il Governo.

Pag. 58

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02803 Nastri: Sulle condizioni di vivibilità e sicurezza all'interno delle carceri nonché sulla dotazione organica della polizia penitenziaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel rispondere all'Onorevole Nastri, devo in primo luogo fare presente che la situazione di sovraffollamento e di carenza di organico che caratterizza l'istituto penitenziario di Novara dipende, in massima parte, da una condizione congiunturale sfavorevole che interessa molti istituti penitenziari del Paese.
Tali problematiche sono acuite, infatti, da due fattori fondamentali e cioè dalla crescita costante della popolazione detenuta e dalla mancata integrazione della dotazione organica che, determinata con decreto legislativo 146/2000 in 45.121 unità, presenta, allo stato, una carenza di circa 5.000 unità.
Ad ogni buon conto, si comunica che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'intento di migliorare la qualità della vita dei detenuti, senza, però, vanificare le ineludibili esigenze di sicurezza, ha di recente diramato una circolare contenente indirizzi e linee operative di carattere generale per una più funzionale organizzazione della vita carceraria.
In particolare, è stato richiesto ai Provveditori regionali di razionalizzare l'uso dei locali detentivi anche attraverso l'individuazione di strutture a «gestione aperta» - idonee ad ospitare i soggetti di minore pericolosità sociale - per compensare i minori spazi destinati alle camere di detenzione con una maggiore protrazione della permanenza all'aperto ed una più consistente offerta trattamentale.
Nella medesima prospettiva, sono state predisposte anche delle direttive per i Direttori d'istituto, i quali sono stati invitati a prestare la dovuta attenzione al regolare svolgimento dei servizi rivolti alla soddisfazione dei bisogni della popolazione detenuta, proprio al fine di evitare che si verifichino ulteriori compressioni di quegli «spazi vitali», previsti per ridurre i disagi indotti dal sovraffollamento.
Si fa presente, peraltro, che per le situazioni più compromesse e difficili, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria provvede ad intervenire, sia a livello regionale che centrale, con periodici interventi deflattivi, finalizzati a ridistribuire la popolazione detenuta in ragione degli spazi detentivi effettivamente disponibili, tenendo conto, ove possibile, delle legittime aspirazioni dei ristretti, delle loro condizioni di salute e del generale principio della territorialità della pena.
In tal senso, si comunica che nel piano straordinario di edilizia penitenziaria sono stati inseriti numerosi interventi che, sicuramente, contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei detenuti, agevolando nel contempo le condizioni di lavoro del personale tutto.
Infatti, per fronteggiare quella che è stata definita una vera e propria emergenza penitenziaria, è stato predisposto il cosiddetto piano carceri, che prevede la costruzione di nuovi padiglioni in ampliamento di istituti esistenti, nonché la realizzazione di nuovi penitenziari che beneficeranno di un migliore meccanismo di controllo interno, da realizzare attraverso un maggiore ricorso all'informatica e all'elettronica, destinate a sostituire, in parte, l'utilizzo delle risorse umane.
Con specifico riferimento alla realizzazione di nuovi posti detentivi, va evidenziato

