CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2010
283.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 17 FEBBRAIO 2010

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ALLEGATO

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 in materia di enti locali).

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati i commi 183, 184, 185 e 186.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011, 130 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 31.Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico.

Sopprimere il comma 1.
1. 1.Lanzillotta.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i commi 183, 184 e 185 sono abrogati.
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente inclusi nella tabella C della richiamata legge n. 191 del 23 dicembre 2009, sono ridotti in misura lineare dell'importo di 13 milioni di euro per l'anno 2010, di 91 milioni di euro per l'anno 2011 e di 125 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: ai commi 184, 185 e 186 con le seguenti: al comma 186.
1. 16.Garagnani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 2, comma 183, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole: «2010», «di 1 milione di euro,» e «di 12 milioni di euro,».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008,

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n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 32.Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «Per ciascuno degli anni 2011 e 2012» con le seguenti: «Per l'anno 2011» e sopprimere le parole: «nel corso dell'anno»;
b) dopo le parole: «dei rispettivi consigli.» aggiungere i seguenti periodi: «Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato è determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo in quell'anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011».
1. 18.I relatori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. 23.Nicco, Brugger, Zeller.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e) dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui al comma 185 si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
1. 38.Il Governo.

Al comma 2 sopprimere le parole: e 186.

Conseguentemente alla fine del medesimo comma 2, aggiungere i seguenti periodi: Il divieto di nomina del direttore generale di cui al comma 186 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, opera esclusivamente nei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti. Il divieto di istituzione delle circoscrizioni di decentramento opera nei comuni inferiori a 300.000 abitanti. Negli altri comuni le circoscrizioni di decentramento possono essere istituite solo a condizione che il regolamento comunale attribuisca ad esse funzioni di gestione dei servizi di prossimità e non funzioni meramente consultive o partecipative.
1. 2.Lanzillotta.

Al comma 2, sostituire le parole: dal 2011 con le seguenti: dal 2010.
1. 11.Barani.

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Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. La riduzione del contributo ordinario non si applica agli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media pro-capite della fascia demografica di appartenenza e nei quali il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto ridotto del 10 per cento.
2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2010, 43 milioni per il 2011 e 59 milioni per il 2012 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto.

Tabella 1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:
legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 2 1.3.3. - cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:
decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 - cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:
decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B 6.2.8 - cap. 7446/p);
legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 - cap. 2184);
legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Sostegno al settore agricolo:
decreto legislativo 165/1999 e decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. - cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102).

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. - cap. 2108).

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati:
legge 388/2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 - cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:
legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. - cap. 7330).

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Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B 22.2.3. - cap. 2106).

Turismo.

Sviluppo e competitività del turismo:
decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B 23.1.3. - cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare:
legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 - cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:
legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 - cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zoo profilattico:
decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3392);
decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3443).

Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:
decreto-legge C.P.S. 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. - cap. 4321);
decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 - cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:
legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 - cap. 3527);
legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 - cap. 3671).

Politiche per il lavoro.

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:
legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. - cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

L'Italia in Europa e nel mondo.

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:
legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 - capitoli vari).

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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:
decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 - cap. 7236).

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:
legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. - cap. 1695);
legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 - cap. 7273/P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:
legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1690);
legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1694/P).

Fondi da assegnare:
legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. - cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:
legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. - cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:
decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1 - cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:
legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. - cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:
decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 - cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:
legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2 - capp. 1644, 1646/p);
decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 - capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza.

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:
legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2121);
legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2179).

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Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative:
legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 - cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:
regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 - cap. 4840).

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:
regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 - cap. 1253);
decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. - cap. 1360; U.P.B. 1.6.6 - cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:
legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 - capitoli vari).

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:
decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B 1.5.2 - cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.
Ricerca in materia di beni e attività culturali:
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. - capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:
legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 - cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:
legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. - capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:
legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II di Roma (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3610);
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3611).
1. 35.Rubinato, Fogliardi.

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Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis.
La riduzione del contributo ordinario non si applica agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media pro-capite della fascia demografica di appartenenza e nei quali il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario.
2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 57,5 milioni per il 2011 e 82,5 milioni per il 2012 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto.

Tabella 1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:
legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. - cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:
decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (U.P.B. 2.4.2 - cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:
decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B 6.2.8 - cap. 7446/p);
legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 - cap. 2184);
legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Sostegno al settore agricolo:
decreto legislativo 165/1999 e decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. - cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102).

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. - cap. 2108).

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati:
legge 388/2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 - cap. 2156).

Pag. 37

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:
legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. - cap. 7330).

Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B 22.2.3. - cap. 2106).

Turismo.

Sviluppo e competitività del turismo:
decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B 23.1.3. - cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare:
legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 - cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:
legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 - cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zoo profilattico:
decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3392);
decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3443).

Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:
decreto-legge C.P.S. 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. - cap. 4321);
decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 - cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:
legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 - cap. 3527);
legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 - cap. 3671).

Politiche per il lavoro.

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:
legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. - cap. 7682).

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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo.

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:
legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 - capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:
decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 - cap. 7236).

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:
legge 147/1992: Diritto agli studi universitari U.P.B. 2.1.2. - cap. 1695.
legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 - cap. 7273/P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:
legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1690);
legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle Università (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1694/P).

Fondi da assegnare:
legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. - cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:
legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. - cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:
decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1 - cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:
legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. - cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:
decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 - cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:
legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2 - capp. 1644, 1646/p);
decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 - capp. 1388, 1389/P).

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza.

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:
legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2121);
legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative:
legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 - cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:
regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 - cap. 4840).

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:
regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 - cap. 1253);
decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. - Cap. 1360; U.P.B. 1.6.6 - cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:
legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 - capitoli vari).

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:
decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. - cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca in materia di beni e attività culturali:
decreto del Presidente della Repubblica: 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. - capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:
legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 - cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:
legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. - capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:
legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3610);

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decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3611).
1. 36.Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Ai fini dei commi 2-ter e 2-quater, per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione residente pari o inferiore a cinquemila abitanti. La popolazione di cui al periodo precedente è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. In sede di prima applicazione è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge secondo i dati dell'istituto nazionale dì statistica.
2-ter. In conformità con l'articolo 10, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, nei piccoli comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile, secondo quanto disposto dal regolamento comunale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale compete il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, anche in base a convenzione, secondo la normativa vigente.
2-quater. Per i piccoli comuni, i documenti contabili relativi al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al Titolo VI della Parte seconda del testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Per i piccoli comuni è facoltativa l'applicazione dell'articolo 229 del testo unico. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione ed un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico.
1. 3. Vanalli, Bianconi.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, e per il miglior funzionamento delle Istituzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, all'accorpamento dei comuni.
2-ter. Le leggi regionali di cui al comma 2-bis devono tenere conto dei seguenti parametri:
a) i comuni accorpati siano confinanti;
b) la popolazione residente dei comuni accorpati sia al di sotto di 3000 abitanti;
c) sia conservato il Municipio nel comune accorpato con la presenza di un Funzionario delegato dal Sindaco per la gestione dei servizi di base;
d) sia conservata nei comuni accorpati la toponomastica originaria;
e) le iscrizioni anagrafiche e successive alla costituzione del nuovo comune dovranno tenere la distinzione obbligatoria tra municipi e la nuova denominazione del comune, le precedenti rimangono con la vecchia dizione.
1. 25. Nannicini.

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Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorso lo stesso termine ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo.
2-ter. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Le Regioni provvedono altresì a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 2-bis con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Gli enti locali cui sono trasferite da ciascuna Regione le funzioni ai sensi del comma 2-bis succedono alle Autorità in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale; in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
2-quater. Sono abrogati gli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
1. 5. Dal Lago, Luciano Dussin, Pastore, Volpi, Vanalli, Polledri, Simonetti, Bianconi, D'Amico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di un celere potenziamento del numero di segretari comunali in conformità con il principio di economicità e per ottimizzare l'attività delle amministrazioni locali, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali si impegna a incrementare, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, il numero dei posti previsto nel bando di concorso di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale, n. 19 del 6 marzo 2007, per l'ammissione di 390 borsisti al terzo corso-concorso, di un numero corrispondente a quello degli idonei di cui alla relativa graduatoria, che verranno ammessi a frequentare separato corso-concorso.
1. 26. Schirru, Sereni, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Damiano, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Amici.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo il comma 185 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 è inserito il seguente:
«185-bis. All'articolo 21 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono abrogati commi 1 e 2;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Revisione delle circoscrizioni provinciali)».
1. 40. Il Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale».
1. 30. Marchi, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei

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consiglieri provinciali di cui al primo periodo sono computati anche il sindaco e il presidente della provincia».
1. 19. I relatori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 185, secondo periodo, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, le parole: «pari a un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «pari a un quarto».
1. 20. I relatori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i Comuni devono altresì adottare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica i Comuni devono adottare»;
b) alla lettera a), dopo le parole: «difensore civico» è inserita la seguente: «comunale» e in fine sono aggiunte le seguenti: «; le funzioni del difensore Civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune, che assume la denominazione di «difensore civico territoriale»; il difensore civico territoriale è competente a garantire t'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.»;
c) alla lettera b), sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
d) alla lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, salvo che nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti»;
e) alla lettera e), le parole: «facendo salvi» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei Bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi».
1. 21. I relatori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano, in ogni Comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 39. Il Governo.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Al comma 186, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis.
Gli stanziamenti di parte corrente inclusi nella tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono ridotti in misura lineare dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2010, di 30 milioni di euro per l'anno 2011 e di 40 milioni di euro per l'anno 2012.
1. 15. Garagnani.

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «circoscrizioni di decentramento comunale» sono aggiunte le seguenti: «nei comuni non capoluogo inferiori ai 200.000 abitanti».
1. 41. Ciccanti, Tassone, Galletti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) soppressione dei circondari provinciali, ove istituiti;».
1. 8. Occhiuto, Galletti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) soppressione della figura del direttore generale nei Comuni e nelle Province. Nei Comuni Capoluogo di Provincia e nelle Province le funzioni di coordinamento unitario dell'azione amministrativa e di sovrintendenza a nella gestione dell'ente sono esercitate da una figura di direzione apicale dell'ente. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione la disciplina contenuta negli articoli 98, 102 e 103 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è adeguata con apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'interno sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) prevedere la revisione dello status professionale dei segretari comunali e provinciali, articolando tre distinti livelli professionali: il primo riguardante la direzione apicale dei comuni capoluogo di provincia, e delle province, con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il secondo alla direzione dei Comuni aventi popolazione pari o superiore ai 15 mila abitanti e non rientranti nei comuni capoluogo di provincia con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il terzo alla direzione dei Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, con l'attribuzione di funzioni anche di carattere gestionale, nonché di sovrintendenza sui sistemi di controllo interno;
2) ripartire l'Albo dei segretari comunali e provinciali in tre sezioni corrispondenti alle tre fasce indicate, prevedendo che alla sezione relativa alla direzione apicale possono accedere i segretari comunali della fascia inferiore previo superamento di una procedura selettiva, nonché coloro che hanno esercitato le funzioni di direttore generale negli enti locali nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge;
3) prevedere l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, in quanto forma associativa obbligatoria nei comuni sino a 3 mila abitanti;
4) prevedere la revisione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali , al fine di conseguire il contenimento dei costi e la razionalizzazione delle competenze articolate attualmente in più organismi. Disciplinare l'ordinamento dell'Agenzia al fine di assicurare l'autonomia organizzativa e contabile, quale ente strumentale di natura associativa degli enti locali, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;
5) prevedere la riorganizzazione del funzionamento e dei compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale al fine di conseguire un contenimento dei costi e una razionalizzazione dei soggetti deputati alla formazione dei dipendenti degli enti locali».
1. 6. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «direttore generale» sono aggiunte le seguenti: «nei comuni non capoluogo inferiori ai 100.000 abitanti».
1. 42. Ciccanti, Tassone, Galletti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 186, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) dopo le parole: «consorzi di funzioni tra gli enti locali», sono inserite le seguenti: «compresi i Bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959»;
b) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) equiparazione del rimborso delle trasferte degli assessori comunali e provinciali a quello dei consiglieri»;
1. 24. Borghesi, Favia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla lettera e), dopo le parole «enti locali» sono aggiunte le seguenti: «, esclusi quelli che operano in totale autonomia economico-finanziaria».
1. 17. Marchi, Ghizzoni, Miglioli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, relative alla soppressione delle circoscrizioni, non si applicano alle città con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti.
1. 9. Marsilio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 187 dell'articolo 2 è soppresso.
2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto.

Tabella 1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:
legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. - cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:
decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 - cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:
decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B 6.2.8 - cap. 7446/p);
legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 - cap. 2184);

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legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sostegno al settore agricolo:
decreto legislativo 165/1999 e decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. - cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102).

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. - cap. 2108).

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati:
Legge 388/2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 - cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio:
legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. - cap. 7330).

Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B 22.2.3. - cap. 2106).

Turismo.

Sviluppo e competitività del turismo:
decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B 23.1.3. - cap. 2107.

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare:
legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 - cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:
legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 - cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zoo profilattico:
decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3392);
decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3443).

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Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:
D.L. C.P.S. 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. - cap. 4321);
decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 - cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:
legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 - cap. 3527);
legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 - cap. 3671).

Politiche per il lavoro

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:
legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. - cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:
legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 - capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:
decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 - cap. 7236).

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:
legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. - cap. 1695);
legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 - cap. 7273/P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:
legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1690);
537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1694/P).

Fondi da assegnare:
legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. - cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:
legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. - cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:
decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. - cap. 2668 e cap. 2815).

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Soccorso civile:
legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. - cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:
decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 - cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:
legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. - capp. 1644, 1646/p);
decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione dì esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 - capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:
legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2121);
legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative:
legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 - cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:
regio-decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 - cap. 4840).

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:
regio-decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 - cap. 1253);
decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. - cap. 1360; U.P.B. 1.6.6. - cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:
legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 - capitoli vari).

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:
decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. - cap. 2083).

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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca in materia di beni e attività culturali:
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. - capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:
legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 - cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:
legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. - capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:
legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3610);
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3611).
1. 43. Ceccuzzi, Nannicini, Cenni.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano a decorrere dal 2011.
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 33. Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Beretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Marchignoli, Benamati.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
1. 28. Vannucci, Baretta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, primo periodo le parole: «e dalle altre disposizioni di legge relative alle Comunità Montane» sono soppresse.
1. 27.Vannucci, Baretta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) le parole «ai comuni montani» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni appartenenti alle comunità montane»;

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2) sono inserite in fine le seguenti parole: «, previa intesa sancita in Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
b) il terzo periodo è abrogato.
1. 37. Il Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai soli fini di cui al secondo periodo, senza determinare una nuova e diversa classificazione della "Montanità" a legislazione vigente, sono considerati comuni montani i comuni caratterizzati alternativamente da:
a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare;
b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.
1. 29. Vannucci, Baretta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali sono aggiunti i seguenti periodi: «È altresì possibile lo svolgimento di un ulteriore turno elettorale ordinario, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 novembre, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco o del Presidente della Provincia, verificatesi in data successiva a quelle previste dalla presente legge. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma, i Comuni e le Province sciolte per infiltrazione mafiosa ai sensi della normativa vigente».
1. 4. Galletti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali sono aggiunti i seguenti periodi: «È altresì possibile lo svolgimento di un ulteriore turno elettorale ordinario, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 novembre, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco di Comuni capoluogo o del Presidente della Provincia, verificatesi in data successiva a quelle previste dalla presente legge. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma, i Comuni e le Province sciolte per infiltrazione mafiosa ai sensi della normativa vigente».
1. 7. Galletti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al primo periodo, dopo le parole: «una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un opera o di un lavoro,» sono aggiunte le seguenti «progettato interamente dagli uffici tecnici dell'ente».
1. 10. Ceroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in numero di almeno tre, possono costituire l'ufficio di segreteria diretto da un Segretario.
1. 12. Cesare Marini.

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, il Sindaco, al fine di contenere i costi di gestione, può affidare le funzioni di Segretario ad un dirigente, compreso nell'organico, che abbia la laurea in una delle seguenti materie: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze economiche e sociali o altra laurea equipollente.
1. 13. Cesare Marini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'indennità di carica degli amministratori degli enti locali non può essere corrisposta qualora non sia prevista nel bilancio dell'ente.
1. 14. Cesare Marini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Integrazioni al decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 165 in materia di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010).

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182 si verifichino tra il 25 gennaio e il 24 febbraio 2010, le elezioni si svolgono in una data ricompresa, secondo il regime ordinario, tra il 15 aprile e il 15 giugno 2010. Le dimissioni del presidente della provincia o del sindaco, qualora non ancora presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, diventano efficaci ed irrevocabili nel termine fissato dal comma precedente».
1. 01. Vassallo, Benamati, La Forgia, Lenzi, Marchignoli, Zampa, Naccarato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 1-bis del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 165 è aggiunto il seguente comma:
2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per l'anno 2010 qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate dopo il 24 gennaio ed entro il 28 agosto, le elezioni dei consigli comunali e provinciali di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182 si svolgono in un turno annuale straordinario da tenersi in una domenica compresa fra il 15 ottobre e il 15 novembre 2010».
1. 03. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Rimborsi amministratori).

All'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2010, il rimborso di cui al comma 1 non può superare, in ogni caso e per ciascun anno solare, un importo complessivo corrispondente al trattamento economico tabellare annuo, e relativi oneri assicurativi, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto per il personale dirigente, ovvero, per gli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, al trattamento economico tabellare iniziale, e relativi oneri assicurativi, stabilito dalla medesima contrattazione per il personale

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non dirigente, più alto in grado, responsabile di ufficio o servizio negli enti stessi. Ove le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79 decorrano o cessino in corso d'anno, l'importo massimo del rimborso è proporzionato, per i relativi esercizi, al periodo annuale di riferimento.
1-ter. Fermo restando il limite di rimborso annuo stabilito al comma 1-bis, gli emolumenti di cui al comma 1 sono rimborsati nella misura del cinquanta per cento del dovuto nel caso in cui i rapporti lavorativi ivi previsti siano instaurati, con i datori di lavoro, successivamente alla data delle elezioni o dei provvedimenti di nomina».
1. 02. Marsilio.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 9. Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 30 novembre 2010 inserire le seguenti:, su proposta delle province,.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: anche in caso di mancata ridefinizione della tabella con le seguenti: dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica, anche in assenza di una proposta delle Province.
*2. 2. Ciccanti, Tassone, Galletti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 30 novembre 2010 aggiungere le seguenti:, su proposta delle province.

Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: anche in caso di mancata ridefinizione della tabella con le seguenti: dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica, anche in assenza di una proposta delle Province.
*2. 11. Simonetti, Pastore.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
**2. 4. I relatori.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
**2. 1. Lanzillotta.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
**2. 5. Borghesi, Favia.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
**2. 8. Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 9, comma 4, della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «su proposta del Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentita previamente la provincia interessata,»;

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b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro quindici giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato».
2. 10. Il Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 42, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:
«m-bis) controllo sull'attività amministrativa comunale;
m-ter) parere vincolante sulle nomine dei dirigenti degli uffici comunali;
m-quater) controllo sulle aziende municipalizzate».
2. 3. Garagnani.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165, i comuni e le province nei quali le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia siano sopravvenute successivamente ai termini ivi indicati ed entro i termini di cui all'articolo 2, della legge 7 giugno 1991, n. 182, pertanto ai medesimi enti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della medesima legge.
1-ter. Il Ministro dell'interno indica la data per lo svolgimento delle elezioni degli enti interessati dal rinnovo di cui al comma precedente, compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2010.
2. 7. Mura, Favia.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 165, i comuni e le province nei quali le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia siano sopravvenute successivamente ai termini ivi indicati ed entro i termini di cui all'articolo 2, della legge 7 giugno 1991, n. 182, pertanto ai medesimi enti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della medesima legge.
2. 6. Mura, Favia.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 53, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le dimissioni del Sindaco o del Presidente della Provincia negli enti con una popolazione superiore ai 250.000 abitanti non provocano lo scioglimento dei rispettivi consigli qualora esse si determinino nel primo anno dall'assunzione del mandato.
4-ter. Nei casi di cui al precedente comma le elezioni si svolgono entro i successivi 180 giorni, in una data indicata dal ministro dell'interno».

1-bis. Al comma 1, lettera b), numero 2), del citato testo unico, aggiungere in fine il seguente periodo: «, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4-bis, dell'articolo 53, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
2. 01. Mura, Favia.

ART. 3.

Al comma 1 sostituire la parola: definisce con le seguenti: rivede in diminuzione.
3. 6.Contento.

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Al comma 1, dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti:, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
3. 7.Contento.

Al comma 1, dopo le parole: in alcun caso, l'indennità aggiungere la seguente: massima.
3. 5.I relatori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, fermo il limite massimo di cui al comma 1, gli emolumenti a qualsiasi titolo spettanti ai consiglieri regionali sono graduati in tre fasce determinate in proporzione al numero degli abitanti delle Regioni. Il differenziale tra le singole fasce non è inferiore al 15 per cento.
3. 1.Lanzillotta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I consiglieri e assessori regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che hanno regolarmente versato i contributi previdenziali personali ma che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per il periodo anteriore al 1o gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010.
3. 2.Vannucci.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che hanno regolarmente versato i contributi previdenziali personali ma che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per il periodo anteriore al 1o gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010.
3. 3.Vannucci.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per il periodo anteriore al 1o gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010.
3. 4.Vannucci.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Entro il 31 dicembre 2010 le Regioni riordinano i Consorzi di bonifica e quelli di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, mediante accorpamento o soppressione dei Consorzi esistenti. Le Regioni medesime provvedono all'attribuzione delle funzioni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esercitate dai Consorzi accorpati o soppressi.
1-ter. Trascorso il termine indicato al comma 1-bis il Governo può esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
3. 8.Borghesi, Favia.

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ART. 4.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010.
4. 3.Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo.
L'incremento in base al tasso d'inflazione programmato del Fondo ordinario degli enti locali viene totalmente ripartito fra i comuni sotto dotati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
4. 45.Nannicini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il termine del 31 luglio 2009 di cui all'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 dicembre 2010. Al relativo onere, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede con quota parte delle entrate derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dalla contabilità speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis, il predetto importo è versato ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
4. 42.Cicu, Testoni.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Le agevolazioni relative al gasolio e al GPL di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 impiegati come combustibile per riscaldamento in zone montane e nei territori di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001, si applicano per l'anno 2010 sia alle frazioni non metanizzate, ricadenti nella zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati ricadenti nella medesima zona climatica E, intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse, sia alle frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati ricadenti nella medesima zona climatica E, comprese le parti di territorio in cui risulti ubicata la casa comunale.
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
4. 91.Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: 3-bis. All'articolo 2, comma 13 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte

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corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
4. 92.Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Al comma 4, capoverso 23-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 300 milioni.
4. 46.Nannicini.

Al comma 4, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:
23-ter. I trasferimenti erariali corrisposti agli enti locali dallo Stato nell'anno 2010, per l'importo complessivo di euro 500 milioni, a titolo di pendenze maturate a seguito dell'applicazione dell'articolo 47, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinate esclusivamente all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari.
23-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza-Stato-città ed Autonomie locali, da emanare entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 23-ter.
4. 64.Marinello.

