CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 luglio 2009
207.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 luglio 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 9.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 2602 Cirielli ed emendamenti.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sulla proposta di legge C. 2602 Cirielli e Stefani, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, attualmente all'esame in sede legislativa presso le Commissioni riunite.
La proposta di legge, che si compone di 8 articoli, riproduce sostanzialmente il contenuto dei commi da 1 a 72 dell'articolo 24 del decreto - legge n. 78 del 2009, espunti dal testo del decreto - legge nel corso dell'esame in sede referente dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.

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Passando ad analizzare il contenuto del provvedimento, l'articolo 1, al comma 1, prevede l'integrazione nella misura di 28 milioni di euro, per il periodo dal 1o luglio al 31 ottobre 2009, delle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo a dono gestita dal Ministero degli Affari esteri, quali previste dall'apposita voce in Tabella C della legge finanziaria 2009, per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan, Somalia. Detti interventi sono finalizzati al miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, e al tempo stesso ad assicurare i processi di ricostruzione civile. L'autorizzazione di spesa è altresì estesa, nello stesso periodo e nella misura di un milione di euro, agli interventi previsti dalla legge n. 58 del 2001, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario. Il comma prevede inoltre che, a valere su un massimo del 15 per cento dello stanziamento di cui in precedenza, il Ministro degli Affari esteri avrà la facoltà, con proprio decreto, di destinare risorse per urgenti iniziative di cooperazione in altre aree di crisi sopravvenienti, nei limiti temporali, dell'applicazione della proposta di legge.
Il comma 2 autorizza il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo.
Il comma 3 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cui all'articolo.
Il comma 4, per le iniziative previste dall'articolo, rinvia, qualora non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute nel decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di appalti pubblici, e nel decreto-legge n. 165 del 2003, che reca norme per la regolamentazione degli interventi per la cooperazione allo sviluppo.
Il comma 5 convalida gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore della proposta di legge, conformi alla disciplina contenuta nell'articolo, e in particolare ai commi da 1 a 19. Il comma convalida altresì gli incarichi e i contratti temporanei affidati ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità ai fini della realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq e Afghanistan e per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia. A tal fine il comma 6 reca norme di interpretazione autentica volte a consentire l'impegnabilità di somme non ancora impegnate.
Il comma 7 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 anche ai residui non impegnati di taluni stanziamenti.
Il comma 8 stabilisce che le somme previste dall'articolo, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
Il comma 9 esclude tutte le spese connesse all'applicazione dell'articolo della proposta di legge dal regime restrittivo di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 112 del 2008, ai sensi del quale sono state disposte riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero.
Con il comma 10 viene autorizzata, dal 1o luglio al 31 ottobre 2009, la spesa di 500.000 euro per consentire il contributo italiano al Tribunale Speciale dell'ONU per il Libano.
Il comma 11 autorizza, dal 1o luglio al 31 ottobre 2009, la spesa di 1.300.000 euro per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari (Trust funds) della NATO, con particolare riferimento a quelli destinati al sostegno dell'Esercito nazionale afgano (un milione di euro), nonché alla bonifica in Giordania di ordigni inesplosi (300.000 euro).
Il comma 12 autorizza, dal 1o luglio al 31 ottobre 2009, la spesa di 597.820 euro per assicurare la partecipazione dell'Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di peace keeping e di diplomazia

