CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 maggio 2009
181.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 maggio 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Fucci, illustra i contenuti del disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 21 maggio scorso e diretto a convertire

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in legge il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
Il decreto-legge, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, consta di 22 articoli raccolti in VI Capi.
Il Capo I reca interventi immediati per il superamento dell'emergenza. In particolare, l'articolo 1 definisce le modalità di attuazione e l'ambito soggettivo e oggettivo del provvedimento, individuando nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, lo strumento per l'attuazione degli interventi di emergenza. Tali ordinanze esplicano effetti solo nei comuni interessati dagli eventi sismici con un'intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con decreto del Commissario delegato del 16 aprile 2009, n. 3, salvo particolari eccezioni.
L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'iter al Senato, anticipa al 30 giugno 2009 l'entrata in vigore della normativa antisismica sulle costruzioni contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008.
L'articolo 2 affida al Commissario delegato il compito di provvedere con urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi per la sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma. Il piano degli interventi, che prevede un iter rapido per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni, è approvato dal Commissario delegato previo parere di un'apposita conferenza di servizi, mentre la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici, che può avvenire anche in deroga alle vigenti norme urbanistiche, è effettuata dal Commissario delegato d'intesa con il Presidente della regione, sentiti i sindaci dei comuni interessati. Per accelerare la realizzazione dei moduli abitativi, sono previste procedure semplificate.
L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Governo trasmetta un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione.
Con l'articolo 3, modificato dal Senato, viene disposta la concessione di contributi, finanziamenti agevolati e agevolazioni tributarie per la ricostruzione o la riparazione di immobili, per le attività produttive danneggiate dal sisma e per il ristoro di beni mobili e di strutture adibite ad attività sociali. Tra le citate agevolazioni si segnala la concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione o riparazione dell'abitazione principale o l'acquisto di una nuova abitazione. Si prevede, altresì, il subentro dello Stato nei mutui contratti per l'abitazione principale distrutta, con contestuale cessione a Fintecna dei diritti di proprietà dell'immobile.
L'articolo 4 dispone il trasferimento di una serie di immobili dalle amministrazioni statali alla regione Abruzzo o ai comuni colpiti dal sisma nonché l'avvio di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici pubblici. In tale ambito, sono previste misure per la ripresa delle attività degli uffici pubblici, per la ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie e per la riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali. Si definiscono, poi, interventi per la messa in sicurezza delle scuole, consentendo altresì agli enti territoriali interessati di rivedere i programmi finanziati con fondi statali e di rinegoziare i prestiti estendendone la durata massima a 50 anni.
L'articolo 5 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini nonché alle comunicazioni e notifiche di atti.
L'articolo 6 prevede che con ordinanza di protezione civile siano sospesi o prorogati una serie di termini e che sia possibile derogare al patto di stabilità interno e disciplinare le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari. Si dispone, altresì, il rinvio delle elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009.

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L'articolo 7 reca autorizzazioni di spesa per finanziare la prosecuzione di interventi di soccorso, fino al 31 dicembre 2009, nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma. Si dettano, inoltre, disposizioni per la proroga - fino alla stessa data - dei contratti di lavoro stipulati dalla Regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica. L'articolo 8 prevede l'erogazione di alcune provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, tra cui si segnalano la proroga dell'indennità di disoccupazione, la concessione di un indennizzo ai lavoratori autonomi, la definizione di modalità speciali di attuazione delle misure in materia di PAC e l'esenzione dal pedaggio autostradale per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici.
Il Capo II enuclea misure urgenti per la ricostruzione. Più nel dettaglio, l'articolo 9 detta disposizioni finalizzate ad agevolare la rimozione e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione di edifici e dei rifiuti liquidi prodotti nei campi di accoglienza.
L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente alla Provincia dell'Aquila o all'Autorità territorialmente competente il rilascio di nuove autorizzazioni agli scarichi necessarie a fronte dei danni del sisma. Si consente, inoltre, la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel Comune dell'Aquila. Infine, si definisce un Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. È inoltre istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che sostituisce l'attuale Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.
Il Capo III contiene interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate. In particolare, l'articolo 10 individua specifiche forme di agevolazione, anche mediante la concessione di garanzie per le piccole e medie imprese e la destinazione di risorse del Fondo strategico per il Paese ad interventi di sostegno e reindustrializzazione. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la possibilità, da parte del CIPE, di individuare zone franche urbane.
Il Capo IV contempla misure per la prevenzione del rischio sismico. L'articolo 11, interamente riscritto nel corso dell'iter al Senato, istituisce un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, cui sono attribuiti 44 milioni di euro per l'anno 2010, 145,1 milioni per il 2011, 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, 145,1 milioni per l'anno 2015, e 44 milioni per l'anno 2016.
Il Capo V detta disposizioni di carattere fiscale e di copertura finanziaria. L'articolo 12 introduce una serie di norme in materia di giochi finalizzate al reperimento di nuove risorse finanziarie, mentre l'articolo 13 interviene in materia di razionalizzazione della spesa farmaceutica, al fine di coprire gli oneri derivanti dagli interventi disciplinati dal decreto-legge e di incrementare i fondi finalizzati al rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo.
L'articolo 14 fissa ulteriori disposizioni finanziarie, prevedendo tra l'altro che il CIPE assegni al finanziamento degli interventi di ricostruzione una quota annuale non inferiore a 2 miliardi di euro e non superiore a 4 miliardi di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).
Il Capo VI contiene le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 15 reca nuove previsioni in materia di erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma nonché a tutela della fede pubblica, mentre l'articolo 16 è finalizzato a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione.
L'articolo 17 prevede lo svolgimento del vertice G8 nel territorio della città di L'Aquila, al fine di contribuire al rilancio dei territori colpiti dal sisma. Una clausola di salvaguardia assicura, inoltre, sia il completamento delle opere in corso nella