Al comma 4, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti, conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
23-ter. Qualora la quota di avanzo di amministrazione che le province e i comuni interessati intendono utilizzare per procedere, anche in relazione a quanto disposto dal precedente comma, all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, provenga, in tutto od in parte, da trasferimenti erariali pregressi spettanti ai suddetti enti dall'applicazione dell'articolo 47, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e regolarmente compresi nell'elenco dei residui attivi accluso all'ultimo rendiconto annuale approvato, verrà disposta la corresponsione agli stessi enti interessati di una somma dei citati trasferimenti erariali pregressi corrispondente, al massimo, a quella occorrente per le operazioni di estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari riferite agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, anche a prescindere dalla definizione delle procedure per l'ottenimento dell'incentivo di cui al precedente comma.
4. 62.Marinello.

Al comma 4, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti, conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
23-ter. Qualora la quota di avanzo di amministrazione che le province e i comuni interessati hanno utilizzato per procedere, anche in relazione a quanto disposto dal precedente comma, all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, era costituita, in tutto od in parte, da trasferimenti erariali pregressi spettanti ai suddetti enti e regolarmente compresi nell'elenco dei residui attivi accluso all'ultimo rendiconto annuale approvato, agli stessi enti interessati verrà corrisposta una somma dei trasferimenti erariali pregressi di cui all'articolo 47, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 corrispondente, al massimo, a quella occorsa per le operazioni di estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari riferite all'esercizio finanziario

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2009 anche a prescindere dalla definizione delle procedure per l'ottenimento dell'incentivo di cui al precedente comma.
4. 63.Marinello.

Al comma 4, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti:

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
23-ter. Qualora la quota di avanzo di amministrazione che le province e i comuni interessati hanno utilizzato per procedere, anche in relazione a quanto disposto dal precedente comma, all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, era costituita, in tutto od in parte, da trasferimenti erariali pregressi spettanti ai suddetti enti e regolarmente compresi nell'elenco dei residui attivi accluso all'ultimo rendiconto annuale approvato, agli stessi enti interessati verrà corrisposta una somma dei citati trasferimenti erariali pregressi corrispondente, al massimo, a quella occorsa per le operazioni di estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari riferite all'esercizio finanziario 2009 anche a prescindere dalla definizione delle procedure per l'ottenimento dell'incentivo di cui al precedente comma.
4. 59.Marinello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Gli interventi realizzati dagli enti locali per i grandi eventi, di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. 30.Dal Lago, Simonetti, D'Amico, Reguzzoni.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. L'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente:
«23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:
a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;
b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

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c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
d) a favore dell'amministrazione provinciale de L'Aquila e dei comuni della Regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo Comune de L'Aquila la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento;
e) a favore dei comuni della provincia de L'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009;
f) a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1o gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 20 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti».

5-ter. A decorrere dal 1o aprile 2010 le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite al comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.
5-quater. Le somme di cui al comma 5-ter sono attribuite ai comuni con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, del 20 febbraio 2008. A decorrere dalla stessa data, è chiusa la contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'interno, per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche.
5-quinquies. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 24 le parole «entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza,» sono sostituite dalle seguenti «entro il termine del 31 maggio 2010,»;
b) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti commi:
«24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008.
24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni,

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dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 39 è soppresso il secondo periodo;
b) al comma 46 è soppresso il secondo periodo».

5-sexies. All'articolo 2, comma 42, primo periodo, della legge 23 dicembre 209, n. 191, dopo le parole: «convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,» inserire le seguenti: «e per l'amministrazione provinciale de L'Aquila».
4. 94.Il Governo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 2, comma 191 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «di cui al comma 190», sono aggiunte le seguenti: «comprensiva degli studi di fattibilità relativi ad ogni unità immobiliare, corredati di adeguate cartografie che descrivono il profilo volumetrico delle valorizzazioni progettate,».
4. 97.Causi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di provvedere all'estinzione dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una ricognizione dei debiti pregressi degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5-ter. A tal fine il decreto di cui al comma 5 deve prevedere le modalità di trasmissione della dichiarazione dell'ammontare dei crediti, maturati alla data del 31 dicembre 2008 nei confronti degli enti, di cui al comma 5-bis e il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse.
5-quater. La ricognizione di cui al comma 5-bis è effettuata entro il 30 settembre 2010 e presentata al Parlamento entro il 30 ottobre 2010.
5-quinquies. Per la realizzazione del coordinamento della finanza pubblica, il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno è adeguato per il 2011 alla progressiva estinzione dei debiti pregressi come risultanti dalla ricognizione di cui ai commi 5-bis e 5-quater.
4. 47.Nannicini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 2, comma 187, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «il 30 per cento delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse».
4. 36.Ciccanti, Tassone, Galletti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i medesimi decreti sono stabiliti i criteri per la ripartizione delle quote di cui al comma 191.»;
b) al comma 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate, secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominate, necessarie per attribuire al protocollo d'intesa siglato con i comuni il valore di

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variante allo strumento urbanistico generale. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.»;
2) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, è riconosciuta una quota della differenza tra il ricavato derivante dall'alienazione degli immobili e il valore patrimoniale iniziale degli stessi, compresa, tra il 3 e il 5 per cento per le regioni, tra il 3 e il 5 per cento per le province e tra il 10 e pari al 15 per cento per i comuni, partecipanti alla conferenza di servizi, che tiene conto dei tempi di adozione della determinazione finale della conferenza di servizi.».

5-ter. Al comma 3, dell'articolo 14-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di cui all'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;
b) alla lettera d), le parole: «che può essere destinata agli enti territoriali interessati» sono sostituite dalle seguenti: «destinata agli enti territoriali interessati, individuata, con decreto del Ministro della difesa, secondo le percentuali e i criteri di cui all'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».
4. 57.Gioacchino Alfano.

Al comma 7, lettera b) sostituire le parole: di cui un sesto al con le seguenti: di cui un sesto equamente assegnato alla provincia di Roma e al».
4. 39.Ciccanti, Tassone, Galletti.

Al comma 8, lettera e), dopo le parole: del Governo, aggiungere il seguente periodo: La convenzione stabilisce in ogni caso che il Comune di Roma, anche in caso di mancato introito derivante dalle operazioni di conferimento, trasferimento o vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 estingue l'anticipazione entro il 31 dicembre 2010 utilizzando proprie risorse finanziarie o patrimoniali.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 196 è aggiunto il seguente:
«196-bis. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 78 del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, cessa le sue funzioni con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per assolvere alla funzioni connesse all'attuazione del piano di rientro di cui al citato articolo 78 è nominato dal Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro dell'economia un Commissario straordinario scelto tra personalità dotate di alta e consolidata competenza nei settori dell'amministrazione e della finanza pubblica».
4. 48.Lanzillotta.

Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) le risorse di cui alla lettera e) che si rendono disponibili per il bilancio consolidato dello Stato ai fini del patto di stabilità vengono messe immediatamente a disposizione dei bilanci dei Comuni «sotto dotati» individuati ai sensi dell'articolo 9 comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
4. 44.Nannicini.

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Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è sostituito dal seguente: «Il piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con la situazione economico-finanziaria del comune di Roma e delle società da esso partecipate, gestito con separato bilancio e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008, con le successive integrazioni proposte dal Commissario Straordinario, è assunto al bilancio dello Stato.».
8-ter. I criteri e le modalità dell'assunzione da parte dello Stato del piano di rientro di cui al comma precedente sono determinati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze. I predetti decreti disciplinano anche le modalità organizzative relative alla gestione del piano di rientro. Ai soli fini della individuazione delle procedure di riconoscimento e di liquidazione della massa passiva si applica, in quanto compatibile, l'articolo 254 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8-quater. A partire dal 1o aprile 2010 il sindaco di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario di Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; a partire dalla stessa data è nominato un Commissario straordinario di Governo, scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato.
8-quinquies. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «anche non scadute», sono aggiunte le parole: «compresi gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 205-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
4. 49.Marsilio.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Il Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2010, 5 milioni per l'anno 2011 e 15 milioni di euro per l'anno 2012.
9-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, a 5 milioni di euro per l'anno 2011 e a 15 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede: per l'anno 2010, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191; per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222: e per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
9-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 61.Marinello.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis All'articolo 2-undecies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis). Qualora gli enti territoriali di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo manifestino un interesse all'assegnazione

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dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, si procede alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato. La manifestazione di interesse da parte degli enti territoriali di cui all'articolo 2 comma b), laddove non sia già stata presentata richiesta, deve essere formalizzata al prefetto competente per territorio ove insistono gli immobili entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, comunque, entro 90 giorni dal definitivo provvedimento di confisca.».
4. 40.De Micheli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle Amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovuta a distacchi, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri condivisi a livello locale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati ISTAT.
4. 51.Pini, Marchioni.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La spesa di personale della amministrazione provinciale di Rimini, determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, è ricalcolata con l'aggiunta della spesa riferita alle unità di personale trasferite al medesimo ente, a seguito della modificazione territoriale avvenuta nel corso dell'anno 2009 ed interessante i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, con compensazione sui limiti di spesa per il personale della amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino.
4. 53.Pini, Marchioni.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Rimini sono autorizzate ad incrementare i propri obiettivi relativi agli anni 2010 e 2011 del patto di stabilità interno, determinati ai sensi rispettivamente degli articoli 77-ter e 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, delle quote di spese finali e per quanto riguarda la Provincia anche di entrate finali, conseguenti al passaggio nel loro territorio dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello con compensazione sugli obiettivi degli enti territoriali dai quali i medesimi provengono. A tal fine la Regione Emilia Romagna e la Regione Marche, l'amministrazione provinciale di Rimini e la provincia di Pesaro e Urbino, presentano al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile 2010, una certificazione compensativa e condivisa, sottoscritta dai legali rappresentanti dalla quale emergono gli importi conseguenti alle variazioni territoriali intervenute. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 giugno 2010 assume le decisioni conseguenti, anche in carenza di condivisione.
4. 52.Pini, Marchioni.

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Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L'amministrazione provinciale di Rimini è autorizzata ad incrementare i propri saldi obiettivi relativi agli anni 2010 e 2011 del patto di stabilità interno, determinati ai sensi dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle quote di spese ed entrate finali, conseguenti al passaggio nel proprio territorio dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novofeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello con compensazione sugli obiettivi dell'amministrazione provinciale dai quali i medesimi provengono. A tal fine l'amministrazione provinciale di Rimini, e la Provincia di Pesaro e Urbino, presentano al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile 2010, una certificazione compensativa e condivisa, sottoscritta dai legali rappresentanti dalla quale emergono gli importi conseguenti alle variazioni territoriali intervenute. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 giugno 2010 assume le decisioni conseguenti, anche in carenza di condivisione.
4. 54.Pini, Marchioni.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. In relazione ai Comuni che a seguito della legge 3 agosto 2009, n. 117, sono passati dalla circoscrizione della Provincia di Pesaro e Urbino alla Provincia di Rimini, quest'ultima in aggiunta all'aumento del saldo obiettivo compensato con la riduzione alla Provincia di Pesaro e Urbino, è autorizzata a partire dall'anno 2010, ad incrementare il proprio saldo obiettivo di 250.000 euro considerando ogni tipo di spesa, compresa quella del personale, in conseguenza di una riorganizzazione dei fabbisogni di personale e di risorse non soddisfatte dalla compensazione operata con la provincia di Pesaro e Urbino. Conseguentemente a partire dal 2010 è, per anno, ridotto l'obiettivo globale e nazionale degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno.
4. 55.Pini, Marchioni.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per gli enti territoriali che allargano la loro circoscrizione a causa dell'integrazione aggiuntiva di popolazione e territorio, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno, oltre le compensazioni delle spese, comprese quelle di personale, può incrementarsi di un tasso percentuale pari a quello corrispondente all'aumento della popolazione. L'incremento a livello globale e nazionale non può superare i 2,5 milioni di euro annui. Conseguentemente per un pari importo, viene ridotto il saldo globale e nazionale degli enti locali territoriali.
4. 56.Pini, Marchioni.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: «provvedono» è inserita la seguente: «fiduciariamente»;
b) dopo la parola: «istituzioni», sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le Ipab.».
4. 35.Negro, Bragantini, Montagnoli, Simonetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, articolo 128, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni»
* 4. 2.Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

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Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 2, ultimo periodo dell'articolo 128 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «sessanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
* 4. 50.Marsilio.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 5, è inserito in fine il seguente periodo:
«Gli immobili così acquisiti sono destinati anche ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e sono assegnati in locazione, previa verifica dell'idoneità statica ed igienico sanitaria degli edifici; i comuni, con proprio regolamento, possono prevedere titolo preferenziale a cittadini privi di soluzione abitativa, con priorità a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite non disponendo di ulteriore alloggio. Analoga procedura è attivata dai comuni anche per gli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale.
4. 5.Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 9, aggiungere, i seguenti:
9-bis. All'articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sono soppresse le parole: «dei beni ambientali e paesistici».
9-ter. Dopo l'articolo 32, comma 27, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti commi:
«27-bis. La speciale sanatoria di cui al presente articolo si applica anche agli abusi edilizi realizzati entro il 31 marzo 2003, in aree sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previa acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del medesimo decreto legislativo. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146, nella parte in cui dispone che l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione delle opere.
27-ter. Per gli interventi di cui al comma 27-bis, gli interessati, entro il 31 dicembre 2010, possono presentare la domanda di cui al comma 32, anche qualora l'Amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego in riferimento alle domande di condono edilizio precedentemente inoltrate ai sensi del medesimo comma 32. A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori, di natura penale ed amministrativa, già avviati, anche in esecuzione di sentenze passate in giudicato, fino alla definizione delle predette istanze».
4. 6. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il termine previsto dall'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato in via ultimativa al 31 dicembre 2010.
4. 4. Gioacchino Alfano.