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preventiva e ai progetti di cooperazione promossi dall'OSCE.
Il comma 13 autorizza, dal 1o luglio al 31 ottobre 2009, la spesa di 5.148.311 euro per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, nonché per quelli operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Il comma 14 stabilisce anche che al personale inviato in Iraq a tale fine viene corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto n. 941 del 1926 nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
In base al comma 14 si autorizza, dal 1o luglio al 31 ottobre 2009, la spesa di 125.885 euro allo scopo di coprire le spese di missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane in Iraq ed in Afghanistan.
Il comma 15 autorizza, dal 1o luglio al 31 ottobre 2009, la spesa di 139.220 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PESD, nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi.
La norma precisa, inoltre, che l'indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto venga calcolata - detraendo l'indennità eventualmente corrisposta dall'Organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l'assegno di rappresentanza - nella misura dell'80 per cento di quella determinata in base all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
Per i funzionari diplomatici che prestino servizio presso contingenti italiani impegnati in missioni internazionali, l'indennità non può in alcun caso eccedere il trattamento economico di spettanza dell'organo di vertice del contingente stesso.
Per quanto riguarda il comma 16, esso autorizza, dal 1o luglio al 31 ottobre 2009, la spesa di 889.181 euro per la partecipazione italiana, su un piano più complessivo, alle iniziative PESD.
Il comma 17 autorizza, dal 1o luglio al 31 ottobre 2009, per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana, una spesa di 2.200.000 euro per la Somalia, per il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2009 per l'attuazione della legge n. 180 del 1992.
Il comma 18 autorizza, dal 1o luglio al 31 ottobre 2009, la spesa di 99.320 euro per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi del sopra illustrato articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e successive modificazioni, e il rimborso forfetario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Al funzionario è riconosciuta la facoltà di avvalersi, per l'espletamento delle proprie attività, del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore al periodo di applicazione del provvedimento.
Il comma 19 autorizza, dal 1o luglio al 31 ottobre 2009, la partecipazione italiana a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan, al fine di sostenere i Governi di due Paesi nello svolgimento delle attività prioritarie per lo sviluppo e il consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione.
I commi da 20 a 26 precisano le modalità della partecipazione italiana alla missione internazionale in Pakistan ed Afghanistan, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali ed in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area. Tale missione, secondo quanto specificato al comma 20, è finalizzata alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo

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di Islamabad, riguardanti tra l'altro il sostegno ai seguenti settori: sanitario, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa nonché quello dei mezzi di comunicazione locali.
Il comma 21 prevede che per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di 28 milioni per le iniziative di cooperazione, quale prevista dal comma 1, laddove per il finanziamento degli interventi verranno utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché quelli previsti dai precedenti commi 1, 5, 6 e 7 per le missioni a carattere umanitario.
L'assetto delle attività di coordinamento degli interventi - secondo quanto previsto dal comma 22 - verrà definito attraverso uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero degli affari esteri. Lo stesso provvedimento fisserà le modalità di organizzazione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali, di istituzione di un'apposita Task Force, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi, unitamente a un comitato di controllo degli interventi.
Il comma 23 estende agli interventi programmati nell'ambito della missione internazionale in Pakistan ed Afghanistan il regime definito dai commi 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 1 in commento e, in quanto compatibili, dalle disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo.
Ai sensi del comma 25 le disposizioni introdotte dai due commi precedenti si applicano in deroga a quanto previsto in materia di spese in economia, mentre il comma 26 prevede che il Ministero degli affari esteri identifichi le misure più idonee volte ad agevolare la partecipazione di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan ed Afghanistan per scopi umanitari.
Il comma 27 consente ai comandanti dei contingenti militari impegnati nelle missioni internazionali di disporre interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni. Gli interventi in questione avranno bisogno della preventiva autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, e la loro attuazione avverrà in base a modalità stabilite da un decreto del Ministro della Difesa.
Ai sensi del comma 28 è autorizzata, dal 1o luglio 2009 e sino al 31 ottobre 2009, la spesa di 3.384.722 euro per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene, nonché la spesa di 2.746.250 euro per la realizzazione di attività di cooperazione militare nel settore navale.
Il comma 29 autorizza, dal 1o luglio al 31 ottobre 2009, la spesa di 50.000 euro per la partecipazione di personale militare all'addestramento delle Forze armate serbe all'utilizzo di apparecchiature per lo sminamento e del materiale di protezione individuale.
Il comma 30 autorizza, dal 1o luglio al 31 ottobre 2009, la spesa di 133.168 euro per la prosecuzione in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria a beneficio di magistrati e funzionari iracheni, organizzato dal Ministero della giustizia nell'ambito della missione europea EUJUST LEX.
L'articolo 2 reca il rifinanziamento di una serie di missioni internazionali cui partecipano forze armate o forze di polizia italiane.
In particolare, il comma 1 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 213.264.121 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni ISAF ed EUPOL in Afghanistan.
Il comma 2 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 101.079.918 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano UNIFIL in Libano, compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force.
Il comma 3 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 12.219.154 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour.
Il comma 4 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 65.422.832 euro per la

