CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1° luglio 2009
196.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1o luglio 2009. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.
Testo unificato C. 611 e abb.
(Parere alla II Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, senatrice Mariangela Bastico, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che reca disposizioni tese ad inasprire il sistema sanzionatorio per i reati di violenza sessuale, prevede specifiche misure di sensibilizzazione ed amplia la tutela processuale per le vittime di tali fattispecie criminose. Evidenzia che gli articoli 1, 3 e 4 del testo disciplinano le fattispecie penali, rispettivamente, del delitto di violenza sessuale, delle molestie sessuali e della violenza sessuale di gruppo; l'articolo 7 regola l'ipotesi delittuosa dei maltrattamenti contro familiari e conviventi. Rileva che gli articoli 2 e 5 intervengono in materia di circostanze aggravanti e di termine di prescrizione mentre l'articolo 6 consente la collocazione, in luoghi o esercizi pubblici nonché sui mezzi di trasporto, dei rilievi fotografici dei latitanti. Osserva che l'articolo 8 dispone che nei procedimenti per i delitti di violenza sessuale, l'ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale. Si sofferma quindi sull'articolo 9, che delinea misure per l'informazione e l'assistenza sociale delle vittime di violenza; le autorità pubbliche, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, promuovono campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle misure previste dalla

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legislazione vigente in favore delle vittime delle violenze e maltrattamenti. Riferisce che l'articoli 10 dispone che il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori e contro gli atti di violenza sessuale.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina della professione di sommelier e delega al Governo per la regolamentazione della materia.
S. 720.

(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che si propone di assicurare un riconoscimento giuridico nazionale alla figura del sommelier dettando una disciplina organica e omogenea della professione in oggetto, regolandone caratteristiche, contenuti dell'attività, forme di accesso e requisiti formativi. Rileva che l'articolo 1 prevede la definizione e le attività della professione, tra le quali sono contemplate le attività di sperimentazione, ricerca e didattica, con alcune preclusioni per i sommelier non agronomi e non enologi. Riferisce che l'articolo 2 prevede l'istituzione di albi provinciali presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura: i requisiti per l'accesso alla professione sono delineati dall'articolo 3, che individua, ai fini dell'abilitazione, l'iscrizione all'apposito albo provinciale ed il superamento di un esame le cui modalità di svolgimento, i contenuti e requisiti d'ammissione sono definiti da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Osserva che l'articolo 4 precisa che l'ammissione all'esame di abilitazione è subordinata ad una determinata formazione didattico-professionale, conseguibile attraverso diversi titoli elencati nell'articolo stesso. Si sofferma quindi sull'articolo 5, che reca la delega al Governo a disciplinare la professione di sommelier, sulla base di specifici principi e criteri direttivi, tra cui i titoli per l'iscrizione agli albi provinciali, la tenuta degli stessi, le spese per il loro funzionamento, il profilo sanzionatorio per l'esercizio abusivo della professione; il decreto legislativo è adottato nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che la disciplina oggetto del provvedimento è riconducibile alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che richiama espressamente la materia delle «professioni»; appare peraltro connesso alla piena competenza regionale lo specifico profilo della «formazione professionale». Ravvisa l'opportunità che sia precisato, all'articolo 3, comma 2, che le modalità di attuazione del provvedimento in relazione ai profili inerenti alla formazione professionale sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) reputa opportuno apporre una specifica condizione alla proposta di parere affinché si precisi, all'articolo 3, comma 2, che le modalità di attuazione del provvedimento in ordine alla formazione professionale siano definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata.

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Il deputato Mario PEPE (PD) reputa necessario che le scuole di formazione professionale siano di esclusiva competenza regionale, in linea con le previsioni del Titolo V della Costituzione.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, aderisce alla proposta del senatore Vaccari; in relazione alle scuole di formazione professionale, considera opportuno non limitare l'offerta formativa ai soli istituti regionali. Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1o luglio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.