Al comma 4, capoverso 23-bis primo periodo sostituire le parole: fino all'importo di 30 milioni di euro annui con le seguenti: 27 milioni per l'anno 2010 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'Ente italiano montagna (EIM) è concesso, per l'anno finanziario 2010, un contributo di euro 3.000.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge

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finanziaria 2010). II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 43. Caparini, Simonetti.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Il contributo previsto dall'articolo 41, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogato per l'anno finanziario 2010.
9-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 9-bis, pari a 2.800.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinata alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. 9. Franzoso.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 2 dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole « e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;» sono aggiunte le seguenti: «la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa alla Provincia e alla Regione per la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle stesse. La procedura di verifica si conclude entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del piano delle alienazioni e valorizzazioni, con l'obbligo di motivazione in caso di parere negativo, fermo restando l'eventuale termine più breve previsto dalla legge regionale ovvero disciplina regionale di semplificazione.
*4. 1. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 2 dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole « e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;» sono aggiunte le seguenti: «la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa alla Provincia e alla Regione per la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle stesse. La procedura di verifica si conclude entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del piano delle alienazioni e valorizzazioni, con l'obbligo di motivazione in caso di parere negativo, fermo restando l'eventuale termine più breve previsto dalla legge regionale ovvero disciplina regionale di semplificazione.
*4. 19. Simonetti, Pastore, Polledri, D'Amico, Volpi, Vanalli, Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 2, dell'articolo 58, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;» sono aggiunte le seguenti: «; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa alla Provincia e alla Regione per la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle stesse. La procedura di verifica si conclude entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del piano delle alienazioni e valorizzazioni, con l'obbligo di motivazione in caso di parere negativo, fermo restando l'eventuale termine più breve previsto dalla legge regionale ovvero disciplina regionale di semplificazione».
4. 71.Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

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Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli enti locali, così come individuati dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata proposta davanti al giudice ordinario opposizione ad ordinanze - ingiunzioni, emesse nei loro confronti per violazioni riguardanti assunzioni di lavoratori antecedenti l'entrata in vigore del decreto-legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, possono definire le liti pendenti versando alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente il trenta per cento della somma dovuta, ove i relativi giudizi siano ancora in primo grado e non siano state depositate le sentenze. La lite può essere altresì definita nella misura del dieci per cento, quando vi sia stata in primo grado pronuncia del giudice sfavorevole all'Amministrazione dello Stato, e nella misura del cinquanta per cento, quando la predetta pronuncia sia stata sfavorevole all'Ente locale. Il versamento per la definizione della lite va effettuato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Alla definizione della lite possono procedere, effettuando il relativo versamento, anche i soggetti obbligati solidali.
4. 7. Bonavitacola.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, come modificato dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «nei nove anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «negli undici anni successivi».
4. 10. Franzoso.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di permettere la completa attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le dotazioni del predetto fondo sono erogate direttamente ai comuni di cui all'articolo 1 della legge citata le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88.
4. 11. Pini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'articolo 157 è sostituito dal seguente: Art. 157 - (Facoltà per comuni di costituire società proprietari delle reti). - 1. Gli enti locali, tramite una unica società di capitali di ambito, proprietaria di reti e impianti ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 2, hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico agli obiettivi definiti dal piano di ambito, previo parere di compatibilità con reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.
4. 13. Dal Lago, Simonetti, Lanzarin, Pastore, Polledri, D'Amico, Luciano Dussin, Guido Dussin, Volpi, Montagnoli, Moroni.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Ai fini della migliore funzionalità degli enti locali con particolare riferimento all'efficienza della gestione del servizio idrico integrato, all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c)« adotta con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

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regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e la lettera i), è sostituita dalla seguente: i) esprime parere in materia di servizio idrico integrato, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori»;
b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dal 2010, le spese di funzionamento della Commissione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato. A tale scopo la Commissione determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, assicurando che i relativi costi non vengano posti a carico degli utenti né direttamente né indirettamente. In ogni caso, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti vigilati è fissata in misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, e il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,2 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si applicano anche alle contribuzioni di cui al presente articolo».
4. 17. Fallica, Terranova, Grimaldi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis.Il comma 3 dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
4. 14. Dal Lago, Lanzarin, Pastore, Vanalli, Simonetti, Polledri, D'Amico, Luciano Dussin, Guido Dussin, Volpi, Montagnoli, Moroni.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Per le regioni e gli enti locali, così come definiti dal decreto legislativo 18 agosto 2001 n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centottanta mesi.
9-ter. Con la Convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definiti, altresì, gli oneri di gestione da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. La copertura di tali oneri è disposta a valere sulle risorse complessivamente confluite nel Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9-quater. Nel triennio 2010-2012, il decreto di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura una quota non inferiore a 15 milioni di Euro, per anno, in favore di interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica. La durata dei finanziamenti agevolati concessi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi non può essere superiore a centoquarantaquattro mesi. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
4. 15. Fallica, Terranova, Grimaldi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Ai fini della più efficiente gestione degli enti di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, all'articolo 9, comma 11 della predetta legge, al primo periodo, le parole da: «scelto» fino a: «per titoli» sono sostituite dalle seguenti: «tra soggetti aventi requisiti di alta professionalità e qualificata esperienza nella gestione di istituzioni pubbliche o private».
4. 16. Fallica, Terranova, Grimaldi.

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Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. il Ministero dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e le comunità isolane, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i consorzi tra enti territoriali e le regioni, alla rinegoziazione dei mutui contratti presso la Cassa depositi e prestiti Spa. I decreti di cui al presente comma dovranno essere emessi entro il 30 settembre 2009.Con i decreti dovranno essere approvate le condizioni e le norme relative all'ammortamento del debito rinegoziato da parte dei succitati enti.
4. 22. Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 1 dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «e sono rieleggibili per una sola volta» è inserita la seguente «consecutiva.
4. 23. Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali ai minori, agli anziani e ai soggetti deboli in condizioni economiche e sociali disagiate, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la morosità incolpevole, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Il Fondo eroga risorse ai servizi sociali e socio-assistenziali dei comuni i quali, mediante sportelli di accoglienza a tale scopo istituiti, ricevono segnalazioni o attivano interventi mediante unità operative sul territorio in relazione ai bisogni delle famiglie o di singoli soggetti che per morosità incolpevole non siano in grado di garantire la regolarità dei pagamenti delle bollette dei servizi pubblici essenziali.
9-ter. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente, di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto.

Tabella 1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:
legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. - cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:
decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 - cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:
decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B 6.2.8 - cap. 7446/p);
legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 - cap. 2184);
legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Sostegno al settore agricolo:
decreto legislativo 165/1999 e decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. - cap. 1525).

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Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102).

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. - cap. 2108).

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati:
legge 388/2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 - cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.
legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. - cap. 7330).

Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B 22.2.3. - cap. 2106).

Turismo.

Sviluppo e competitività del turismo:
decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B 23.1.3. - cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare:
legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 - cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:
legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 - cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zoo profilattico:
decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3392);
decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3443).

Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:
decreto-legge C.P.S. 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. - cap. 4321);
decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 - cap. 3453).

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Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:
legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 - cap. 3527);
legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 - cap. 3671).

Politiche per il lavoro.

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:
legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. - cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

L'Italia in Europa e nel mondo.

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:
legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 - capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:
decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 - cap. 7236).

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:
legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. - cap. 1695);
legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 - cap. 7273/P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:
legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1690);
legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1694/P).

Fondi da assegnare:
legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. - cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:
legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. - cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:
decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1 - cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:
legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. - cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:
decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli

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stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 - cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:
legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2 - capp. 1644, 1646/p);
decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 - capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza.

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:
legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2121);
legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative:
legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 - cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:
regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 - cap. 4840).

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:
regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 - cap. 1253);
decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. - cap. 1360; U.P.B. 1.6.6 - cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:
legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 - capitoli vari).

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:
decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B 1.5.2 - cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.
Ricerca in materia di beni e attività culturali:
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. - capp. 2040, 2041, 2043).

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Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:
legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 - cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:
legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. - capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:
legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II di Roma (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3610);
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3611).
4. 79.Rubinato, Simonetta.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 37, dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: «ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro».
4. 87.Codurelli, Vannucci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Alle entrate del comune di Campione d'Italia derivanti dalle gestioni di cui al regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.
4. 88.Codurelli, Vannucci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. A decorrere dall'anno 2008 le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43 possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso. Conseguentemente, è ridotto in misura corrispondente il contributo attribuito al Comune di Campione d'Italia, di cui al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.
4. 89.Codurelli, Vannucci.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia è assegnata per l'anno 2010 la somma di due milioni di euro.
9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis, pari a due milioni di euro, per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. 90.Codurelli, Vannucci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L'ente erogatore può esercitare azione di rivalsa delle spese sostenute per assistenza sociale nei confronti degli eredi legittimi e testamentari dei beneficiari delle prestazioni, nei limiti del valore della quota ereditaria devoluta, nonché dei congiunti dei beneficiari stessi che erano tenuti per legge agli alimenti durante il

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periodo di erogazione delle prestazioni di cui al comma 2-ter, i quali si trovino in condizione di sostenere in tutto o in parte il relativo onere. A tal fine, l'ente erogatore, sulla base degli accertamenti eseguiti, comunica, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai singoli obbligati, l'ammontare delle somme da rimborsare, i motivi per cui viene chiesto il rimborso e le modalità di pagamento.
4. 80.Rubinato, Baretta.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 la parola: «1.000» è sostituita dalla seguente: «3.000».
4. 68.Vannucci, Baretta.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:
9-bis. I termini di inizio lavori e di attuazione dei programmi previsti dagli accordi quadro di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998 «Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio» (PRUSST), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1998, n. 278 e successive modifiche ed integrazioni possono essere prorogati su istanza dei soggetti promotori, da presentarsi al Ministero delle infrastrutture entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento ministeriale che approva lo schema di domanda ed i relativi allegati.
9-ter. L'istanza di proroga dei termini può prevedere, nel rispetto degli obiettivi generali del programma ammesso al finanziamento, la rimodulazione degli interventi e la loro attualizzazione.
9-quater. Il Ministero accorda la proroga e/o la rimodulazione con i soggetti promotori dell'accordo quadro originario mediante la sottoscrizione di un accordo integrativo.
4. 66.Montagnoli, Bragantini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui è affidata la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono tenuti all'iscrizione all'albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tale tariffa. In particolare, alle attività connesse all'applicazione e alla riscossione della tariffa eseguite dai suddetti soggetti non si applicano le disposizioni previste dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. 65.Zorzato.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 1-bis, dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «nel catasto fabbricati» sono inserite le seguenti: «indipendentemente dalla categoria catastale attribuita».
4. 58.Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «, edilizi e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «ed edilizi».
4. 60.Gioacchino Alfano.

