CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 novembre 2009
241.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:
1. Dopo l'articolo 544-quinquies del codice penale, è inserito il seguente:
«Art. 544-quinquies-1. - (Disposizioni comuni). -Fatto salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma del presente articolo, se i fatti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies sono commessi nei confronti di animali da compagnia, le pene ivi previste sono aumentate.
Le pene di cui all'articolo 544-ter, primo comma, si applicano a chiunque sottopone un animale da compagnia al taglio o all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici.
Le pene di cui all'articolo 544-ter sono aumentate della metà se dai fatti di cui al secondo comma del presente articolo derivi la morte dell'animale.
Le disposizioni di cui agli articoli 544-bis e 544-ter non si applicano quando è eseguito un intervento chirurgico non terapeutico da un medico veterinario per impedire la riproduzione dell'animale ovvero nell'interesse del medesimo.
Agli effetti delle disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale sono considerati animali da compagnia quelli tenuti o destinati ad essere tenuti dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto o compagnia, individuati con regolamento emanato dal Ministro del lavoro, salute e politiche sociali di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno».

2. Il regolamento di cui al quinto comma dell'articolo 544-quinquies-1 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 8 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 divengono efficaci il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. 1.Contento.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente al medesimo comma, lettera b), capoverso, primo comma, dopo la parola: Chiunque, inserire le seguenti: Per crudeltà o.
3. 2.Contento.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 544-ter, secondo comma, sopprimere le seguenti parole: da compagnia.
* 3. 6.Ferranti.
(Approvato).

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Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 544-ter», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: da compagnia.
* 3. 3.Contento.
(Approvato).

Al comma l, lettera b), dopo le parole: al taglio o all'amputazione della coda aggiungere le parole: ad eccezione dei cani allevati a scopo venatorio;
3. 8.Stefani.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 544-ter», sostituire il quarto comma con il seguente:
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando l'intervento chirurgico non terapeutico è eseguito da un medico veterinario per impedire la riproduzione dell'animale, per ragione di medicina veterinaria ovvero nell'interesse del medesimo.
3. 4.Contento.
(Approvato).

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
2. Al Titolo I delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale dopo l'articolo 19-quater è inserito il seguente:
«Art. 19-quinques. - (Animali da compagnia). - Agli effetti delle disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale sono considerati animali da compagnia quelli tenuti o destinati ad essere tenuti dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto o compagnia, individuati con regolamento emanato dal Ministro del lavoro, salute e politiche sociali di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno.
3. Il regolamento di cui all'articolo 19-quinques delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 8 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 divengono efficaci il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 19-quinques delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
3. 5.Contento.

ART. 4

Al comma 3 sostituire le parole: 8 settimane con le seguenti: 12 settimane.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole: 8 settimane con le seguenti: 12 settimane.
4. 2.Contento.
(Approvato).

Al comma 3 sostituire le parole: 8 settimane con le seguenti: 12 settimane.
4. 3.Giammanco.

Al comma 4 sostituire le parole da: si applica fino alla fine del comma con le seguenti: è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
4. 1.Contento.
(Approvato).