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proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani. Le missioni prorogate sono: la MSU (Multinational Specialized Unit), la CIU (Criminal Intelligence Unit), la EULEX Kosovo, la Security Force Training Plan in Kosovo e la missione Joint Enterprise nell'area balcanica.
Il comma 5 autorizza la spesa di 11.030.043 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione ALTHEA dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina.
Il comma 6 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 341.973 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata TIPH 2 ad Hebron.
Il comma 7 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 264.918 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione EUBAM Rafah dell'Unione europea, di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah.
Il comma 8 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 75.413 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID, nel Darfur.
Il comma 9 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 179.514 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione EUPOL RD CONGO dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo.
Il comma 10 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 83.373 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP a Cipro.
Il comma 11 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 669.991 euro per la per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.
Il comma 12 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 442.817 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione EUMM Georgia dell'Unione europea.
Il comma 13 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 19.232.095 euro per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione Atalanta dell'Unione europea, per la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria navale al largo della Somalia. Il comma autorizza altresì la spesa di 9.524.197 euro per la partecipazione di personale militare italiano all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria.
Il comma 14 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 10.462.401 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.
Il comma 15 autorizza il Ministero della difesa a cedere, a titolo gratuito, materiali per l'allestimento di un campo tende alle Forze armate afgane, con un onere di 710.000 euro e dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di esplosivi e sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi per un onere di 450.000 euro.
Il comma 16 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 2.098.229 euro per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
Il comma 17 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 458.590 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo e di 84.370 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK.
Il comma 18 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 13.770 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUBAM Moldova e Ucraina dell'Unione europea, per l'assistenza nella gestione delle frontiere e i controlli doganali tra i due Paesi.
Il comma 19 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 22.630 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS dell'Unione europea in Palestina.
Il comma 20 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 492.409 euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in EUPM in Bosnia-Erzegovina.
Il comma 21 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 2.696.923 euro per la proroga della partecipazione di

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personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia. Il comma finanzia altresì la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dall'Italia alla Libia, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti, al fine di fronteggiare l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 22, il quale autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione ISAF (con una spesa di 959.596 euro) ed alla missione EUPOL (per una spesa di 339.737 euro) in Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto-legge n. 209 del 2008.
Il comma 23 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 421.323 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione EULEX Kosovo, di cui all'articolo 3, comma 27, del decreto-legge n. 209 del 2008.
Il comma 24 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 36.084 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah).
Il comma 25 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 146.336 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
Il comma 26 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 193.564 euro per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo.
Il comma 27 autorizza, per l'anno 2009, la spesa di 10 milioni di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 124 del 2007.
Il comma 28 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 247.055 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e di 20.213 euro per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani.
L'articolo 3, al comma 1, attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento l'indennità di missione, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità è attribuita, per tutto il periodo della missione, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo; dalla stessa devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
Il comma 2, analogamente a quanto previsto nei precedenti provvedimenti di proroga, dispone che all'indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui al comma 42, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto - legge n. 223 del 2006.
Il comma 3 prevede che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge n. 642 del 1961 e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in questo