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Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 1 dell'articolo 147 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, dopo le parole: «pubblica incolumità», sono inserite le seguenti: «, con esclusione di qualsiasi intervento ricostruttivo che possa essere eseguito nell'ambito della normale programmazione dell'ente. La violazione di tale obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.
4. 27.Marsilio.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2010, in attesa dell'attuazione del federalismo fiscale, la base imponibile su cui calcolare la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei comuni è il gettito regionale dell'imposta. Tale gettito viene poi ripartito tra i comuni della regione secondo i criteri attualmente in vigore.
4. 28.Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera c) del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono messe a disposizione per l'anno 2010 con le medesime modalità di cui all'articolo citato.
* 4. 134.Simonetti, Pastore.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera c) del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 133 sono messe a disposizione per l'anno 2010 con le medesime modalità di cui all'articolo citato.
* 4. 135. Ciccanti, Tassone, Galletti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 7-quater, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la lettera c) è soppressa.
4. 24.Montagnoli, Simonetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il comma 10 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista possono operarla anche per gli anni 2010 e 2011.
4. 95.Il Governo.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010.
9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 70.Giovanelli, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

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Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di certificazione. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito.
* 4. 72.Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emana un apposito decreto. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito.
* 4. 133. Simonetti, Polledri.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emanerà apposito decreto. Per i Comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito.
4. 136.Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è sostituito dal seguente:

«Art. 101.
(Disponibilità e mobilità).

1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità.
2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione per attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio.

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3. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza.
8. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è soppresso;
b) il comma 5 è soppresso;
c) al comma 6, le parole: «del fondo di mobilità di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di un apposito fondo».
4. 78.Rubinato.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 76, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Dal calcolo di cui al comma 1 sono escluse le spese di parte corrente sostenute dalle regioni e dagli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali».
4. 77.La Loggia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 557, quarto periodo, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: c-bis) Il rapporto medio di cui alla lettera c) è ridotto nella misura del 25 per cento per gli enti locali che, in forma singola o associata ad altri enti locali, erogano servizi istituzionali ad aerostazioni internazionali. Conseguentemente, al comma 4, capoverso 23-bis, primo periodo, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «2 milioni» e all'ultimo periodo le parole: «90 milioni» con le seguenti: «66 milioni».
4. 25.Reguzzoni, Ravetto, D'Amico.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 al 20 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 12, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Il differenziale fra l'obiettivo programmatico e l'obiettivo conseguito è utilizzato per ridurre l'obiettivo programmatico dell'anno successivo del settore locale di cui all'articolo 77, comma 1, lettera b).
3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009 le seguenti percentuali:
a) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

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2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e lo 0 per cento per l'anno 2012;
b) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;
2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), numero 1) del presente articolo.
5. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettera a) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera a).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettera b) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera b).
8. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dalla Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
9. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 8 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile - entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.
10. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e b) sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.
11. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni

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di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
12. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30 per cento del saldo stesso non si applicano i commi 19 e 21.
13. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno.
14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 13. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.
15. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.
16. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.
17. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
18. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
19. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per

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il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.»;

b) i commi da 23 a 26 sono soppressi.
4. 99. Misiani, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:
«20-bis. In considerazione della crisi economico-finanziaria e dei princìpi stabiliti nella legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare all'articolo 21 lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, agli enti locali inadempienti per l'esercizio 2009 che siano sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è comunque consentito impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per la manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici ed alla viabilità in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio ove tali enti:
a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;
b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;
d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

20-ter. Per gli enti locali di cui al comma 20-bis resta fermo, comunque, l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2010».

9-ter. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 87-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo comunque dal meccanismo di premialità gli enti che siano in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. 100. Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi da 1 a 20 sono sostituiti dai seguenti commi:
«1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con

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popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 12, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dal presente articolo e attuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:
a) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;
2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e lo 0 per cento per l'anno 2012;
b) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;
2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), numero 1), del presente articolo.
5. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettera a) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione del presente articolo, come attuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera a).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettera b) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione del presente articolo, come attuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera b).
7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione

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delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.
9. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e b), sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.
10. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del Patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
11. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30 per cento del saldo stesso non si applicano i commi 19 e 21 del presente articolo.
12. Qualora il comparto dei comuni evidenzi il rispetto del Patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
13. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito «web.www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno.
14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma i è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo

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un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.
15. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.
16. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.
17. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
18. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
19. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione».
4. 101. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non è considerato il 10 per cento dell'ammontare dei pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la messa in sicurezza del territorio e per la tutela dell'ambiente».
4. 102. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non è considerato il 10 per cento

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dell'ammontare dei pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per le funzioni di istruzione pubblica».
4. 103. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, per gli enti di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d) nel calcolo del saldo finanziario 2007 non si computano le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.».
4. 104. Marchi, De Micheli, Fontanelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
«7-quater. Le spese in conto capitale degli enti locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009 , che eccedono i limiti del Patto di stabilità interno di cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 77-bis della legge n. 133 del 2008, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2010 di euro 150 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro 12 mesi dall'anticipazione e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003 valutati in 6 milioni sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2010, sentita la Conferenza unificata. Gli enti locali comunicano alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 maggio 2010, le spese che presentano le predette caratteristiche, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari».
4. 105. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:
«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-quinquies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle

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province e dai comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».
* 4. 107. Fontanelli, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 7-ter sono aggiunte i seguenti:
«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-quinquies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».
* 4. 109. Favia, Borghesi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:
«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-quinquies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».
* 4. 112. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:
«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, dallo Stato, dalle regioni, dalle province e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti delle medesime risorse.
7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno

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in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo».
4. 18. Simonetti, Pastore.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:
«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo».
* 4. 106. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:
«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.».
* 4. 108. Boccia, Baretta, Ventura, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
«7-quater. Nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno 2009 e 2010 della regione Emilia Romagna e della province di Rimini sono escluse le spese sostenute dai comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.».
4. 110. Galletti, Ciccanti, Tassone.

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Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
«7-quater. Gli enti locali che, avendo approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, hanno escluso, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, possono escludere le medesime voci sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento, sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2010 e per il 2011.».
4. 111. Marchi, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-quinquies, è aggiunto il seguente:
"7-sexies. A decorrere dall'anno 2010 nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalle Regioni e le relative spese di parte corrente sostenute dalle province e dai comuni finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali".
4. 75.La Loggia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. A partire dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, o hanno incassato risorse derivanti dalla cessione di patrimonio da società patrimoniali costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le percentuali indicate nel medesimo comma possono essere applicate, in alternativa al saldo dell'anno 2007, alla media dei saldi del quinquennio 2003/2007, calcolati in termini di competenza mista del comma 5. Alla copertura degli oneri derivanti del presente comma, si provvede mediante le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009 n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
4. 98.Corsaro.

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Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. A partire dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma possono essere applicate, in alternativa al saldo dell'anno 2007, alla media dei saldi del quinquennio 2003/2007 calcolati in termini di competenza mista del comma 5. Alla copertura degli oneri derivanti del presente comma, si provvede mediante le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009 n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
4. 31.Moroni, Caparini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 17 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti istituiti nell'anno 2009 i riferimenti temporali del periodo precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione».
*4. 114.Simonetti, Grimoldi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 17 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti istituiti nell'anno 2009 i riferimenti temporali del periodo precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione».
*4. 115.Ciccanti, Tassone, Galletti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti istituiti nell'anno 2009 i riferimenti temporali del periodo precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione.».
*4. 8.Ceroni.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente: «Gli enti locali che, avendo approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, hanno escluso, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento sia dai risultati utili per il rispetto del Patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita

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del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, possono escludere le medesime voci sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento, sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2010 e per il 2011».
4. 116.Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera a) è soppressa.
4. 117.Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 77-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, al comma 20, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tuttavia per l'anno 2010, in considerazione della crisi economico-finanziaria, ai comuni inadempienti è comunque consentito impegnare spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per manutenzione ordinaria relativa agli edifici comunali e scolastici ed alla viabilità in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio».
9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9-bis, si provvede mediante la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto:

Tabella 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri
legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. - cap. 2185).
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:
decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 - cap. 2701).
Soccorso civile.
Protezione civile:
decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B 6.2.8 - cap. 7446/p)
legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 - cap. 2184)
legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7447).

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Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sostegno al settore agricolo:
decreto legislativo 165/1999 e decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. - cap. 1525)

Diritti sociali, solidarietà e famiglia
Sostegno alla famiglia:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102)
Promozione dei diritti e delle pari opportunità:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. - cap. 2108)

Politiche previdenziali.
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati:
legge 388/2000, articolo 74, comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 - cap. 2156)

Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio:
legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. - cap. 7330)

Giovani e sport
Incentivazione e sostegno alla gioventù:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B 22.2.3. - cap. 2106)

Turismo
Sviluppo e competitività del turismo:
decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B 23.1.3. - cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Fondi da assegnare:
legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 - cap. 3026)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:
legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 - cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico:
decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3392)
decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3443)

Tutela della salute
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:
decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. - cap. 4321)
decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 - cap. 3453).

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Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:
legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 - cap. 3527)
legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 - cap. 3671)

Politiche per il lavoro
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:
legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. - cap. 7682)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:
legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 - capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione
decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 - cap. 7236)

Istruzione universitaria
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:
legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. - cap. 1695)
legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 - cap. 7273/P).
Sistema universitario e formazione post-universitaria:
legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1690)
legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1694/P)
Fondi da assegnare:
legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. - cap. 1270)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:
legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. - cap. 2674).
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:
decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1 - cap. 2668 e cap. 2815)

Soccorso civile
legge 968/1969 e decreto legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. - cap. 1916)

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 - cap. 2311).

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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:
legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2 - capp. 1644, 1646/p)
decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 - capp. 1388, 1389/P)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:
legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2121)
legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico
Politiche abitative:
legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 - cap. 1690)

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:
regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 - cap. 4840).
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:
regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 - cap. 1253)
decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. - cap. 1360; U.P.B. 1.6.6 - cap. 7145)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:
legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 - capitoli vari)
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:
decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. - cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione
Ricerca in materia di beni e attività culturali:
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. - capp. 2040, 2041, 2043)

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 - cap. 1442)
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:
legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. - capitoli vari).

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Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:
legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3610)
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3611)
4. 85.Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 77-bis, comma 20, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tuttavia per l'anno 2010, in considerazione della crisi economico-finanziaria e dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009 n. 42 ed in particolare all'articolo 21, lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, ai comuni inadempienti per l'anno 2009 che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media pro-capite della fascia demografica di appartenenza e nei quali il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto ridotto del 20 per cento, è comunque consentito impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio per le seguenti finalità:
1) interventi in ambito sociale a sostegno delle famiglie e dei minori;
2) interventi nell'ambito della sicurezza urbana e stradale;
3) interventi urgenti e indifferibili di manutenzione degli immobili comunali e scolastici».

9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9-bis, si provvede mediante la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2010, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto:

Tabella 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri
legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. - cap. 2185)

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:
decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (U.P.B. 2.4.2 - cap. 2701).

Soccorso civile
Protezione civile:
decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7446/p)
legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 - cap. 2184)
legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7447)

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sostegno al settore agricolo:
decreto legislativo 165/1999 e decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. - cap. 1525).

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Diritti sociali, solidarietà e famiglia
Sostegno alla famiglia:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102)
Promozione dei diritti e delle pari opportunità:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. - cap. 2108)

Politiche previdenziali
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati:
legge 388/2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 - cap. 2156)

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.
Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio:
legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. - cap. 7330).

