CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 marzo 2010
293.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (C. 3175 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, il disegno di legge C. 3175, di conversione del decreto - legge n. 4 del 2010, recante «Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;
evidenziata l'estrema delicatezza e la notevole ampiezza delle funzioni attribuite alla nuova Agenzia, e la necessità che essa possa disporre delle professionalità indispensabili per svolgerle adeguatamente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 7 del decreto - legge, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di garantire che l'Agenzia possa disporre di personale adeguatamente qualificato a svolgere le delicatissime e complesse attività di gestione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.

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ALLEGATO 2

5-02538 Fluvi: Comunicazione all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari delle operazioni relative all'emersione di attività illegalmente detenute all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla problematica segnalata dall'Onorevole interrogante si rappresenta che l'Agenzia delle entrate ha riferito di aver richiesto apposito parere agli Organi consultivi istituzionali.
L'Agenzia ritiene, inoltre, opportuno evidenziare che il numero di contribuenti aderenti allo scudo fiscale è stimabile a circa 200.000.
Assumendo che ognuno di questi abbia acceso apposito rapporto con intermediari finanziari, le 50 segnalazioni di operazioni sospette - menzionate nell'interrogazione - rappresentano circa lo 0,00025 per cento del totale su indicato.
A fronte di ciò, considerato che il numero complessivo di comunicazioni all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari è annualmente pari a circa 80 milioni, l'incidenza su quest'ultimo valore delle 21.000 segnalazioni di operazioni sospette, pure menzionate nell'interrogazione in esame, è pari a circa lo 0,00026 per cento e, pertanto, è perfettamente in linea con la percentuale dello 0,00025 indicata innanzi.

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ALLEGATO 3

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili (C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1349 Della Vedova, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Laboccetta, C. 2758 Antonio Pepe).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 4-bis inserire il seguente:
«4-bis.1. Per i redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, ad esclusione di quelli di cui al comma 4-bis, determinati ai sensi dell'articolo 37, sono soggetti all'aliquota unica del 23 per cento».
1. 1.Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 4-bis.1. inserire il seguente:
«4-bis.2. Le norme di cui al comma 4-bis non si applicano ai medesimi redditi se risultanti esenti in seguito all'applicazione delle deduzioni previste dalla legislazione vigente».
1. 2.Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini.

ART. 2

Al comma 1, lettera a), inserire, in fine, le parole: fino ad un massimo di euro 7.000,00 per i redditi familiari inferiori a euro 25.000, e fino a euro 2.500,00 per i redditi familiari inferiori a euro 40.000.
2. 1.Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3.
(Accertamenti).

1. Le amministrazioni comunali provvedono all'accertamento della regolarità dei contratti di locazione immobiliare, ivi compresi i contratti di comodato e gli usi gratuiti comunque definiti, mediante sottoscrizione di apposite convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'Agenzia delle Entrate, con particolare riguardo ai comuni ad alta densità abitativa, ai comuni turistici o che siano sede universitaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 344, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, dopo le parole: «la comunicazione è effettuata» sono inserite le seguenti: «anche per le cessioni di durata inferiori al mese ed».
3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una banca dati per il monitoraggio e per il controllo degli immobili privati in locazione, alimentata

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dai dati provenienti dalle dichiarazioni dei redditi, dall'Agenzia delle Entrate, dalle conservatorie dei registri immobiliari, dal catasto dei fabbricati, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dai comuni.
2. 01.Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. 02.Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini.