CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 aprile 2010
312.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 21 aprile 2010.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 9.30 alle 10 e dalle 10.15 alle 10.55.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 21 aprile 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

Enrico FARINONE (PD) rileva come l'esame in Assemblea del disegno di legge comunitaria, non ancora concluso, suggerisca l'opportunità di rinviare alla prima seduta utile, nel corso della prossima settimana, l'esame previsto oggi stesso in sede di ufficio di presidenza delle prospettive di riforma della legge n. 11 del 2005.

Nicola FORMICHELLA (PdL) concorda con il suggerimento avanzato dal collega Farinone, anche al fine di consentire la partecipazione di tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione a tale importante confronto.

Mario PESCANTE, presidente, in ordine alle prospettive di riforma della legge n. 11 del 2005, ritiene particolarmente importante affrontare la questione del metodo di lavoro da adottare, a fronte della presentazione di diverse proposte di legge. Condividendo, in ogni caso, le richieste avanzate dai colleghi, propone quindi di rinviare la discussione del punto ad una prossima riunione dell'ufficio di Presidenza.

La Commissione concorda.

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Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.
COM(2010)119 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ricorda che la proposta di regolamento in esame costituisce un atto di particolare rilievo, in quanto mira a dare attuazione ad una disposizione normativa del trattato di Lisbona, che prevede una delle più significative innovazioni istituzionali del Trattato stesso. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea stabilisce, infatti, che un milione di cittadini europei, appartenenti a un significativo numero di Stati membri, possano invitare la Commissione a presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, una proposta su materie per le quali ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. L'articolo 24 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che le condizioni e le procedure per l'esercizio dell'iniziativa popolare, incluso il numero minimo di Stati membri cui devono appartenere i cittadini promotori, sono disciplinate da regolamenti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria (codecisione).
Si tratta di una disposizione che introduce nella vita dell'Unione una dimensione interamente nuova di democrazia partecipativa, che rafforza la cittadinanza dell'Unione e riconosce il diritto di ogni cittadino di partecipare alla vita democratica dell'Unione stessa. Soprattutto per questo motivo è importante che i Parlamenti nazionali, cardini della rappresentatività democratica, esaminino e si esprimano sulla proposta della Commissione, e formulino le opportune indicazioni, affinché un tale innovativo istituto sia disciplinato nel più pieno rispetto delle regole della democrazia partecipativa.
Data l'importanza che la nuova disposizione del Trattato riveste per i cittadini, per la società civile e per gli interessati in tutta l'UE, e considerata la complessità di alcuni dei problemi da trattare, con l'adozione di un Libro verde l'11 novembre 2009 la Commissione ha lanciato un'ampia consultazione pubblica. Le risposte sono state oltre 300, provenienti da un'ampia gamma d'interessati, inclusi privati cittadini, organizzazioni e pubbliche autorità. Inoltre, il 22 febbraio 2010 si è svolta a Bruxelles un'audizione pubblica per tutti coloro che hanno risposto al Libro verde. Nelle risposte al Libro verde è stata sottolineata la necessità che le procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini siano semplici, di facile applicazione e accessibili a tutti i cittadini dell'UE e siano proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini. Le risposte hanno anche confermato l'esigenza che si adottino varie disposizioni per assicurare che lo strumento resti credibile e non se ne faccia un abuso e tali da garantire condizioni uniformi per sostenere in tutta l'UE un'iniziativa dei cittadini.
Lo scorso 31 marzo la Commissione europea ha quindi presentato la proposta di cui si avvia oggi l'esame. Desidera richiamare l'attenzione di tutti i colleghi sul fatto che il nuovo istituto da introdurre nel diritto comunitario non è completamente assimilabile all'iniziativa legislativa popolare prevista dall'ordinamento italiano, in quanto la proposta è presentata dalla Commissione, seppure su iniziativa dei cittadini. Si potrebbe piuttosto definire come un istituto «ibrido», a metà tra l'iniziativa legislativa popolare e la petizione, che dà dunque rilievo alla volontà politica dei cittadini europei, ma viene comunque riportato alle competenze istituzionali della Commissione, quale depositaria dell'iniziativa legislativa a livello dell'Unione.
Nel corso della discussione si potranno dibattere i punti salienti della proposta, ma sin da ora intende evidenziare che essa introduce uno strumento delicato, che esalta la democrazia partecipativa, ma che si potrebbe anche prestare, se non accuratamente

