CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 aprile 2010
309.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 164

ALLEGATO

Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI POSTI IN VOTAZIONE

ART. 1.

Al comma 1, allegato B, dopo la voce: 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, aggiungere la seguente: 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.
1.6.La VIII Commissione.
(Approvato)

Ai commi 1 e 3, allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.
1. 1.La VI Commissione.
(Approvato)

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, aggiungere, infine il seguente periodo: «Il CIACE si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni seduta del Consiglio europeo».
1-ter. All'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «del Governo», aggiungere le seguenti: «e delle Camere» e al terzo periodo, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano», aggiungere il seguente periodo: «Il comitato tecnico permanente si riunisce almeno una volta alla settimana».
1-quater. All'articolo 2, dopo il comma 4-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, aggiungere i seguenti:
«4-ter. Al fine di potenziare la partecipazione del Governo italiano alla fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea, il CIACE può avvalersi di un ulteriore contingente massimo di 80 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati al CIACE dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venticinque per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, non reperibili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'attuazione del presente comma si provvede, per quanto concerne l'utilizzo del personale comandato, in aspettativa, fuori ruolo o in altra analoga posizione, nel limite di spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2010 e, per quanto concerne il personale con contratto a tempo determinato, con contratto di collaborazione o in qualità di esperto o consulente nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Pag. 165

4-quater. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 1,1 milioni di euro a decorrere dal 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.».
6. 1.Gozi.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, aggiungere, infine il seguente periodo: «Il CIACE si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni seduta del Consiglio europeo».
1-ter. All'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alla fine del secondo periodo, dopo le parole «del Governo», aggiungere le seguenti «e delle Camere» e al terzo periodo, dopo le parole «di Trento e di Bolzano», aggiungere il seguente periodo: «Il comitato tecnico permanente si riunisce almeno una volta alla settimana».
6. 2.Gozi.

ART. 7.

Al comma 1 sopprimere, la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:
b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 19.
3-quater. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.».
7. 3.Gozi.
(Approvato)

ART. 9.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 4-quater con il seguente:
Art. 4-quater. - (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e alla formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'Unione europea). - 1. Entro quindici giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo dell'UE il Presidente dei Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee presenta alle Camere una relazione sulla proposta che dia conto del fondamento della competenza dell'UE, del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, dello stato o delle prospettive dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.
2. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche europee, la relazione di cui al comma 3, anche su altri atti o progetti di atti trasmessi ai sensi del comma 1.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente i competenti organi parlamentari:
sull'andamento dell'esame presso le istituzioni dell'UE dei progetti di atti trasmessi ai sensi del comma 1, con particolare riferimento ai negoziati in seno al Consiglio dell'Unione europea;
sugli sviluppi dell'esame dei progetti di atti normativi trasmessi ai sensi del comma 1 in seno al Consiglio dell'Unione

Pag. 166

europea, anche con riferimento alle riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti di cui all'articolo 240 del Trattato sul funzionamento dell'Unione;
sulle posizioni assunte dal Governo nell'ambito di consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione europea;
sulle altre iniziative o osservazioni indirizzate formalmente dal Governo alle istituzioni UE nonché sulle iniziative degli altri Stati membri di cui il Governo abbia formale conoscenza.
9. 1.Gozi.

ART. 13.

Al comma 1, lettera d-bis), dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
13. 3.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: è inserita la seguente: con le seguenti: sono inserite le seguenti:.

Conseguentemente, inserire, infine, la seguente lettera:
d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità.
13. 1.La VI Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è inserita la seguente: con le seguenti: sono inserite le seguenti:.

Conseguentemente, inserire, infine, le seguenti lettere:
d-ter) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della consultazione di banche dati e di sistemi di informazione creditizia;
d-quater) consentire al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento di prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione.
13. 2.La VI Commissione.
(Approvato)

ART. 16.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: Ministero dello sviluppo economico fino a: avvalendosi del.
16. 3.La VIII Commissione.
(Approvato)

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE. Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva

Pag. 167

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b), anche attraverso la regolazione da parte dell'Autorità, per l'energia elettrica e il gas, sulla base di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;
b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle Regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;
c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
d) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;
e) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;
f) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 8-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
g) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione ed il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) organizzare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un sistema di verifica e controllo della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, preordinato anche per analoghe funzioni riferite alle altre biomasse, privilegiando l'utilizzo energetico di prodotti non destinati o non destinabili a scopi alimentari e industriali;
i) completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera f).

Pag. 168

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;
c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a 154.937.069,73 euro;
d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica, per favorirne l'efficienza e la terzietà;
e) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione di energia elettrica verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando così le dinamiche concorrenziali del mercato;
f) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica predispongano un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema;
g) prevedere, ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2009/72/CE, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse umane idonee, anche in termini quantitativi, allo svolgimento delle proprie attività e di un'adeguata flessibilità nella loro gestione contrattuale, al fine di assolvere con efficacia e tempestività anche ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle medesime direttive, ferma restando la possibilità di mantenere e rafforzare la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni e società per azioni a capitale interamente pubblico nel settore dell'energia, anche tramite avvalimento o reciproci distacchi di personale;
h) prevedere che la medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 18 novembre 1995 n. 481 mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di finanziamento della stessa, nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio;
i) prevedere che, nel rispetto delle reciproche competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.

3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva

Pag. 169

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico;
c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;
d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle reti;
e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;
f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo misure pro concorrenziali con effetti analoghi ai programmi di cessione del gas;
g) assoggettare te transazioni su contratti di fornitura gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza nella disciplina degli scambi;
h) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto, bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;
i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale e introducendo sistemi di misurazione intelligenti, anche ai fui della diversificazione dei prezzi di fornitura;
j) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;
k) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei picchi della domanda nonché delle possibili carenze di fornitura;
l) introdurre misure che garantiscano maggiore capacità di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo l'accesso a parità di condizioni di una pluralità di operatori nella gestione delle nuove attività di stoccaggio e valutando la possibilità di ampliare le modalità di accesso al servizio previste dalla normativa vigente;
m) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia

Pag. 170

elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a 154.937.069,73 euro;
n) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annuì e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura;
o) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore del gas naturale, anche demandando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base di appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, della disciplina del bilanciamento di merito economico;
p) prevedere, ai sensi degli articoli 13 e 17 della direttiva 2009/73/CE, misure che, ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale, consentano la definizione di un'unica controparte indipendente a livello nazionale;
q) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne l'efficienza e la terzietà;
r) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato;
s) prevedere che, a regime, al termine della durata delle concessioni di distribuzione del gas naturale, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri alla base della definizione delle rispettive tariffe; per le concessioni già in essere continuano a valere le disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, fino alla data della relativa scadenza;
t) prevedere, ai sensi dell'articolo 39 della direttiva 2009/73/CE, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse umane idonee, anche in termini quantitativi, allo svolgimento delle proprie attività e di un'adeguata flessibilità nella loro gestione contrattuale, al fine di assolvere con efficacia e tempestività anche ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle medesime direttive, ferma restando la possibilità di mantenere e rafforzare la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni e società per azioni a capitale interamente pubblico nel settore dell'energia, anche tramite avvalimento o reciproci distacchi di personale;
u) prevedere che la medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 18 novembre 1995 n. 481 mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di finanziamento della stessa, nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio;
v) prevedere che, nel rispetto delle reciproche competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.
17. 23.(Nuova formulazione).Abrignani, Cassinelli, Orsini.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis)
nel definire il Piano di azione nazionale (NAP), da adottarsi entro il 30 giugno 2010, che fissi gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo all'esigenza

Pag. 171

di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici.

Conseguentemente, alla lettera c), dopo la parola: semplificare, aggiungere le seguenti: anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio.
17. 24.Pini, Fava.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole si considera ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa, allo scopo recata dalla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, l'entità della tariffa di 28 euro cent/KWh di cui al rigo 6 della Tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, si applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 103-tervicies del Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009. La presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
17. 25.Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) esentare dall'accisa l'energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D e E, di cui al Titolo IV dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e generata da piccoli generatori comunque azionati quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico con potenza elettrica non superiore a 30 Kw.
17. 1.La X Commissione.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
n-bis) prevedere la vigenza fino al 31 dicembre 2010 delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
17. 2.La X Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche;

Pag. 172

b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che soddisfi contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente in ambito Agenzia Internazionale per l'energia (AIE);
c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale di stoccaggio, anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano importato e/o immesso in consumo petrolio e/o prodotti petroliferi in Italia;
d) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche in prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali;
e) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali a favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio, e possa assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nell'offerta di capacità di stoccaggio;
f) garantire la possibilità di reagire con rapidità in caso di difficoltà dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.

3-ter. Dall'istituzione e dal funzionamento dell'Organismo centrale di stoccaggio di cui al comma 4 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 17, sostituire le parole: e 2009/73/CE con le seguenti:, 2009/73/CE e 2009/119/CE.
17. 22.(Nuova formulazione) Cassinelli.

ART. 20.

Al comma 2, Allegato 1, apportare le seguenti modifiche:
al punto 1, lettera b), dopo le parole: «i rifiuti possiedono un tenore» inserire la seguente: «massimo»;
al punto 1, lettera d), dopo le parole: «nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di» inserire le seguenti: «sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o per la salute, in particolare As,»;
al punto 2, sostituire le parole: «dall'autorità» con le seguenti: «all'autorità»;
al punto 3, dopo le parole: «si basa sulle» inserire la seguente: «stesse».
20. 6.La VIII Commissione.
(Approvato)

ART. 22.

Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «28 febbraio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse

Pag. 173

sul mercato nel 2009. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei RAEE, o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 30 giugno 2010 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2009, suddivise secondo l'Allegato IA del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali. Entro lo stesso termine i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2, lettera e), del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008.».
22. 1.La VIII Commissione.
(Approvato)

ART. 24.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: definitiva con la seguente: definitività.
24. 1.Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;.
24. 4.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 25.

Al comma 2 sopprimere la lettera d);

Conseguentemente alla lettera e), sopprimere le parole da:, stabilendo fino alla fine del periodo.
25. 1.La VI Commissione.
(Approvato)

ART. 38.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: servizi postali aggiungere le seguenti: non crei situazioni di concorrenza sleale e e, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole:, armonizzandone gli aspetti previdenziali ed assistenziali;.
38. 5.Abrignani, Cassinelli, Orsini.
(Approvato)

Pag. 174

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis)
Assicurare che l'autorità nazionale di regolamentazione indipendente dall'Operatore, designata ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 97/67/CE, svolga le funzioni di regolamentazione in regime di autonomia tecnico operativa ed in piena ed effettiva separazione strutturale dalle attività inerenti alla proprietà e al controllo, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
38. 4.Abrignani, Cassinelli, Orsini.
(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
38. 6.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 40.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, con le seguenti:, prevedendo che esso provveda ai nuovi compiti attribuiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: da realizzare nell'ambito della dotazione organica dell'ENAC.
40. 1.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 41.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di avanzata tecnologia e avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario. I suddetti centri ed aziende devono produrre i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia.».
41. 1.Palumbo.
(Approvato)

ART. 44.

Al comma 1, capoverso comma 15, sopprimere la lettera c).
* 44. 2.Il Governo.
(Approvato)

Al comma 1, al capoverso 15, sopprimere la lettera c).
* 44. 4.La VIII Commissione.
(Approvato)

Pag. 175

ART. 45.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
g-bis) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito con il seguente: «Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza, per fini commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, documenti propri o di altra pubblica amministrazione, si applicano le modalità di riutilizzo anche economico stabilite nel presente decreto».
45. 2.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 49.

Al comma 3, sopprimere le parole: eventuali ed ulteriori.

Conseguentemente, sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attività di cui al comma 3 e le relative modalità di versamento.
49. 1.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 52.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: il primo comma è sostituito dal seguente, con le seguenti: il primo periodo è sostituito dai seguenti.

Conseguentemente, al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:
b)-bis all'articolo 106-bis, ultimo periodo, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «periodo».
52. 1.La III Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: senza nuovi oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.
52. 2.Il Relatore.
(Approvato)