CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2010
284.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2010.

Doris LO MORO (PD) rileva come il provvedimento in esame sia a suo avviso di fondamentale importanza, colmando una lacuna dell'ordinamento, che prevede la perdita dell'elettorato attivo e passivo per i soggetti sottoposti a misura di sorveglianza speciale senza contemplare l'ipotesi in cui gli stessi svolgano propaganda elettorale. Come evidenziato dalla relatrice sul provvedimento, lo stesso si riferisce in particolare alle persone indiziate di reati di mafia.
Fa presente come il testo in esame sia stato il frutto di un lavoro comune nell'ambito della Commissione giustizia. Il testo, al contempo, trae origine in particolare da una riflessione svolta in Calabria: è noto, infatti, che nelle regioni meridionali è maggiormente frequente la presenza di soggetti sottoposti a misura di sorveglianza speciale per reati di mafia, che risiedono infatti nella regione di provenienza e possono influire così sulle elezioni. Tali dati emergono proprio da risultanze statistiche e ci si è chiesto dunque come poter evitare tali forme di influenza. Ritiene che il testo in esame risponda a tale esigenza.
Ricorda altresì che nelle relazioni allegate ai provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa si richiamano i fenomeni di propaganda elettorale. L'intenzione, dunque, è quella di arrivare ad evitare lo scioglimento

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dei consigli per le suddette ragioni, colpendo il fenomeno nelle sue diverse forme.
Ritiene quindi che il parere della I Commissione sia di particolare rilievo considerata la necessità di tenere conto delle disposizioni costituzionali che si intrecciano con le previsioni del testo in esame. Richiama in primo luogo il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione, nonché gli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità previsti dall'articolo 65 della stessa.
Al riguardo rileva come quando si incide su previsioni costituzionali, come in questo caso, è necessario definire procedure garantite. In tale senso, condivide il rilievo formulato dalla relatrice in merito all'esigenza di riferire le previsioni del provvedimento in esame nei confronti di coloro per i quali la misura di sorveglianza sia stata applicata con provvedimento definitivo e, quindi, con sentenza passata in giudicato, come del resto richiesto dal comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 575 del 1965.
Condivide inoltre gli altri rilievi formulati dalla relatrice nel corso dell'illustrazione, ad eccezione dell'osservazione in cui si sottolinea l'opportunità per la Commissione di merito di valutare se ricorrere, in alternativa all'incandidabilità, a soluzioni già previste dall'ordinamento vigente. In proposito, ricorda che nel corso della scorsa legislatura la I Commissione ha svolto un'indagine conoscitiva sui temi dell'incandidabilità e dell'ineleggibilità da cui è emersa la complessità delle questioni. Ritiene quindi non utile evidenziare il problema senza dare alcuna soluzione, essendo a suo avviso più opportuno individuare una soluzione, quale è a suo avviso quella maggioritaria che equipara l'incandidabilità ad una forma di ineleggibilità.
Esprime quindi la certezza che dopo l'approvazione del provvedimento in esame si assisterà ad un decremento dei casi di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa e ad effetti positivi per tutto il sistema democratico delle elezioni. Auspica quindi che la Commissione possa esprimere il proprio parere, evidenziando tutte le problematiche poste dalla relatrice nel suo intervento introduttivo, e che l'iter del provvedimento si concluda in tempi brevi.

Raffaele VOLPI (LNP) fa presente di non essere pienamente convinto del contenuto e della formulazione del provvedimento in esame. Rileva preliminarmente che il fenomeno della criminalità organizzata non è concentrato solo nell'Italia meridionale come dimostrano i dati da cui emerge che la regione Lombardia è al terzo posto per numero di sequestri.
Rileva come l'articolato intervento svolto dalla collega Lo Moro dimostri come il provvedimento in esame vada a toccare un elemento centrale della democrazia, che attiene al modo in cui si viene eletti. Si associa alle perplessità evidenziate dalla relatrice relativamente all'indeterminatezza della fattispecie di reato prevista dall'articolo 1, nella parte in cui comprende la condotta del candidato alle elezioni che accetta la prestazione di attività di propaganda elettorale da parte di una persona sottoposta a misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Rileva come sia inammissibile che decada dalla propria carica una persona nei cui confronti un pentito di mafia sostiene di aver fatto propaganda elettorale consentendogli di avere più voti.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, fa presente che dal testo elaborato dalla Commissione emerge come l'accettazione debba essere dimostrata, ferme restando tutte le perplessità già evidenziate al riguardo.

