CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2009
202.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.25.

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma.
Ulteriore nuovo testo C. 2434 Governo.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dell'ulteriore nuovo testo del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta di ieri, in relazione alle spese di funzionamento e di personale della Scuola europea di Parma per gli anni 2009 e 2010, fa presente che le stesse sono imputate agli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo dicastero. In ordine all'articolo 1, relativamente alle spesa per il trattamento economico del personale che sarà impegnato dal 1o settembre 2010 nella suddetta scuola, per il quale è chiesto di sapere se in caso di rinnovo del contratto sia riconosciuta una progressione di carriera con relativo scatto economico e se tale eventualità sia stata considerata nell'ambito della quantificazione delle suddette spese, fa presente che i livelli retributivi della varie figura professionali

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sono stati individuati, sulla base dei tabellari degli insegnanti distaccati e del personale amministrativo e ausiliario delle Scuole europee. Tenendo conto dello scatto più elevato, equivalente per il primo ingresso in servizio del personale di direzione e insegnante al settimo scatto - su dodici -, e dell'ottavo scatto - su otto - per il restante personale. L'importo così individuato non prevede incrementi dovuti a sviluppi di carriera ed è considerato onnicomprensivo. In relazione all'articolo 2 - che estende alla predetta Scuola per l'Europa di Parma il meccanismo di finanziamento previsto dalla disciplina generale in materia di edilizia scolastica (legge n. 23 del 1996) - ferme restando le valutazioni che saranno in proposito espresse dal competente Ministero della Pubblica istruzione, fa preliminarmente presente che il comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 23 del 1996 prevede che le spese per la realizzazione, fornitura e manutenzione degli edifici sono di competenza, dei comuni nel caso di edifici da destinare a sede di scuole materna, elementari e medie e delle province, per gli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitto e di istituti educative statali. Il successivo comma 2 pone poi in capo ai predetti enti locali, con la stessa distinzione basata sulla tipologia di istituto, anche le spese varie d'ufficio e per l'arredamento, e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista d'acqua e del gas, per il riscaldamento e i relativi impianti. Ciò posto - tenuto conto del comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, per quanto attiene alle spese di funzionamento (utenze elettriche e telefoniche, acqua e gas, riscaldamento e manutenzione impianti, ecc.) della Scuola per l'Europa di Parma, rinvia espressamente alla ripetuta legge n. 23 del 1996 - ne deriva che le predette spese sono da considerarsi a carico del Comune e della Provincia di Parma, che vi dovranno necessariamente far fronte con i loro ordinari stanziamenti di bilancio. Riguardo, infine, alla norma di copertura finanziaria conferma sia la disponibilità della risorse finanziarie a decorrere dall'anno 2010, sia l'opportunità che la formulazione attuale ella stessa autorizzazione sia mantenuta come limite massimo di spesa.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge C. 2434, recante riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma, corredato di relazione tecnica;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004 presenta disponibilità sufficienti a far fronte all'onere previsto dall'articolo 3; rilevato che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze presenta le disponibilità sufficienti a far fronte all'onere previsto dall'articolo 3;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Nuovo testo unificato C. 44 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Remigio CERONI (PdL), relatore, illustra il nuovo testo unificato, il quale contiene, rispetto al testo già esaminato dalla Commissione Bilancio, sia modifiche volte a recepire il parere formulato dalla medesima Commissione sia ulteriori modifiche che non presentano profili rilevanti di carattere finanziario. Al riguardo, rileva che il provvedimento non appare ora presentare profili problematici di carattere finanziario.
Con riferimento agli emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione trasporti, che sta esaminando il provvedimento in sede legislativa, si sofferma sulle proposte emendative di interesse della Commissione bilancio. In particolare, con riferimento agli emendamenti 5.6 e 6.3 (nuova formulazione), chiede di chiarire se dalle norme in esame - che introducono nuove fattispecie di violazione a fronte delle quali può essere irrogata la sanzione della confisca del veicolo - possano derivare oneri, per le amministrazioni competenti, connessi alla necessità di assicurare la custodia dei veicoli sequestrati.
Per quanto concerne l'emendamento 10.3, rileva che, al fine di escludere l'insorgenza di oneri con riferimento all'assegnazione dei corsi di formazione per insegnanti a soggetti diversi dalle autoscuole, andrebbe confermato che le spese resteranno integralmente a carico dei richiedenti e che, inoltre, nel caso di corsi effettuati da soggetti appartenenti a pubbliche amministrazioni, anche le spese organizzative connesse alla predisposizione dei corsi possano essere sostenute nell'ambito dei mezzi già disponibili.
Con riferimento all'emendamento 12.7, chiede di chiarire se la norma possa determinare una maggiore spesa per rimborsi a favore dei concessionari delle autostrade a fronte dei minori incassi da essi conseguiti. In tal caso, andrebbe fornita una quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione.
Per quanto concerne gli emendamenti 12.2 (nuova formulazione) e 12.6 (nuova formulazione), osserva che la norma sembrerebbe introdurre una nuova fattispecie di corsi, alla cui frequenza è associato il recupero di punti decurtati dalla patente. Andrebbe pertanto chiarito quali potrebbero essere i soggetti abilitati allo svolgimento dei corsi, escludendo che dalla realizzazione di tali compiti possano derivare oneri a carico della finanza pubblica. Osserva, inoltre, che ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale è prevista un'apposita attività di studio, di sperimentazione e di controllo. Andrebbe chiarito se le spese connesse a tali attività possano essere sostenute nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Per quanto concerne i subemendamenti 0.15.9.2 (nuova formulazione) e 0.15.9.3 e l'emendamento 15.9 (nuova formulazione), ritiene opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in merito ai riflessi finanziari della disposizione, considerato che questa introduce - per la fattispecie disciplinata dal testo - un criterio di destinazione del gettito delle sanzioni difforme da quello previsto a legislazione vigente. In particolare chiede di chiarire se la disposizione possa incidere negativamente sugli equilibri di Bilancio degli attuali enti percettori del gettito in questione, nonché sull'attuazione dei programmi di spesa finanziati - in base alla normativa vigente - con le risorse in esame.
Con riferimento all'articolo aggiuntivo 21.01, chiede di chiarire l'impatto finanziario del nuovo obbligo di soccorso per gli animali vittime di incidenti stradali, tenuto conto che le esigenze di segnalazione e di intervento connesse a tali obblighi potrebbero gravare in larga parte sui servizi veterinari pubblici. Al fine di escludere effetti onerosi andrebbe quindi chiarito se tali servizi siano in grado di fare fronte ai nuovi interventi previsti dalla norma utilizzando le dotazioni umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento all'emendamento 22.25 (nuova formulazione), rileva che le norme in esame introducono nuovi accertamenti clinico-tossicologici e strumentali nel caso degli incidenti disciplinati