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disciplinato, ad iniziative «interessate», se non addirittura potenzialmente pericolose proprio sul piano della democrazia. Anche per questo riterrebbe opportuno che la XIV Commissione decidesse di richiedere subito un'audizione del Ministro per le politiche europee, per acquisire le necessarie informazioni sulle riunioni che a livello europeo si sono già svolte sulla proposta, e sugli orientamenti che si sono delineati negli altri Stati membri. Il Consiglio ha infatti iniziato l'esame della proposta della Commissione europea a livello del gruppo Antici (Gruppo di lavoro preparatorio delle riunioni del COREPER): nell'ambito della discussione preliminare alcune delegazioni, tra cui l'Italia, hanno espresso perplessità sulla possibile raccolta di adesioni su base elettronica, anche per i conseguenti rischi di falsificazione e di doppia adesione. La Commissione europea, pur consapevole degli sforzi che saranno necessari in alcuni Stati membri per adeguare il rispettivo ordinamento interno, non è sembrata disposta a rinunciare alla possibilità di raccolta di adesioni on-line.
Ritiene altresì essenziale che il Governo trasmetta tempestivamente alla Commissione una relazione tecnica dettagliata sull'impatto che il nuovo istituto avrà sul nostro ordinamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge 11 del 2005.
Si potrebbe, inoltre, procedere ad audire i membri italiani della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo - al quale è stata assegnata la proposta - e possibilmente anche il relatore, quando sarà stato designato. Resta naturalmente aperto a suggerimenti da parte dei colleghi per eventuali, ulteriori audizioni. Ritiene comunque essenziale procedere con speditezza all'esame della proposta, in quanto sembrerebbe che la Presidenza spagnola abbia intenzione di chiudere piuttosto rapidamente l'iter a livello europeo.
Venendo, infine, al merito della proposta, si sofferma sugli elementi essenziali.
Richiama, in primo luogo, l'articolo 7, in materia di numero minimo di Stati membri. Nella proposta si stabilisce a un terzo il numero minimo di Stati membri, basandosi su altre disposizioni del Trattato secondo le quali nove Stati membri o almeno un terzo di tutti gli Stati membri bastano ad assicurare la rappresentanza di un interesse dell'Unione. Si tratta della soglia stabilita nelle disposizioni sulla «cooperazione rafforzata», le quali prevedono che «vi partecipino almeno nove Stati membri». Ed è anche la soglia prevista per attivare la procedura di sussidiarietà di cui all'articolo 7, secondo comma, del Protocollo sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato ai trattati.
L'articolo 7, Allegato I affronta la questione del numero minimo di cittadini per Stato membro. Nella proposta è prevista una soglia fissa per ciascuno Stato membro, in proporzione decrescente rispetto alla popolazione di ogni Stato, stabilendo una soglia minima e un massimale. Per assicurare che tali soglie si fondino su criteri obiettivi, la Commissione le ha basate su un multiplo del numero di membri del Parlamento europeo per ciascuno Stato membro. Il multiplo scelto è 750, per rispondere alle richieste di molti interessati di fissare la soglia al di sotto dello 0,2 per cento della popolazione, e anche per tener conto dei timori riguardo a una soglia troppo bassa per gli Stati membri con una popolazione non numerosa. In effetti, mediante il fattore di moltiplicazione di 750, per oltre metà degli Stati membri la soglia sarebbe più bassa o molto più bassa dello 0,2 per cento della popolazione, mentre sarebbe più alta per gli Stati membri con una popolazione non numerosa. Il sistema consentirà dunque un numero proporzionalmente inferiore di firmatari per gli Stati membri più popolati e un numero proporzionalmente superiore per gli Stati con una popolazione non numerosa. Applicando tale criterio, per l'Italia il numero minimo di firmatari equivarrebbe a 54.750 cittadini.
L'articolo 3, paragrafo 2, riguarda l'età minima, che nella proposta è stabilita come età alla quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

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L'articolo 4 riguarda invece la registrazione delle proposte d'iniziativa. Nella proposta è previsto un sistema obbligatorio di registrazione delle proposte d'iniziativa in un registro elettronico reso disponibile dalla Commissione. La registrazione non implica che la Commissione abbia approvato tale iniziativa dei cittadini.
Gli articoli 5 e 6 intervengono in materia di procedure e condizioni per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno. Nella proposta non sono previste restrizioni riguardo alle modalità di raccolta delle dichiarazioni di sostegno, compresa la raccolta per via elettronica. Tuttavia, per assicurare che le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica siano altrettanto genuine di quelle raccolte su carta, e che gli Stati membri possano verificarle allo stesso modo, è prescritto che nei sistema di raccolta per via elettronica siano incorporati adeguati dispositivi di sicurezza, e che gli Stati membri certifichino che i loro sistemi rispettano le norme di sicurezza, ferma restando la responsabilità degli organizzatori in materia di protezione dei dati personali. Poiché ai fini dell'attuazione di questa disposizione sono necessarie particolareggiate specifiche tecniche, si propone che la Commissione stabilisca tali specifiche mediante misure di esecuzione.
L'articolo 5, paragrafo 4 prevede un termine di 12 mesi per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, per assicurare che le iniziative dei cittadini restino pertinenti e che il periodo di raccolta sia sufficientemente lungo, considerata la complessità di tale operazione in tutta l'Unione europea.
L'articolo 8 prevede che l'organizzatore di un'iniziativa presenti alla Commissione la richiesta di decisione sull'ammissibilità dell'iniziativa dopo aver raccolto 300.000 dichiarazioni di sostegno di firmatari cittadini di almeno tre Stati membri. Le soglie scelte per questa verifica dell'ammissibilità corrispondono grosso modo a un terzo delle soglie finali richieste per presentare un'iniziativa alla Commissione: è infatti necessario almeno un milione di dichiarazioni di sostegno di almeno un terzo degli Stati membri. La Commissione avrà due mesi di tempo per esaminare la proposta e per decidere se l'iniziativa rientri nell'ambito delle sue attribuzioni e riguardi una questione per la quale, ai fini dell'attuazione dei trattati, è possibile l'adozione di un atto legislativo dell'Unione. Questa impostazione riflette l'esigenza che l'ammissibilità legale di un'iniziativa sia valutata in uno stadio precoce, prima che siano state raccolte tutte le dichiarazioni di sostegno e prima che gli Stati membri debbano procedere alla loro verifica. Non è tuttavia previsto che l'ammissibilità sia accertata sin dall'inizio, prima della registrazione delle iniziative, poiché un importante obiettivo è promuovere il pubblico dibattito sulle questioni europee, anche se in ultima analisi un'iniziativa non rientrasse nelle attribuzioni giuridiche della Commissione.
Disposizioni per la verifica e l'autenticazione delle dichiarazioni di sostegno sono affrontate all'articolo 9. Nell'intento di limitare l'onere amministrativo degli Stati membri, la proposta lascia loro la facoltà di decidere quali controlli effettuare per verificare la validità delle dichiarazioni di sostegno raccolte per un'iniziativa dichiarata ammissibile. Tuttavia, tali controlli devono essere atti a consentire loro di certificare il numero di dichiarazioni di sostegno ricevute per lo Stato membro in questione e devono esser completati entro il termine di tre mesi. Una simile impostazione consentirà agli Stati membri di procedere ai controlli, per esempio, mediante campionamento casuale, che è il metodo di verifica utilizzato dalla maggior parte degli Stati membri per le iniziative popolari dei loro cittadini.
L'articolo 11 riguarda l'esame di un'iniziativa dei cittadini da parte della Commissione. La Commissione ha un termine di quattro mesi per esaminare un'iniziativa dei cittadini presentatale ufficialmente. Le conclusioni della Commissione sull'iniziativa e sull'azione che essa intende intraprendere saranno poi presentate in una comunicazione che sarà notificata

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all'organizzatore, al Parlamento europeo e al Consiglio e sarà resa pubblica.
In ordine alla protezione dei dati personali, di cui all'articolo 12, la proposta intende garantirne la piena applicazione, nell'organizzazione e nello svolgimento di un'iniziativa dei cittadini, da parte di tutti gli attori interessati: l'organizzatore, gli Stati membri e la Commissione. Al trattamento dei dati personali si applicano le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
Infine, in ordine alla modificazione degli allegati e alla clausola di revisione, affrontate dagli articoli 16 e 21, poiché a livello UE manca ogni esperienza di questa forma di strumento di democrazia partecipativa, nella proposta è prevista una clausola di revisione secondo la quale la Commissione presenterà dopo cinque anni una relazione sull'attuazione del regolamento.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea il rilievo e l'interesse dell'atto in esame, che costituisce una delle innovazioni più rilevanti apportate dal Trattato di Lisbona. Per tale motivo il suo gruppo si riserva di indicari eventuali soggetti da audire, concordando circa l'opportunità di procedere all'audizione del Ministro per le politiche europee e di acquisire dal Governo medesimo una relazione tecnica sull'impatto che il nuovo istituto avrà sul nostro ordinamento.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.