Giovani e sport
Incentivazione e sostegno alla gioventù:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B 22.2.3. - cap. 2106)

Turismo
Sviluppo e competitività del turismo:
decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B 23.1.3. - cap. 2107)

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Fondi da assegnare:
legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 - cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:
legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 - cap. 2531)

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico:
decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3392).
decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3443)

Tutela della salute
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:
decreto-legge C.P.S. 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. - cap. 4321)
decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 - cap. 3453)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:
legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 - cap. 3527).

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legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 - cap. 3671).

Politiche per il lavoro
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:
legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. - cap. 7682)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:
legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e l.2.2 - capitoli vari)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione
decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 - cap. 7236)

Istruzione universitaria
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:
legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. - cap. 1695)
legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 - cap. 7273/P)
Sistema universitario e formazione post-universitaria:
legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1690)
legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1694/P).
Fondi da assegnare:
legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. - cap. 1270)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:
legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. - cap. 2674)
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:
decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1 - cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile
legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. - cap. 1916)

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 - cap. 2311)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:
legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2 - capp. 1644, 1646/p).

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decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 - capp. 1388, 1389/P)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:
legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2121)
legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4. l. l. - cap. 2179)

Casa e assetto urbanistico
Politiche abitative:
legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 - cap. 1690)

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:
regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 - cap. 4840)
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:
regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 - cap. 1253)
decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. - cap. 1360; U.P.B. 1.6.6 - cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:
legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 - capitoli vari)
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:
decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. - cap. 2083)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione
Ricerca in materia di beni e attività culturali:
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. - capp. 2040, 2041, 2043)

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 - cap. 1442)
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:
legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. - capitoli vari)
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:
legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3610).

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decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3611)
4. 86.Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 20, lettera b), dopo le parole: «ricorrere all'indebitamento per gli investimenti» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che per investimenti destinati alla messa in sicurezza, ristrutturazione, ampliamento degli edifici scolastici e alla sicurezza stradale».
9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9-bis, si provvede mediante la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto

Tabella 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri
legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. - cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:
decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 - cap. 2701)

Soccorso civile
Protezione civile:
decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7446/p)
legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 - cap. 2184)
legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7447)

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sostegno al settore agricolo:
decreto legislativo 165/1999 e decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. - cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia
Sostegno alla famiglia:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102)
Promozione dei diritti e delle pari opportunità:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. - cap. 2108)

Politiche previdenziali
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati:
legge 388/2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 - cap. 2156).

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Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:
legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. - cap. 7330)

Giovani e sport
Incentivazione e sostegno alla gioventù:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B 22.2.3. - cap. 2106)

Turismo
Sviluppo e competitività del turismo:
decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B 23.1.3. - cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Fondi da assegnare:
legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 - cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:
legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 - cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico:
decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3392)
decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3443)

Tutela della salute
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:
decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. - cap. 4321)
decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 - cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:
legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 - cap. 3527).
legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 - cap. 3671)

Politiche per il lavoro
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:
legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. - cap. 7682).

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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:
legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e l.2.2 - capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione
decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 - cap. 7236)

Istruzione universitaria
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:
legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. - cap. 1695)
legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 - cap. 7273/P)
Sistema universitario e formazione post-universitaria:
legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1690)
legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1694/P)
Fondi da assegnare:
legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. - cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:
legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. - cap. 2674).
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:
decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1 - cap. 2668 e cap. 2815)

Soccorso civile
legge 968/1969 e decreto legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. - cap. 1916)

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 - cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:
legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2 - capp. 1644, 1646/p)
decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 - capp. 1388, 1389/P)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:
legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2121).

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legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2179)

Casa e assetto urbanistico
Politiche abitative:
legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 - cap. 1690)

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:
regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 - cap. 4840).
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:
regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 - cap. 1253)
decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. - cap. 1360; U.P.B. 1.6.6 - cap. 7145)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:
legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 - capitoli vari).
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:
decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. - cap. 2083)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione
Ricerca in materia di beni e attività culturali:
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. - capp. 2040, 2041, 2043)
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:
legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 - cap. 1442).
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:
legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. - capitoli vari)
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:
legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3610)
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3611)
4. 81.Rubinato.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano nell'anno 2010 ai comuni inadempienti che nel triennio

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2007, 2008 e 2009 abbiano provveduto alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e ad interventi di adeguamento e ampliamento di tali edifici a causa della crescita della popolazione scolastica residente. Conseguentemente, sono sospesi per il medesimo anno i premi per i comuni virtuosi di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-bis.
4. 84.Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 21-bis aggiungere il seguente:
«21-ter. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 è sospesa per l'anno 2009. Gli enti che si trovano nella condizione di non avere rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità per l'anno 2009 devono recuperare nei due anni di esercizio successivi, il differenziale tra obiettivo programmatico e il risultato realizzato nel 2009. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, viene definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo programmatico per il singolo ente».
4. 74.La Loggia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 21-bis aggiungere il seguente:
«21-ter. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo e al comma 10 dell'articolo 61, è sospesa per l'anno 2009».
* 4. 118.Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 21-bis è aggiunto il seguente:
«21-ter. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo e al comma 10 dell'articolo 61, è sospesa per l'anno 2009».
* 4. 119.Favia, Borghesi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 21-bis è aggiunto il seguente:
«21-ter. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo e al comma 10 dell'articolo 61, è sospesa per l'anno 2009».
* 4. 120.Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 21-bis è aggiunto il seguente:
«21-ter. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 20 e 21 è sospesa per l'anno 2009».
4. 73.La Loggia.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«32-bis. I saldi stabiliti dai commi dal 3 al 7 del presente articolo sono ridotti per

Pag. 100

l'anno 2010 e limitatamente per il saldo di cassa in conto capitale di una misura pari all'8 per cento del saldo di competenza mista 2007 preso in valore assoluto».

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'Elenco n. 1, di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, rispettivamente per un importo di 60 milioni di euro per la finalità «Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche», per un importo di 40 milioni per la finalità «Proroga della devoluzione del 5 per mille», per un importo di 100 milioni di euro per la finalità «Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto», per un importo di 100 milioni di euro per la finalità «Stipula di convenzioni con i comuni».
4. 121.Simonetti, Polledri, D'Amico, Dal Lago, Luciano Dussin, Pastore.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009 per spese relative ad investimenti, è sospesa per l'anno 2009 l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 61, comma 10, e 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. 122.Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 21-bis, è aggiunto il seguente:
«21-ter. Agli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni nell'anno 2009 e per frazione di anno, non si applicano le disposizioni previste dal comma 20 del presente articolo e dal comma 10 dell'articolo 61».
4. 123.Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)» sono aggiunte le seguenti: «ed al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)».
4. 26.Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«32-bis. Le spese in conto capitale degli enti locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono i limiti del patto di stabilità interno di cui ai commi da 1 a 9, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2010 di euro 150 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro 12 mesi dall'anticipazione e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 6 milioni di euro sono a carico del bilancio statale. Le

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anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate con Decreto del ministero dell'economia e finanze da adottare entro il 30 aprile 2010, sentita la Conferenza unificata. Gli enti locali comunicano alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 maggio 2010, le spese che presentano le predette caratteristiche, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.».
9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 113.Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge, 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«32-bis. Le spese in conto capitale degli enti locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono i limiti di cui ai commi da 1 a 9, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2010 di euro 150 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro 12 mesi dall'anticipazione e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003 valutati in 6 milioni sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2010, sentita la Conferenza unificata. Gli enti locali comunicano alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 maggio 2010, le spese che presentano le predette caratteristiche, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari».
4. 12.Vanalli, D'Amico, Simonetti, Polledri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera b) è aggiunta le seguente:
«b-bis) a decorrere dall'anno 2010 le spese di parte corrente sostenute per il finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali».
4. 76.La Loggia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: «5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo

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esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alla spese non compensate unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo».
4. 96.Causi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Ai comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009 per pagamenti, nei limiti delle disponibilità di cassa, relativi ad investimenti regolarmente assunti, non si applicano le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito del bilancio di previsione relativo all'anno 2010. Conseguentemente, sono sospesi per il medesimo anno i premi per i comuni virtuosi di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-bis.
4. 83.Rubinato, Fogliardi.

All'articolo 4, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008 per finanziare progetti di opere pubbliche relative ai settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità, a condizione che i predetti enti:
a) abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento demografico superiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe;
b) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;
c) siano sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;
d) abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

9-ter. All'onere derivante dal comma 9-bis si provvede mediante riduzione lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto:

Tabella 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:
legge n. 230 del 1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. - cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

Pag. 103

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:
decreto legislativo n. 446 del 1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 - cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile.
decreto-legge n. 142 del 1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B 6.2.8 - cap. 7446/p);
legge n. 225 del 1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 - cap. 2184);
legge n. 225 del 1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Sostegno al settore agricolo:
decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. - cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia:
decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102).

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:
decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. - cap. 2108).

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati:
legge n. 388 del 2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 - cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:
legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. - cap. 7330).

Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù:
decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B 22.2.3. - cap. 2106).

Turismo.

Sviluppo e competitività del turismo:
decreto-legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B 23.1.3. - cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare:
legge n. 385 del 1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 - cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:
legge n. 68 del 1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 - cap. 2531).

Pag. 104

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico:
decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3392);
decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3443).

Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:
decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. - cap. 4321);
decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 - cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:
legge n. 285 del 1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 - cap. 3527);
legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 - cap. 3671).

Politiche per il lavoro.

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:
legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. - cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo.

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:
legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 - capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione.
decreto legislativo n. 204 del 1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 - cap. 7236).

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:
legge n. 147 del 1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. - cap. 1695);
legge n. 338 del 2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 - cap. 7273/ P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:
legge n. 245 del 1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1690);
legge n. 537 del 1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1694/P).

Fondi da assegnare:
legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. - cap. 1270).

Pag. 105

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:
legge n. 451 del 1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U. P.B. 3.1.1. - cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B.
3.3.1 - Cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:
legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. - cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti.
decreto legislativo 140 del 2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U. P. B. 5.1.2 - cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:
legge n. 979 del 1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2 - capp. 1644, 1646/p);
decreto-legge n. 2 del 1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 - capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza.

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:
legge n. 721 del 1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2121);
legge n. 267 del 1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative:
legge n. 431 del 1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 - cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:
regio decreto n. 263 del 1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 - cap. 4840).

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:
regio decreto n. 263 del 1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 - cap. 1253);
decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. - cap. 1360; U.P.B. 1.6.6 - cap. 7145).

Pag. 106

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:
legge n. 267 del 1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 - capitoli vari).

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:
decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. - cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca in materia di beni e attività culturali:
decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. - capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici.
legge n. 77 del 2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 - cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:
legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. - capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:
legge n. 190 del 1975: Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3610);
decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3611).
4. 93.Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 7-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, al comma 10 le parole: «sia dalla base di calcolo 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009» sono soppresse.
4. 32.Simonetti.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. In ottemperanza alle indicazioni del Piano europeo di ripresa economica di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008)800), gli enti locali, che abbiano disponibilità di tesoreria in cassa, possono provvedere al pagamento di fatture per opere pubbliche e forniture eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese.
9-ter. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009-2012 per pagamenti effettuati da enti locali, nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, per spese di investimento relative a fatture per opere pubbliche eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia

Pag. 107

scaduto da almeno un mese, non si applicano le sanzioni di cui commi 20 e 21».

9-quater. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto.

Tabella 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:
legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. - cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:
decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (U.P.B. 2.4.2. - cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:
decreto-legge 142/ 1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B 6.2.8. - cap. 7446/p);
legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3. - cap. 2184);
legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Sostegno al settore agricolo:
Decreto legislativo 165/1999 e Decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. - cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102).