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dagli artt. 186 e 187 del Codice della strada e, al tempo stesso, sopprimono le disposizioni in base alle quali - a normativa vigente - le spese per gli accertamenti svolti dal Servizio sanitario nazionale dovrebbero trovare copertura nei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale. Poiché, in ordine a modifiche di analogo contenuto, la nota della RGS ha segnalato l'impossibilità di valutare - in assenza di relazione tecnica - l'idoneità della nuova forma di finanziamento prevista dal testo, andrebbe chiarito se tali ulteriori previsioni risultino compatibili rispetto alla tipologia degli interventi che si intende effettuare. Non è chiaro, in particolare, in quale misura tali interventi siano effettivamente modulabili di anno in anno a fronte di risorse caratterizzate, per loro natura, da margini di incertezza (in termini quantitativi e di scarsa prevedibilità): andrebbe quindi precisato se l'esecuzione delle attività di accertamento possa essere finanziata non più attraverso risorse di carattere stabile (ossia una quota dell'attuale stanziamento annuo per il Piano nazionale della sicurezza stradale), ma attraverso una percentuale del gettito delle ammende.
Con riferimento agli articoli aggiuntivi 22.03 (nuova formulazione) e 22.04, chiede di chiarire se dall'introduzione degli obblighi di notificazione previsti dal testo possano derivare oneri a carico dei soggetti pubblici incaricati.
Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 22.010 (ex 23.01 nuova formulazione), rileva che la prevista rateizzazione del pagamento delle sanzioni è suscettibile di determinare un ritardo negli incassi da parte delle amministrazioni destinatarie delle somme. Chiede inoltre di valutare il possibile impatto amministrativo della nuova procedura sugli uffici che dovranno autorizzare e gestire i pagamenti rateali. Tale aspetto appare rilevante anche alla luce della nuova ripartizione dei proventi delle sanzioni prevista dal successivo articolo 23 del testo in esame.
Con riferimento all'articolo aggiuntivo 22.08, chiede di acquisire chiarimenti in merito all'eventuale impatto amministrativo derivante dal passaggio, dal giudice di pace al giudice penale, delle competenze in materia di impugnazione previste dal testo. Andrebbero, inoltre, forniti chiarimenti in merito agli effetti finanziari relativi al mancato versamento presso la cancelleria del giudice di pace, in caso di ricorso, della quota della sanzione indicata dal Codice della strada (articolo 204-bis, comma 3, abrogato dalle norme in esame). Andrebbe, infine, chiarito come si intenda rispettare la clausola di invarianza riferita alla rappresentanza, in giudizio, del prefetto da parte di professionisti, considerato anche che viene meno - per il prefetto - la possibilità di delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore.
Con riferimento l'emendamento 39.1 (nuova formulazione), poiché la norma sembra prefigurare un aumento degli adempimenti a carico dei soggetti chiamati ad effettuare le verifiche presso i responsabili del trasporto individuati dal testo, chiede di chiarire se tali compiti possano essere effettuati dagli enti preposti a tali funzioni nell'ambito dei mezzi disponibili a legislazione vigente.
Per quanto concerne l'emendamento 40.3, osserva che, in mancanza di una relazione tecnica, non si dispone degli elementi di valutazione che consentano una verifica della quantificazione degli oneri relativi all'installazione di dispositivi finalizzati alla visualizzazione del tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici. Si segnala pertanto la necessità di acquisire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che la disciplina in materia di guida sicura di cui agli emendamenti 12.2 (nuova formulazione) e 12.6 (nuova formulazione) appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, l'estensione a tutti gli impianti semaforici delle misure finalizzate all'installazione di dispositivi per la visualizzazione del tempo