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caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.
Per quanto riguarda i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, come disciplinate dalla proposta di legge, il comma 4 prescrive che, per il periodo dal 1o luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo, nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base ai militari in servizio permanente, e a euro 70 ai volontari di truppa in ferma breve o prefissata.
In tale contesto segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il secondo periodo del comma 3, il quale specifica, tra l'altro, che a tali emolumenti si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale tali componenti concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Il comma 5 prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì che eventuali retribuzioni o compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti.
Il comma 6 reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore.
Il comma 7 stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali possono essere richiamati in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento.
Il comma 8 prevede che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.
Il comma 9 rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 già richiamate, per la disciplina delle missioni internazionali, nei precedenti decreti di proroga di missioni internazionali.
Nell'ambito di tali disposizioni segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il richiamo all'articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, il quale prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, che a sua volta dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnato in missioni - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.
Il comma 10 prevede che il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, equivalente

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all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria, con le attività proprie della professione infermieristica, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi per le Forze armate e la Croce rossa italiana.
L'articolo 4 stabilisce che alle missioni internazionali di cui alla legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, il quale prevede l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e di quella di cui all'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6 del decreto-legge n. 421 del 2001.
L'articolo 5 autorizza, al comma 1, gli stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali dei carabinieri e della Guardia di finanza, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.
Il comma 2 dispone, in relazione ai compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali, la deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 82, della legge n. 244 del 2007.
Il comma 3 stabilisce che possano essere assegnati al Ministero della difesa, per finalità istituzionali, armi, munizioni, esplosivi e altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria, compresi quelli per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.
L'articolo 6 reca, al comma 1, la copertura finanziaria della proposta di legge, disponendo che ad essa si provvede mediante riduzione, pari a 509.996.466 euro per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 76, del decreto-legge n. 78 del 2009.
L'articolo 7 dispone, che in relazione a quanto previsto dalle disposizioni del provvedimento, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, che è stabilita dall'articolo 8 nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Rileva quindi come le Commissioni Affari esteri e Difesa abbiano anche trasmesso gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati nel corso dell'esame in sede legislativa, nessuno dei quali attiene ad ambiti di competenza della Commissione Finanze, ritenendo pertanto possibile esprimere su di essi nulla osta.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul testo della proposta di legge in esame e nulla osta sugli emendamenti trasmessi dalle Commissioni di merito.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.
Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Gianfranco CONTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata alle 14,30 della giornata odierna.

La seduta termina alle 9.15.

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INTERROGAZIONI

Mercoledì 22 luglio 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.15.

5-01657 Germanà e Gibiino: Trattamento tributario degli oneri di viaggio, vitto e alloggio dei componenti del comitato nazionale dei delegati dell'Inarcassa.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Vincenzo GIBIINO (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta, che consente di avviare un processo di chiarimento intorno a una tematica molto rilevante.

Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 luglio 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.45.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.
Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Marco CAUSI (PD), nell'esprimere la valutazione negativa del gruppo PD sul Documento di programmazione economico-finanziaria, rileva, innanzitutto, come l'intonazione marcatamente autoassolutoria del Documento in esame denunci, di per sé, il fallimento della politica economica attuata dal Governo, la quale appare assolutamente insufficiente a contrastare la crisi economica in atto ed è basata su provvedimenti che, al contrario, rischiano di amplificarne gli effetti.
A tale riguardo sottolinea come i dati contenuti nello stesso DPEF dimostrino l'errore d'impostazione dell'Esecutivo, che ha finora adottato manovre correttive il cui effetto contabile è risultato positivo, acuendo, pertanto, le conseguenze della congiuntura economica negativa, evidenziando altresì come il Documento fornisca un'immagine inesatta dei dati, sovrastimando l'ammontare complessivo di risorse effettivamente mobilitate dagli stessi interventi correttivi.
Ritiene quindi che l'Esecutivo non disponga di alcuna strategia economica a medio termine, circostanza, questa, rivendicata paradossalmente dallo stesso Ministro dell'economia, il quale, nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame del DPEF, ha dichiarato sostanzialmente l'intenzione di limitarsi ad attendere gli sviluppi futuri, svalutando conseguentemente la stessa funzione programmatoria del Documento.
In tale contesto l'unico strumento con il quale il Governo intende incidere in termini strategici dovrebbe essere il decreto-legge n. 78 del 2009, il quale non appare, peraltro, in nessun modo idoneo a contrastare efficacemente la crisi economica, anche in quanto risulta privo di ogni respiro prospettico.
Rivolge quindi un appello al Governo e alla maggioranza affinché, abbandonato l'atteggiamento autoassolutorio e autolesionistico finora tenuto, instaurino un serio confronto con l'opposizione al fine di

