CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 dicembre 2009
260.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.100 DEL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, le parole da: Le persone a: simboli sono sostituite dalle seguenti: Alle persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione personale, è fatto divieto di svolgere il complesso coordinato di attività di propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.
0. 1. 100. 1.Vietti, Rao, Ria, Occhiuto, Tassone.

All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, dopo le parole: Le persone inserire la seguente: imputate.
0. 1. 100. 2.Sisto.

All'articolo 1, comma 1, secondo capoverso le parole da: Il contravventore fino a: attività sono sostituite dalle seguenti: Il soggetto sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale che propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.
0. 1. 100. 3.Vietti, Rao, Ria, Occhiuto, Tassone.

Sopprimere la rubrica.
*0. 1. 100. 4.Il relatore.

Sopprimere la rubrica.
*0. 1. 100. 40.Lo Moro.

All'articolo 2, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: Con la sentenza di condanna il tribunale dichiara il candidato ineleggibile per cinque anni e, se eletto, l'organo di appartenenza ne dichiara la decadenza.
0. 1. 100. 5.Vietti, Rao, Ria, Occhiuto, Tassone.

Sopprimere la rubrica.
*0. 1. 100. 6.Lo Moro.

Sopprimere la rubrica.
*0. 1. 100. 7.Il relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 3.
(Introduzione degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della

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Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.
Art. 6-ter. - 1. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.
2. La rubrica del capo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente: "Candidabilità ed eleggibilità"».

Art. 4.
(Ambito applicativo dell'articolo 6-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. Le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, in virtù di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica.

Art. 5.
(Modifica all'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. All'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis del presente testo unico».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis o tale dichiarazione risulti non veritiera».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

1. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto

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legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Capo II.
INCANDIDABILITÀ ALLA CARICA DI PARLAMENTARE EUROPEO

Art. 8.
(Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

1. Dopo il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:
«Ogni candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 4-bis della presente legge. L'ufficio elettorale circoscrizionale cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente».

Capo III.
INCARICHI DI GOVERNO

Art. 10.
(Cause ostative all'assunzione di incarichi di Governo).

1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per reati non colposi.
2. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di Governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui al citato comma 1 intervengano successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 2.
0. 1. 100. 50.Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione).

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,

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dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:
«Le persone alle quali è stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi della presente legge non possono, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli.
Il contravventore al divieto di cui al comma che precede è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, inequivocabilmente a conoscenza della condizione di sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza del soggetto di cui al primo periodo, richiede o accetta detta attività. Con la sentenza di condanna il Tribunale ordina la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3 e 4 del codice penale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
Effetti penali della condanna).

1. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, nono comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, consegue il divieto di candidarsi in qualsiasi competizione elettorale per un periodo di cinque anni. Il condannato che ricopre una carica pubblica elettiva decade da essa di diritto alla data del passaggio in giudicato della sentenza di cui al primo periodo. A tal fine la cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o ente di appartenenza.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
1. 100.Il Relatore.