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. - cap. 2108).

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati:
legge 388/2000, articolo 74, comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3. - cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:
legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. - cap. 7330).

Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B 22.2.3. - cap. 2106).

Pag. 108

Turismo.

Sviluppo e competitività del turismo:
decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B 23.1.3. - cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare:
legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3. - cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:
legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2. - cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico:
decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3392);
decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3443).

Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:
decreto-legge del Capo Provvisorio dello Stato 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. - cap. 4321);
decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2. - cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:
legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2. - cap. 3527);
legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3. - cap. 3671).

Politiche per il lavoro.

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:
legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. - cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo.

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:
legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. - capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:
decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6. - cap. 7236).

Pag. 109

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:
legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. - cap. 1695);
legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6. - cap. 7273/P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:
legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1690);
legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1694/P).

Fondi da assegnare:
legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3.- cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:
legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. - cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:
decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. - cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:
legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. - cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:
decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2. - cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:
legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. - capp. 1644, 1646/p);
decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1. - capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza.

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:
legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2121);
legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2179).

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Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative:
legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2. - cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:
regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1. - cap. 4840).

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:
regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1. - cap. 1253);
decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. - cap. 1360; U.P.B. 1.6.6. - cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:
legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. - capitoli vari).

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:
decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. - cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca in materia di beni e attività culturali:
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. - capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:
legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2. - cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:
legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2. e 1.2.6. - capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:
legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (U.P.B. 1.10.1. - cap. 3610);
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1. - cap. 3611).
4. 124.Rubinato.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Per gli anni 2009 e 2010 e sino all'avvio della fase transitoria del federalismo fiscale, in considerazione della crisi economico-finanziaria e dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009 n. 42 ed in particolare all'articolo 21 lettere c) ed e), in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti

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effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti locali che:
a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;
b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;
d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

9-ter. Conseguentemente, in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, la percentuale di cui al comma 23, dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata, per gli anni 2010 e 2011, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo comunque dal meccanismo di premialità gli enti che siano in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. 125.Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, in considerazione della crisi economico-finanziaria e in osservanza dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009 n. 42 ed in particolare all'articolo 21 lettere c) ed e), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2009 e 2010 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e nel rispetto degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto (legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni ove tali enti:
a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;
b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione

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dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;
d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

9-ter. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata, per gli anni 2010 e 2011, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo comunque dal meccanismo di premialità gli enti che siano in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. 129.Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. In considerazione della crisi economico-finanziaria e in osservanza dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009 n. 42 ed in particolare all'articolo 21, lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ove tali enti:
a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;
b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ridotto del 20 per cento;
d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

9-ter. Resta fermo comunque l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.
9-quater. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. 128.Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis.Per l'anno 2010 ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno di cui

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all'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, la base di calcolo da assumere per determinare lo specifico obiettivo di saldo finanziario è data dal saldo finanziario medio calcolato nel quinquennio 2004-2008.
4. 33.Simonetti, Polledri, D'Amico, Volpi, Luciano Dussin, Dal Lago, Vanalli, Pastore.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Per le finalità della legge 3 agosto 2009, n. 117, la provincia di Rimini è esclusa dal Patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un importo massimo non superiore a 5 milioni di euro nei limiti e per gli scopi che saranno determinati dal Commissario nominato dal Ministero dell'interno in forza della legge n. 117.
9-ter. In relazione alle finalità perseguite dal comma 9-bis, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Interno con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010 da destinarsi alla copertura di oneri di parte corrente che le province di Rimini e Pesaro e le regioni interessate sono chiamate a sopportare. Con decreto da emanarsi entro 60 giorni, il Ministero dell'Interno determina le finalità e le modalità di erogazione dei fondi.
9-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9-bis e 9-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 69.Vannucci, Marchi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008.
4. 127.Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Le province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, relativo all'anno 2010, i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.
9-ter. Le province che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2007-2009 possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 le spese in conto capitale finanziate con avanzo di amministrazione.
* 4. 126.Ciccanti, Tassone, Galletti.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Le province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto

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capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.
9-ter. Le province che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2007-2009 possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 le spese in conto capitale finanziate con avanzo di amministrazione.
* 4. 130.Simonetti, Pastore.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. I comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008.
9-ter. Per l'attuazione del comma 1 sono stanziate risorse per un importo di 150 milioni. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'Elenco n. 1, di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, rispettivamente per un importo di 60 milioni di euro per la finalità "Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche", e per un importo di 90 milioni di euro per la finalità «Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto».
4. 131.Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009. n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per la nuova costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici».
4. 132.Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, alla lettera a), il numero 2 è soppresso.
4. 097.Montagnoli, Simonetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa» sono soppresse.
** 4. 098.Rubinato.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «la violazione dell'obbligo di accertamento di

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cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa» sono soppresse.
** 4. 029.Simonetti, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa» sono soppresse.
** 4. 042.Tassone, Mantini, Ciccanti, Galletti, Mannino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa» sono soppresse.
** 4. 073.Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti).

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a) numero 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «non si applicano» sono inserite le seguenti: «agli enti locali».
*4. 04. Ciccanti, Tassone, Galletti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a) numero 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «non si applicano» sono inserite le seguenti: «agli enti locali».
*4. 027. Simonetti, Pastore.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a) numero 2 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «non si applicano» sono inserite le seguenti: «agli enti locali».
*4. 067. Vannucci, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giacchetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

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Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 13-bis del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. I comuni e le province sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tabella annessa al presente decreto».
**4. 07. Ciccanti, Tassone, Galletti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di concessione governative)

1. All'articolo 13-bis del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. I comuni e le province sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tabella annessa al presente decreto».
**4. 032. Simonetti, Pastore.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di concessione governative)

1. All'articolo 13-bis del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. I comuni e le province sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tabella annessa al presente decreto».
**4. 077. Fontanelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riversamento comuni alluvionati).

1. All'articolo 2, comma 14, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso fine, i Comuni che hanno adempiuto alla restituzione delle somme non spese ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998 n. 61, possono chiedere il riversamento di quanto non utilizzato».
* 4. 024. Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Riversamento comuni alluvionati)

1. All'articolo 2, comma 14, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Allo stesso fine, i Comuni che hanno adempiuto alla restituzione delle somme non spese ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998 n. 61, possono chiedere il riversamento di quanto non utilizzato».
* 4. 043. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione)

1. Le disposizioni del primo periodo del comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono

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intendersi nel senso che in materia di imposta provinciale di trascrizione non possono essere fissate misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11 dello stesso articolo 56. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle Province autonome di Trento e Bolzano ed alla regione autonoma Valle d'Aosta.
2. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis) Altre esenzioni, agevolazioni e riduzioni che comportino l'applicazione di misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11, possono essere deliberate dalle Province solo se espressamente previste dalla legislazione statale. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, le Province abbiano già deliberato esenzioni, agevolazioni e riduzioni diverse da quelle previste dalla legislazione statale, queste cessano la loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. Non si procede al recupero della differenza di imposta eventualmente non pagata per esenzioni, agevolazioni e riduzioni precedentemente deliberate».
*4. 019. Simonetti, Pastore.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione)

1. Le disposizioni del primo periodo del comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono intendersi nel senso che in materia di imposta provinciale di trascrizione non possono essere fissate misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11 dello stesso articolo 56. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle Province autonome di Trento e Bolzano ed alla regione autonoma Valle d'Aosta.
2. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis) Altre esenzioni, agevolazioni e riduzioni che comportino l'applicazione di misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11, possono essere deliberate dalle Province solo se espressamente previste dalla legislazione statale. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, le Province abbiano già deliberato esenzioni, agevolazioni e riduzioni diverse da quelle previste dalla legislazione statale, queste cessano la loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. Non si procede al recupero della differenza di imposta eventualmente non pagata per esenzioni, agevolazioni e riduzioni precedentemente deliberate».
*4. 065. Fontanelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione).

1. Alla tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435 eliminare l'alinea «atti soggetti ad Iva».
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze approva il regolamento per l'assoggettamento dei motoveicoli al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione.
4. 014.Simonetti, Pastore, Dal Lago.

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Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Base imponibile ICI per immobili non iscritti in catasto).

1. La lettera a) del comma 173 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituita dalla seguente:
«Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 504 del 1992 è sostituito dal seguente:
4. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale».
*4. 023. Simonetti, Polledri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Base imponibile ICI per immobili non iscritti in catasto)

1. La lettera a) del comma 173 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente:
«Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 504 del 1992 è sostituito dal seguente:
4. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale».
*4. 037. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Base imponibile ICI per immobili non iscritti in catasto)

1. La lettera a) del comma 173 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituita dalla seguente:
«Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 504 del 1992 è sostituito dal seguente:
4. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non

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sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale».
*4. 063. Causi, Fontanelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Base imponibile ICI per immobili non iscritti in catasto)

1. La lettera a) del comma 173 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituita dalla seguente:
«Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 504 del 1992 è sostituito dal seguente:
4. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale».
*4. 092. Rubinato, Fogliardi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 dopo le parole: « 2 della notte» sono inserite le seguenti: «, salvo diverse disposizioni del Sindaco successivamente a tale ora».
2. All'articolo 6 , comma 3 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 le parole: «dell'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «del Sindaco».
3. Al comma 2 dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo le parole «comma 1» sono inserite le seguenti: «, dalle ore 24.00 alle ore 7,00,».
4. 02. Montagnoli, Pini, Bitonci.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione adempimenti).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il Ministero dell'interno, a valere sui trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati a favore dei Comuni, è autorizzato ad attribuire direttamente al soggetto costituito dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) per la realizzazione delle finalità di cui al comma 5, l'importo del contributo ivi previsto».
*4. 01. Bianconi, De Micheli, Dal lago, Galletti.

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Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione adempimenti).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il Ministero dell'interno, a valere sui trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati a favore dei Comuni, è autorizzato ad attribuire direttamente al soggetto costituito dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) per la realizzazione delle finalità di cui al comma 5, l'importo del contributo ivi previsto».
*4. 021. Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti).

1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di igiene ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. La compensazione di cui al comma 1 sarà fruibile nell'anno d'imposta 2010, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad un miliardo di euro per tutte le annualità d'imposta in cui l'IVA sulla TIA è stata versata dai contribuenti, si provvede utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, previsto nella Tabella A della presente legge finanziaria 2010, nell'ambito delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente.
4. 036. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti).

1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di igiene ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile dall'anno d'imposta 2010, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009. Qualora l'ammontare della quota annuale del credito di imposta non trovi capienza nelle imposte dovute, il soggetto di cui al comma 1 ha diritto a un rimborso pari alla quota eccedente».
4. 071. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti).

1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di igiene Ambientale, di cui all'articolo 49 del decreto

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legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, usufruiscono di un credito d'imposta, pari all'IVA corrisposta, sulla tariffa d'igiene ambientale dovuta per il periodo successivo, fermo restando il diritto degli enti locali al rimborso dell'IVA eventualmente già riversata all'erario a valere sugli introiti da tariffa già riscossi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tariffa è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante bollette che indicano chiaramente il credito attribuito all'utente per il periodo precedente a titolo di rimborso per IVA non dovuta e che il corrispettivo dovuto per il servizio non è assoggettabile ad IVA.
4. 093. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo, Benamati.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al regime impositivo sui rifiuti).

1. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e adeguano le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità a quanto disposto dal capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree di lavorazione industriale».
3. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal comma 2, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con altre disposizioni vigenti in materia.
4. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.
5. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare;
b) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72 (Riscossione) - 1. La tassa è liquidata e riscossa direttamente dal comune in almeno due rate nel corso dell'anno. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata in ogni caso utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;
c) sono abrogati l'articolo 68, comma 3, e gli articoli 69, 71, e 78.

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6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009.
* 4. 038. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al regime impositivo sui rifiuti).

1. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e adeguano le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità a quanto disposto dal capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree di lavorazione industriale».
3. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal comma 2, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con altre disposizioni vigenti in materia.
4. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.
5. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare;
b) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72 (Riscossione) - 1. La tassa è liquidata e riscossa direttamente dal comune in almeno due rate nel corso dell'anno. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata in ogni caso utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;
c) sono abrogati l'articolo 68, comma 3, e gli articoli 69, 71, e 78.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009.
*4. 061.Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovannelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

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Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Razionalizzazione delle sanzioni in materia di tributi locali).

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Sanzioni in materia di tributi locali). - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia prevista in materia di tributi locali si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 200 euro.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior tributo. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 200 euro.
3. La stessa sanzione di cui al comma 2 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, quando dovuta, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele dichiarazione.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione».

2. Sono abrogati e restano abrogati gli articoli 292 e 296 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; gli articoli 12, 13, 14, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473; l'articolo 4, comma 10 e l'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; l'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; gli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. 035.Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

All'articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, le parole: «non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «non compatibili alle norme paesaggistiche e alle prescrizioni degli strumenti paesaggistici».
4. 08.Tassone, Ciccanti, Galletti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

All'articolo 1, comma 434, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatta salva la destinazione delle aree stesse a finalità di pubblica utilità deliberata dal consiglio comunale».
4. 010.Ciccanti, Tassone, Galletti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale vincolo è derogato se sulle predette aree sono realizzate da soggetti privati opere di interesse pubblico senza fini di lucro, approvate dal consiglio comunale».
4. 011.Ciccanti, Tassone, Galletti.

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Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

All'articolo 1, coma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I comuni possono concedere in deroga a terzi in diritto di superficie le predette aree, al solo fine della realizzazione di opere di interesse pubblico approvate dal consiglio comunale».
4. 012.Ciccanti, Tassone, Galletti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

«1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da intendersi al netto delle spese per l'alloggio, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);».
4. 095. D'Amico.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Concessione della residenza ai cittadini di Paesi stranieri).

Ai fini della concessione della residenza ai cittadini dell'Unione europea ovvero ai cittadini extracomunitari soggiornanti nel territorio nazionale, è fatto obbligo all'amministrazione comunale di richiedere la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.
4. 013.Montagnoli, Simonetti, Polledri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali).

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Accesso in carriera). - 1. Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata al termine del corso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni.
3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabile dall'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche mediante

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l'ausilio di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono espletate da apposite commissioni.
5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Le tre prove scritte sono articolate in due elaborati teorici e in una prova pratica. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, ordinamento e contabilità degli enti locali, tecnica normativa e tecniche di direzione. Il Consiglio di amministrazione dell'agenzia determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.
6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Tutti coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 sono iscritti all'Albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto sono iscrivibili all'Albo anche gli abilitati rientranti nella maggiorazione del 30 per cento.
7. Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico corrispondente alla prima fascia professionale in relazione alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale delle singole sezioni regionali.
9. La mancata accettazione della prima nomina comporta automaticamente la cancellazione dall'albo e la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal consiglio nazionale di amministrazione secondo le modalità dallo stesso stabilite».
4. 062.Velo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali).

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «corso-concorso» sono sostituite dalla seguente: «corso»;
b) al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le tre prove scritte sono articolate in due elaborati teorici e in una prova pratica. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, ordinamento e contabilità degli enti locali, tecnica normativa e tecniche di direzione. Il consiglio nazionale di amministrazione determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento e alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso medesimo, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 hanno diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha diritto all'iscrizione all'albo nazionale un numero di partecipanti al corso pari a

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quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30 per cento.»;
d) il comma 7 è abrogato.
4. 055. Marinello, La Loggia, Pagano, Osvaldo Napoli, Cazzola, Germanà, Torrisi, Antonino Foti, Pelino, De Girolamo, Gioacchino Alfano, Di Biagio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto del presidente della Repubblica n. 465 del 1997, in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali).

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento e alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso medesimo, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 hanno diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha diritto all'iscrizione all'albo nazionale un numero di partecipanti al corso pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30 per cento.";
b) il comma 7 è abrogato.

2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, determinato il numero complessivo dei segretari da iscrivere all'albo nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, provvede a decurtare da esso un numero di posti corrispondente a quello degli idonei del concorso pubblico per l'ammissione di trecentonovanta borsisti al terzo corso-concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 6 marzo 2007, che sono ammessi a frequentare un successivo corso-concorso.
4. 054. Marinello, Pagano, Osvaldo Napoli, Cazzola, Germanà, Torrisi, Di Biagio, Pelino, Antonino Foti, De Girolamo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Abilitazione di segretari comunali).

1. I candidati risultati idonei nella graduatoria relativa al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentonovanta borsisti al III corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecento segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, il cui bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale, n. 19 del 6 marzo 2007, sono ammessi a frequentare un separato corso-concorso per il conseguimento della medesima abilitazione.
4. 096. Duilio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento del numero di segretari comunali in conformità con il principio di economicità e per ottimizzare l'attività delle amministrazioni locali, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali si impegna a

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incrementare, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, il numero dei posti previsto nel Bando di concorso di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 19 del 6 marzo 2007 per l'ammissione di trecentonovanta borsisti al terzo corso-concorso, di un numero corrispondente a quello degli idonei di cui alla relativa graduatoria, che verranno ammessi a frequentare separato corso-concorso.
4. 015. Simonetti, Luciano Dussin, Polledri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure atte a garantire una migliore funzionalità delle sedi di Segreteria comunale e provinciale).

1. In deroga a quanto previsto dal vigente contratto collettivo di lavoro dei segretari comunali e provinciali, il sindaco di un comune con popolazione superiore a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina tra i segretari iscritti nelle fasce professionali B e A.
2. I sindaci dei comuni capoluogo di provincia nonché i Presidenti di provincia esercitano il potere di nomina fra i segretari iscritti nella fascia professionale A.
4. 030. Stucchi, Pirovano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di imposta RcAuto).

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo le parole: «all'Ufficio del registro» sono aggiunte le seguenti: «e alle province».
2. All'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 14 dicembre 1988, n. 457, dopo le parole: «all'anagrafe tributaria» sono aggiunte le parole: «e alle province competenti».
3. All'articolo 53, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «alle autorità» sono aggiunte le parole: «e province».
4. 033. Simonetti, Pastore.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di imposta RcAuto).

1. All'articolo 9, comma 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo le parole: «all'Ufficio del registro» sono aggiunte le seguenti: «e alle province».
2. All'articolo 53, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «alle autorità» sono aggiunte le seguenti: «e alle province».
4. 064. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riscossione).

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nel caso di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, qualora richiesto

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dall'ente locale interessato, il servizio è assicurato, per un periodo non superiore a 3 anni, dal soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, che si avvale del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo».

2. A seguito della cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, l'ente locale interessato, al fine di assicurare i servizi essenziali può accedere al fondo di garanzia appositamente costituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per un importo non superiore ai mancati riversamenti verificatesi nella gestione pregressa. La restituzione pluriennale di tale anticipazione è disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
4. 070. Vico, Fluvi, Causi, Amici, Misiani, Grassi, Ginefra, Bellanova, Zunino, Vannucci, Carella, Esposito.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi agevolativi di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e all'articolo 3-quinquies dei decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, finalizzati alla rilocalizzazione delle imprese da aree fluviali a rischio di esondazione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2010.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzazione delle somme rese disponibili dall'articolo 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1995 n. 35, ivi compresi gli oneri necessari all'attività istruttoria da parte di UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A.
4. 086.Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta la seguente lettera:
«i-bis) gli immobili ospitanti gli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistica e sportiva e le relative pertinenze strumentali».
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 085.Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riclassificazione degli impianti di risalita).

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il censimento degli impianti, di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva e delle relative pertinenze strumentali e accessorie è effettuato nelle

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categorie catastali del gruppo E in coerenza con la disciplina legislativa del settore come attività di pubblico servizio di trasporto di persone. La presente disposizione costituisce norma di interpretazione autentica. Non si fa comunque luogo al recupero di quanto eventualmente versato.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 084.Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Contributo comunale di ingresso e di soggiorno).

1. A decorrere dal 2010 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.
2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici ed in altri similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.
3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture destinate al turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal regolamento comunale.
4. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro per notte.
4. 053.Marsilio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Contributo di soggiorno).

1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali nonché alla manutenzione delle strutture museali, architettoniche e paesaggistiche interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.
2. Il contributo di soggiorno è stabilito nell'importo massimo di 10 euro per notte di permanenza nelle strutture ricettive ed è commisurato in proporzione alla loro classificazione. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.
3. Il contributo di soggiorno, determinato sulla base della tariffa unitaria per il numero complessivo delle presenze, è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione.
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione, favorendo la presentazione di dichiarazioni con modalità telematiche semplificate.
5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo

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31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.
4. 083.Causi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Captazione di acque pubbliche).

1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce che il canone per le captazioni in falda di acque pubbliche da parte di industrie che le utilizzano per fini alimentari non sia inferiore a euro 10 per 1000 litri di acqua imbottigliata. Nella ripartizione dei proventi del canone una quota non inferiore al 70 per cento è destinata dalle regioni alla provincia sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione».
4. 060.Simonetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di addizionale all'accisa sull'energia elettrica).

1. All'articolo 1, comma 152 della legge n. 296 del 2006, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti d'accertamento e riscossione inerenti l'addizionale provinciale e comunale verranno effettuati direttamente dall'Agenzia delle Dogane secondo modalità proprie, con riversamento diretto agli enti interessati degli incassi di pertinenza».
2. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. L'addizionale provinciale di cui al comma 1 è versata direttamente alle province nell'ambito del territorio cui sono ubicate e utenze».
*4. 018.Simonetti, Pastore.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di addizionale all'accisa sull'energia elettrica).

1. All'articolo 1, comma 152 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti d'accertamento e riscossione inerenti l'addizionale provinciale e comunale verranno effettuati direttamente dall'Agenzia delle dogane secondo modalità proprie, con riversamento diretto agli enti interessati degli incassi di pertinenza».
2. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'addizionale provinciale di cui al comma 1 è versata direttamente alle province nell'ambito del territorio cui sono ubicate le utenze».
*4. 078.Causi, Fontanelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di addizionale all'accisa sull'energia elettrica).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'addizionale provinciale di cui al comma 1 è versata direttamente alle province nell'ambito del territorio cui sono ubicate le utenze».
4. 016.Simonetti, Pastore, Dal Lago.

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Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Assunzioni di personale della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale).

1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10-bis. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, nel triennio 2010-2012, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di cui all'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, anche nell'ambito delle procedure di cui ai commi 10 e 11 e nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, rispettivamente, sei unità di personale di qualifica dirigenziale, anche con le modalità previste dall'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27, per una spesa complessiva di 693.396,18 euro, diciassette unità di personale di categoria C, per una spesa complessiva di 502.872,92 euro e quindici unità di personale di categoria D, per una spesa complessiva di 483.279,90 euro nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio fondo di dotazione e nel bilancio dell'Agenzia autonoma, di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza oneri a carico della finanza pubblica».
4. 094.Lorenzin.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

All'articolo 2, comma 127, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «156 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro».
4. 047. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

Al comma 6-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei comuni, i loro consorzi e associazioni».
4. 051. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Rapporto di fiducia negli enti locali).

1. Al comma 1 dell'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte le seguenti parole: «a meno che non venga posta la questione di fiducia. In tal caso si procede alla votazione del provvedimento con la decadenza di tutti gli emendamenti. Il voto contrario alla questione di fiducia comporta le dimissioni immediate ed irrevocabili del sindaco o del presidente della provincia».
2. Alla rubrica dell'articolo 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole «Mozione di».
4. 052. Marsilio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Interventi nelle zone del Belice).

1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002,

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n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2009 dall'articolo 2, comma 9, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2010 di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. 056. Marinello.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i numeri da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, euro 1,50 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, euro 1,30 per utenza.

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 25 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo abito territoriale.
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore ad euro 1000,00. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.».
4. 057. Simonetti.