Pag. 59

che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010 il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è stato nominato Commissario delegato per la situazione conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale e, a tal fine, è stato incaricato di predisporre un apposito Piano di interventi che sarà valutato, a breve, dal Comitato di sorveglianza previsto dal decreto con cui lo scorso gennaio è stato deliberato, per l'appunto, lo stato di emergenza penitenziaria.
Quanto all'ulteriore problema evidenziato dall'interrogante, relativo alla carenza organico di polizia penitenziaria occorre, preliminarmente, precisare che negli istituti penitenziari prestano servizio circa 36.000 unità di polizia penitenziaria (su 40 mila unità circa), mentre le restanti unità di personale svolgono la loro opera nelle altre strutture dell'Amministrazione che, seppur esulanti dal contesto prettamente penitenziario, sono però necessarie per il funzionamento della complessa macchina organizzativa del Dipartimento, inteso nel suo complesso.
Proprio per far fronte alla situazione di difficoltà operativa evidenziata, la legge finanziaria ha consentito l'assunzione di 2000 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria nonché la possibilità di assumere (facendo un'eccezione al generalizzato blocco del turn over) - negli anni 2010, 2011 e 2012 - personale di polizia penitenziaria nel limite del contingente di quello cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente.
Per quanto riguarda, invece, il recente episodio di violenza verificatosi presso l'istituto di Novara, posso assicurare che il fenomeno dell'aggressività dei detenuti all'interno delle strutture penitenziarie è seguito con estrema attenzione dall'Amministrazione.
In particolare, detto episodio, scaturito da una lite tra due detenuti che si trovavano presso il campo sportivo, ha determinato, in considerazione del concreto svolgersi dei fatti, il trasferimento ad altra sede del detenuto che aveva dato causa ad esso, nonché la denuncia di questi alla locale Procura della Repubblica per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, percosse e lesioni personali.
Ad ogni buon conto, proprio al fine di contenere siffatti deprecabili incidenti, nello scorso mese di aprile è stata avviata, dal competente Ufficio ispettivo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in collaborazione con la Direzione Generale dei detenuti e trattamento, un'attività di monitoraggio e di analisi relativa ai fenomeni auto ed etero aggressivi dei ristretti che, talvolta, possono sfociare in manifestazioni di violenza verso gli operatori penitenziari, chiamati ad intervenire per riportare l'ordine e la sicurezza all'interno delle strutture.
Voglio sottolineare, in linea più generale, ma sempre nell'ambito degli interventi governativi finalizzati ad una celere e fattiva risoluzione delle problematiche presenti in ambito carcerario, i principali elementi di novità contenuti nel disegno di legge n. 3291/A.C.
Tale provvedimento prevede diverse misure dirette ad attenuare la tensione in ambito carcerario, collegata alla elevatissima percentuale di detenuti che scontano pene non superiori a un anno (tale percentuale, negli ultimi tre anni, ammonta a quasi un terzo del totale).
In questi casi, infatti, si è osservato che la detenzione inframuraria non sempre sortisce le finalità rieducative che dovrebbero esserle proprie, appalesandosi, piuttosto, come inefficace e inutilmente costosa per l'intero sistema penitenziario.
Si è osservato, al riguardo, che per i condannati già detenuti che devono scontare pene non superiori ad un anno, la detenzione presso il domicilio potrebbe essere più funzionale, in quanto tesa ad un più rapido reinserimento sociale e ad una più incisiva riduzione della recidiva nel reato.
Per questi motivi, il disegno di legge afferma che le pene detentive fino a un anno vengono espiate, di norma, presso un'abitazione o altri luoghi pubblici o privati di cura, assistenza e accoglienza, purché idonei (comma 1).

Pag. 60

Naturalmente, la regola generale affermata nell'articolo 1, comma 1 del predetto disegno di legge subisce deroghe allorché ricorra taluna delle cause ostative espressamente indicate nel comma 2.
La detenzione presso il domicilio non si applica, infatti, ai condannati che hanno commesso reati per i quali la legge esclude l'applicazione di misure alternative (i reati di maggiore allarme sociale) e a coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali o professionali o per tendenza. Inoltre, il magistrato di sorveglianza non può disporre la detenzione presso il domicilio quando vi sia un pericolo di fuga o il pericolo che il condannato possa commettere altri delitti.
Sono potenziate, altresì, le misure di carattere repressivo attraverso la previsione di un aumento di pena per il delitto di evasione (da applicarsi anche in caso di violazione della detenzione presso il domicilio), e l'introduzione, nel sistema penale, di un'aggravante per i delitti commessi dal condannato sottoposto a misure alternative alla detenzione in carcere.
Vale da ultimo evidenziare che il disegno di legge menzionato contiene alcune disposizioni di sicuro rilievo anche per i condannati che versano in condizioni di tossicodipendenza.
Il comma 7 dell'articolo 1 (così come riformulato dall'emendamento n. 1.500 del Governo) prevede che per i condannati sottoposti a un programma di recupero, o che intendano sottoporsi ad esso, la detenzione domiciliare possa essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Nell'accingermi a concludere voglio evidenziare che il fine ultimo che il Governo mira ad attuare con l'intero progetto che ho descritto è la «stabilizzazione» del sistema penitenziario, che potrà contare, da qui a tre anni, su una capienza di circa ottantamila posti detentivi, tali da garantire non solo migliori condizioni di vita per le persone recluse, ma anche migliori condizioni lavorative per tutto il personale che presta la propria attività all'interno degli istituti.