Raffaele VOLPI (LNP) si chiede come possa avvenire la dimostrazione di aver accettato tale attività. Ritiene quindi che il provvedimento in esame sia di certo importante ma che occorra quanto mai attenzione nella definizione di ogni passaggio e di ogni singola fattispecie. Si tratta infatti di una materia complessa e delicata ed esprime forti preoccupazioni in merito

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alle attuali previsioni del testo che introducono conseguenze di rilievo rispetto a determinate fattispecie, senza tuttavia porre le dovute garanzie nel momento in cui si va ad incidere su diritti fondamentali.
A suo avviso quindi sarebbe molto più opportuno intervenire sulla materia in maniera organica, attraverso l'adozione di un testo unico sul contrasto alla mafia.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

Michele BORDO (PD) ritiene evidente come ci si trovi di fronte ad un provvedimento in cui le questioni non possono essere strumentalizzate con interventi demagogici.
Nel premettere che sullo spirito del testo vi è un pieno accordo, ritiene che sia opportuno che la I Commissione svolga alcune riflessioni supplementari in merito ai profili critici rispetto alla Carta costituzionale che il testo in esame non sembra aver risolto del tutto.
Ricorda come la stessa relatrice, nel corso della propria relazione, abbia evidenziato seri dubbi in merito a numerosi profili, dubbi poi confermati nelle premesse della proposta di parere presentata. Tuttavia, tali criticità non sono confluite interamente nelle condizioni poste nella proposta di parere che costituisce quindi un passo in avanti che necessita tuttavia un ulteriore approfondimento. Ciò è quanto mai opportuno per evitare che un provvedimento volto a colmare una lacuna dell'ordinamento possa essere poi pregiudicato da eccezioni di costituzionalità sollevate sulla base di profili di rilievo, tra cui quelli richiamati nella premessa del parere della relatrice.
Ricorda che nell'ordinamento italiano l'incandidabilità e la decadenza di diritto dalla carica elettiva sono attualmente previste solo nell'ambito delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (articoli 58 e 59 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e non anche nell'ambito delle elezioni politiche.
In tale modo dunque la decadenza inciderebbe anche sull'autonomia del Parlamento che ha una specifica procedura. Rileva altresì la necessità di comprendere in che modo un candidato dovrebbe rifiutare l'attività di propaganda elettorale del soggetto sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, secondo il dettato dell'articolo 1 del testo in esame.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), nel comprendere lo spirito del provvedimento rileva come esso rischi tuttavia di dare luogo ad una serie di questioni con riguardo al rispetto delle norme costituzionali. Ritiene altresì che il testo in esame investa in maniera qualificante le competenze della I Commissione, in particolare nella materia elettorale, e sarebbe stata quindi più opportuna una assegnazione alle Commissione riunite I e II. Chiede quindi al presidente di assumere le dovute iniziative per chiedere che l'inizio della discussione in Assemblea sia posticipato così da poter approfondire le diverse questioni emerse, anche alla luce delle conseguenze sulle prossime elezioni regionali.
Ritiene quindi molto rischioso e paradossale richiamare solo le fattispecie previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, senza poter così ricomprendere tutte quelle attività non tipizzate ma incluse nelle azioni volte alla propaganda elettorale, quali telefonate o sollecitazioni per via orale. Rileva altresì che il testo fa riferimento ai candidati mentre nell'applicazione concreta si tratta piuttosto di liste di candidati.
Sottolinea quindi il forte rischio di esporre il Parlamento ad una delegittimazione con disposizioni ultronee e con norme penali che lasciano comunque fuori molte fattispecie. Si interviene infatti nell'ambito della libertà del soggetto di fare propaganda elettorale nonostante ci si trovi di fronte ad una materia non contrattualizzabile. Il provvedimento potrebbe quindi non servire a nulla o diversamente, avere effetti con serie conseguenze.

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Jole SANTELLI (PdL) richiama i dubbi sollevati da molti colleghi sulla base di ragionamenti applicati anche a casi pratici, soffermandosi sui profili innovativi del testo unificato in esame rispetto alle proposte di legge originarie. Evidenzia quindi, per quanto riguarda l'articolo 1, che il testo fa riferimento a chi svolge attività di propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati e simboli. Si chiede pertanto a chi dovrebbe spettare l'accettazione di tale attività nel momento in cui si fa riferimento ai simboli.
Ritiene inoltre che il provvedimento in esame possa poi rivelarsi un boomerang, e paventa il rischio che possa costituire un'arma in più in favore della criminalità organizzata che conosce molto bene i metodi per intervenire.