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Regione Sardegna sia gli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice G8 nella città aquilana.
L'articolo 18 fornisce, infine, la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 19 reca le consuete norme relative all'entrata in vigore.
Il provvedimento reca alcune disposizioni che presentano profili di rilevanza comunitaria.
In particolare, l'articolo 2 disciplina le procedure per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dei moduli abitativi destinati a una durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di consentire la sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili. Al riguardo, il comma 9 stabilisce speciali deroghe alle procedure vigenti, prevedendo che l'affidamento degli interventi avvenga entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (ossia entro il 28 maggio 2009). Tale affidamento, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione anche in ambito locale delle associazioni di categoria e degli Ordini professionali, deve avvenire secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). La citata procedura di affidamento è consentita dal Codice dei contratti pubblici (articolo 57, comma 2, lettera c)). Si osserva, tra l'altro, che l'articolo 31 della direttiva 2004/18/CE - relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - autorizza le amministrazioni aggiudicatrici a ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara.
L'articolo 4, comma 7, che interviene in materia di ricostruzione e funzionalità degli edifici, consente la ridefinizione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della Regione Abruzzo, prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi che non sono previsti da norme comunitarie.
L'articolo 6, comma 1, lettera r-quater), sospende fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza dell'obbligo di identificazione degli animali. Tale disposizione presenta profili di rilevanza comunitaria in quanto interviene in un settore oggetto di specifiche previsioni da parte dell'Unione europea, con particolare riguardo al sistema di identificazione e registrazione di talune specie d'interesse zootecnico sia a scopi di controllo e profilassi veterinaria che per la corretta erogazione di aiuti.
L'articolo 8, nel prevedere l'adozione di varie provvidenze in favore delle persone fisiche e delle imprese coinvolte dagli eventi sismici, individua modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale, essenzialmente allo scopo di anticipare l'erogazione delle relative risorse. Tali modalità devono comunque rispettare i vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e dalle disponibilità finanziarie dell'AGEA, ente erogatore (comma 1, lettera e)).
L'articolo 9 interviene in materia di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici nonché provenienti da demolizioni di immobili danneggiati dal terremoto, da classificare come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, ossia rifiuti urbani non altrimenti specificati. Le nuove norme intervengono in un settore soggetto alla disciplina comunitaria, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella direttiva 1999/31/CE in materia di rifiuti recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 36 del 2003. Al comma 3, si stabilisce che, fermo restando

