CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 dicembre 2009
263.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

Martedì 15 dicembre 2009.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.
C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 9.35 alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2326 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite II e III sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, che reca altresì norme di adeguamento dell'ordinamento interno: in ordine a tale provvedimento, osserva che le Commissioni di merito hanno concluso l'esame degli emendamenti nella seduta del 2 dicembre 2009, inviando alle Commissioni competenti in sede consultiva un nuovo testo, risultante dall'approvazione degli stessi.
Al riguardo, rileva anzitutto che la Convenzione di Lanzarote, non ancora entrata in vigore, è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini - e i minori in genere - siano considerati reati; oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedo-pornografia,

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partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), la Convenzione disciplina anche i casi di grooming (ossia l'adescamento attraverso Internet) e di turismo sessuale. Osserva, quindi, che la Convenzione - composta da 50 articoli, raggruppati in 13 capitoli - delinea misure preventive che comprendono il monitoraggio, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini, al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi; essa stabilisce, inoltre, programmi di supporto alle vittime e incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento, prevedendo l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via Internet.
Per quanto riguarda le parti maggiormente attinenti agli ambiti di competenza della XI Commissione, segnala, in particolare, il Capitolo II della Convenzione (articoli 4-9), che riguarda le misure preventive, legislative o di altro genere, stabilendo che le Parti si impegnano a promuovere la consapevolezza dei diritti dei bambini presso il personale che, per la propria professione, è a contatto con il mondo dell'infanzia, siano essi operatori del sistema educativo, delle forze dell'ordine, di attività sportive, così come altre figure di riferimento; inoltre, le Parti dovranno anche fare in modo che nei cicli di istruzione primaria e secondaria, i bambini ricevano le adeguate informazioni circa i rischi di sfruttamento sessuale e di abusi. Mette in evidenza, poi, il Capitolo VII della Convenzione (articoli 30-36), relativo ad indagini e procedimenti, laddove viene introdotto il principio della formazione professionale di tutti coloro che operano nel campo delle indagini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi a bambini.
Passando ad esaminare il disegno di legge di ratifica della Convenzione stessa, fa notare, peraltro, che non si ravvisano nell'articolato particolari norme di interesse, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione. Osserva, comunque, che tale disegno di legge è articolato in due Capi: il Capo I reca la ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione (articoli 1 e 2) e individua nel Ministero dell'interno l'autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (articolo 3), prevedendo esplicitamente a tal fine il rispetto del Trattato di Prüm (ratificato dall'Italia con la legge n. 85 del 2009); il Capo II (articoli 4-9) contiene, invece, le necessarie disposizioni di adeguamento interno, che incidono sul diritto e sulla procedura penale e, dunque, sulla disciplina dei relativi reati.
In conclusione, considerata l'importanza strategica di tale ratifica, anche in vista di una efficace tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale e del conseguente adeguamento dell'ordinamento interno in materia di diritto e procedura penale, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Amalia SCHIRRU (PD) dichiara di condividere pienamente le finalità perseguite dal provvedimento in esame, con il quale si riconosce finalmente l'importanza delle attività svolte anche dagli enti locali e dalle associazioni di volontariato nel campo della protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Auspica che quanto enucleato, in forma teorica, nella Convenzione possa essere tradotto dal Governo in misure concrete, soprattutto attraverso l'individuazione di appositi strumenti di intervento nell'ambito della definizione del previsto piano d'azione per l'infanzia. Esprime soddisfazione, altresì, per quella parte della Convenzione che introduce il principio di formazione professionale di tutti coloro che operano nel campo delle indagini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai bambini, dal momento che la delicatezza delle mansioni svolte in tale

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settore richiede un tipo di preparazione specifica e adeguato allo scopo.
Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.