Pierluigi MANTINI (UdC), nell'esprimere preoccupazioni con riguardo all'impostazione ed ai toni in alcuni interventi svolti nel corso della discussione.
Esprime quindi condivisione rispetto a gran parte della proposta di parere formulata dalla relatrice. Ritiene, al contempo, opportuno inserire ulteriori rilievi volti in primo luogo a precisare la nozione di propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati e simboli. In proposito, richiama la possibilità di chiedere alla Commissione di merito di sopprimere le parole «in pregiudizio». Si sofferma quindi sulla dicotomia «richiede o accetta» l'attività di propaganda elettorale, prevista all'articolo 1, segnalando la necessità di evidenziare nel parere, come condizione, l'esigenza di sopprimere il riferimento alla condotta dell'accettazione, che risulta poco definita nella sua applicazione concreta. All'articolo 2, prospetta inoltre l'opportunità di specificare che alla condanna o all'applicazione della pena per il delitto ivi richiamato consegue «l'ineleggibilità e « il divieto di candidarsi.
Auspica quindi che la relatrice riformuli in tal senso la propria proposta di parere.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, fa presente che le osservazioni del collega Mantini, sicuramente condivisibili nel loro contenuto, attengono più propriamente al merito del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) prospetta la possibilità di riformulare la seconda condizione contenuta nella proposta di parere della relatrice sostituendo alle parole «sia meglio determinata» le seguenti «sia determinata».

Giuseppe CALDERISI (PdL) segnala l'opportunità di verificare se non vi siano le condizioni affinché, con un consenso generale, il provvedimento in esame sia assegnato alle Commissioni riunite I e II, alla luce dei rilevanti profili di merito che attengono alle competenze della I Commissione.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che ci si trova in una fase dell'iter avanzata: la Commissione giustizia, infatti, ha già proceduto all'adozione del testo base ed alla votazione dei relativi emendamenti ed il provvedimento risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 22 febbraio.

Sesa AMICI (PD) rileva come la proposta di parere della relatrice ponga una serie di questioni importanti. Ricorda inoltre che nel corso dell'esame della proposta di legge C. 465 Formisano in materia di reati elettorali il rappresentante del Governo, sottosegretario Davico, aveva segnalato la contiguità degli ambiti di intervento di tale provvedimento rispetto a quello oggi in esame, assegnato alla Commissione giustizia.
Ritiene quindi che in questa fase occorra votare con convinzione il parere di competenza su un provvedimento che cerca di risolvere un tema strettamente politico volto a risolvere situazioni diffuse. Per quanto riguarda la previsione dell'articolo 1, relativamente alla fattispecie dell'accettazione dell'attività di propaganda elettorale svolta da un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, rileva come la Commissione giustizia non può non essere consapevole che si

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tratta di una fattispecie priva di carattere certi. Si sofferma quindi sulla previsione dell'articolo 2, che prefigura la decadenza dal mandato di parlamentare con un automatismo ope legis.
Sottolinea come per il suo gruppo sia a questo punto opportuno che ciascuno sensibilizzi i rispettivi colleghi della Commissione giustizia sulle ampie questioni che sono emerse in questa sede per i profili che attengono alla compatibilità costituzionale. Si tratta infatti di uno di quei provvedimenti su cui il dibattito in Aula potrebbe svolgersi con modalità inattese ed imprevedibili. Ritiene che chi abbia vissuto di persona i condizionamenti cui fa riferimento il testo in esame può ben comprendere la gravità e l'importanza della questione che, proprio per questo, necessita quanto mai di un testo chiaro e coerente con i principi costituzionali.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, tenendo conto delle questioni emerse nel corso della discussione presenta una seconda versione della propria proposta di parere (vedi allegato 2), riformulando la seconda condizione senza la parola «meglio», come prospettato dal collega Stracquadanio. In ordine alle altre questioni poste, pure condividendo nel merito gran parte dei rilievi formulati, ritiene che la Commissione non possa andare oltre i propri ambiti di competenza nell'esprimere il proprio parere. Si tratta a suo avviso di un principio importante, a cui la Commissione si è sempre attenuta, evitando di formulare rilievi che investono il merito dei provvedimenti.
Rileva quindi come tutti gli elementi di perplessità e di contrarietà su alcune parti del testo potranno essere più propriamente espressi presso la Commissione giustizia e nel corso della discussione in Assemblea. Ritiene in ogni modo che il parere della Commissione possa dare un contributo importante ed invita i deputati della Commissione a sollecitare i rispettivi rappresentanti dei gruppi per segnalare le questioni emerse nelle sedi opportune.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione del relatore.

La seduta termina alle 13.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.