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cogliere l'occasione costituita dalla crisi per adottare alcune riforme che consentano al Paese di uscire dall'attuale fase economica.
In particolare, ritiene fondamentale rivedere il sistema di copertura per i lavoratori che perdono l'occupazione, rafforzare i meccanismi di garanzia dei crediti alle piccole e medie imprese, definire strumenti innovativi per il sostegno alla ricerca scientifica applicata, nonché procedere ad una più sollecita attuazione del federalismo fiscale, attraverso la definizione dei livelli essenziali di assistenza, la manutenzione delle basi imponibili attribuite alle regioni e agli enti locali ed il rafforzamento dei mezzi di contrasto dell'evasione fiscale.
A tale ultimo riguardo evidenzia la palese contraddizione tra le misure in materia adottate dal Governo anche con il decreto-legge n. 78, alle quali si aggiunge l'intenzione, caldeggiata da alcuni autorevoli esponenti della maggioranza, di estendere l'utilizzo degli indicatori sintetici di capacità fiscale, e la scelta, assunta dall'Esecutivo nell'ambito dello stesso decreto-legge n. 78, di introdurre una sorta di condono fiscale per i capitali esportati irregolarmente all'estero.
Preannuncia quindi, a nome del gruppo PD, il voto contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Gianfranco CONTE, presidente, nel reputare non condivisibili le considerazioni svolte dal deputato Causi con riferimento alla politica economica del Governo, ritiene tuttavia che sussistano tutte le condizioni per avviare un'ampia riflessione in merito agli strumenti per contrastare in maniera sempre più efficace l'evasione fiscale.

Cosimo VENTUCCI (PdL), giudica non condivisibili le argomentazioni critiche sviluppate dal deputato Causi, segnatamente con riferimento alle dichiarazioni rese dal Ministro Tremonti, evidenziando la difficoltà, per il Governo, di prevedere con precisione, in occasione della presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, gli sviluppi futuri del ciclo economico lungo un arco di quattro anni.
Ritiene quindi pienamente condivisibile l'atteggiamento prudenziale del Governo, che intende garantire il rispetto dei vincoli di bilancio e fornisce, nell'ambito del Documento, un quadro oggettivo dei dati di finanza pubblica, suffragato, tra l'altro, dalle analisi del Governatore della Banca d'Italia, procedendo in tale contesto ad un lento ma costante risanamento dei conti pubblici.
Evidenzia quindi la presenza di alcuni segnali che sembrano indicare un'evoluzione positiva, a partire dal prossimo anno, del quadro macroeconomico, rilevando, in tale contesto, come lo sfavorevole andamento dell'economia italiana sia da ricondurre anche alla dipendenza del Paese dalle importazioni di materie prime.
Nel sottolineare, inoltre, come l'Italia stia reagendo meglio di altre nazioni ad una crisi globale che, occorre ricordarlo, è stata originata dai gravi squilibri finanziari originatisi negli Stati Uniti, evidenzia come l'economia italiana sia prevalentemente orientata all'esportazione, e come, pertanto, le sue prospettive di rilancio dipendano in gran parte dalla ripresa dell'economia mondiale e del commercio internazionale.
Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 luglio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.