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residuo di accensione delle luci, prevista dall'emendamento 40.3 (nuova formulazione) appare suscettibile di determinare effetti finanziari non adeguatamente quantificati.

Remigio CERONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere.
Comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato C. 44 e abb., recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale;
considerato che:
il testo trasmesso dalla Commissione di merito recepisce le condizioni formulate, al fine del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 maggio 2009,
la disciplina in materia di guida sicura prevista dagli emendamenti 12.2 (nuova formulazione) e 12.6 (nuova formulazione) appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
l'estensione a tutti gli impianti semaforici delle misure finalizzate all'installazione di dispositivi per la visualizzazione del tempo residuo di accensione delle luci, prevista dall'emendamento 40.3 (nuova formulazione) appare suscettibile di determinare effetti finanziari non adeguatamente quantificati;
esprime
sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 12.2 (nuova formulazione), 12.6 (nuova formulazione) e 40.3 (nuova formulazione) e nulla osta sulle restanti proposte emendative».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione dalla produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Atto n. 82.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI espone la documentazione predisposta al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate ieri (vedi allegato).

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA), relatore, ritiene opportuno il rinvio dell'esame al fine di valutare la documentazione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che peraltro sul provvedimento non è stato espresso il parere della Conferenza Unificata. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

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Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Banca popolare di Milano).
Atto n. 103.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta precedente, precisa che, per quanto attiene l'importo massimo di emissione di titoli del debito pubblico, il valore menzionato nel disegno di legge di assestamento, pari a 90.100 milioni di euro, tiene conto sia delle disposizioni del provvedimento, sia di eventuali futuri provvedimenti di sottoscrizione dei medesimi strumenti finanziari emessi da altre banche, fino ad un importo massimo complessivo pari a 10.000 milioni di euro. Rileva inoltre che, in conformità a quanto previsto dal comma 5-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, la previsione della trasmissione alle Camere dello schema del protocollo d'intenti tra l'emittente e il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie e lo schema del codice etico non impedisce l'adozione in via definitiva del DPCM, ma impone di procedere alla trasmissione medesima prima della sottoscrizione degli strumenti finanziari; assicura quindi che si procederà in coerenza con la disposizione richiamata.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Banca popolare di Milano) (atto n. 103),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui l'importo massimo dell'emissione dei nuovi titoli di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 204 del 2009 come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del disegno di legge di assestamento per l'anno 2009 (S. 1646) tiene conto del presente provvedimento;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
il Governo, in conformità a quanto previsto dal comma 5-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, prima di procedere alla sottoscrizione degli strumenti finanziari, trasmetta alle Camere lo schema del protocollo d'intenti tra l'emittente e il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie e lo schema del codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.50.