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il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione e il trasporto dei suddetti materiali, presenti su aree pubbliche o private, da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di bonifica dei siti contaminati (di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006) e alle disposizioni sul prelievo e il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale e delle ASL competenti al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Il comma 5 prevede, inoltre, che le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei descritti rifiuti sono autorizzate, in deroga all'articolo 208, comma 15 (che definisce le procedure autorizzatorie per gli impianti mobili di smaltimento o di recupero), e all'articolo 216 (recante una procedura semplificata per il recupero dei rifiuti) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, nel pieno rispetto della normativa comunitaria. Il comma 8, infine, stabilisce che la Regione provvede all'individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale da effettuarsi con il supporto dell'ISPRA, adottando altresì provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale. L'individuazione dei siti può essere effettuata in deroga ad alcune disposizioni in materia di smaltimento in discarica dei rifiuti.
L'articolo 10, come modificato dal Senato, prevede diverse forme di agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale. In primo luogo, il comma 1 prevede l'introduzione di una sezione, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, finalizzata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle citate imprese (incluse quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi) e degli studi professionali. Il comma 1-bis demanda, poi, al CIPE l'individuazione e perimetrazione, nell'ambito dei territori colpiti dal sisma, di zone franche urbane con la conseguente applicazione dei benefici fiscali e previdenziali per le piccole e medie imprese fissati dalla legge finanziaria per il 2007, in deroga al prescritto requisito demografico (non più di 30 mila abitanti). In alternativa a tale misura, si prevede un regime fiscale di incentivazione con specifici benefici ai fini dell'imposta sui redditi, dell'IVA e di altre imposte indirette (comma 1-ter). Il comma 1-quater provvede poi a definire le modalità per l'applicazione delle previsioni relative al regime fiscale di incentivazione e alla fiscalità dei distretti produttivi di cui alla legge finanziaria per il 2006 alle imprese operanti nei comuni interessati dal sisma e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione. Con riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, il provvedimento prescrive che, al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle descritte disposizioni, la relativa efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria (comma 1-quinquies). In relazione alle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, si evidenzia che gli aiuti appena descritti appaiono riconducibili alle fattispecie previste dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato CE, vale a dire gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, che rientrano tra quelli compatibili con il mercato comune.
L'articolo 14, modificato nel corso dell'esame al Senato, nel destinare specifiche risorse finanziarie alla realizzazione degli interventi di ricostruzione per le aree colpite dal sisma e alle altre misure definite dal decreto-legge, precisa che le eventuali risorse economiche destinate dall'Unione europea per il sisma del 6 aprile 2009 debbano considerarsi aggiuntive rispetto a quelle già stanziate dal Governo italiano (comma 5-ter).
In proposito, si ricorda che, in caso di calamità naturali, il principale strumento che l'Unione europea mette a disposizione è il Fondo di solidarietà (FSUE), istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002. Il FSUE può fornire aiuti finanziari agli Stati membri e ai Paesi che partecipano ai

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negoziati di adesione in caso di catastrofi naturali che provochino danni diretti stimati a oltre 3 miliardi di euro o superiori allo 0,6 per cento del RNL dello Stato interessato. In circostanze eccezionali può essere fornito aiuto anche a una regione colpita da una catastrofe straordinaria, che abbia determinato profonde ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione. L'intervento del Fondo è concesso sotto forma di convenzione, con l'obiettivo di aiutare lo Stato beneficiario ad attuare i seguenti interventi di emergenza: a) ripristino delle infrastrutture nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione; b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e organizzazione dei servizi di soccorso; c) messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale; d) ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali. La domanda di contributo deve pervenire alla Commissione entro 10 settimane dal primo danno subito. La parte di sovvenzione non utilizzata entro un anno va rimborsata alla Commissione. Il FSUE dispone di una dotazione annuale di 1 miliardo di euro.

Antonio RAZZI (IdV) evidenzia la necessità di svolgere alcuni approfondimenti sul provvedimento in esame, e si riserva di far pervenire al relatore le proprie osservazioni. Richiama quindi il tema delle assicurazioni sugli immobili, particolarmente rilevante in caso di eventi sismici.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 maggio 2009 - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.
Atto n. 75.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 maggio 2009.

Mario PESCANTE, presidente, tenuto conto dell'assenza del relatore, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento; segnala che il termine per l'espressione del parere è fissato al prossimo 2 giugno e che la XIV Commissione dovrà pertanto esprimersi al più tardi nella giornata di domani.

La Commissione prende atto.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i princìpi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
Atto n. 55-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Pini, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 25 febbraio 2008,

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n. 34 (legge comunitaria 2007), e volto a definire la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Il citato regolamento, che è entrato in vigore il 1o giugno 2007 (anche se per l'applicazione di alcune disposizioni sono fissati termini più ampi), definisce, come già detto, un complesso sistema di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze e dei preparati chimici (complessivamente circa 30.000), delineando a tal fine alcuni specifici obblighi a carico di produttori e importatori. Oltre alla previsione dell'obbligo di registrazione (le sostanze chimiche fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata all'anno devono essere registrate in una banca dati centrale), i principali ambiti di intervento del regolamento riguardano: la valutazione della sicurezza chimica per le sostanze prodotte o importate in quantità pari o superiore a dieci tonnellate all'anno che implica l'obbligo di stilare una relazione da parte dei soggetti dichiaranti (fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle); l'autorizzazione, limitatamente agli usi specifici e controllati, per le sostanze «estremamente preoccupanti» (ossia quelle che presentano proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) o che si qualificano come persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o ancora molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) o per le quali sono comprovati effetti analoghi a quelli appena descritti, per esempio perturbatori del sistema endocrino); l'adozione di restrizioni alla fabbricazione, all'uso o all'immissione sul mercato di sostanze e preparati che presentino peculiari rischi per l'ambiente e la salute umana.
Il regolamento istituisce, inoltre, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche con compiti scientifici e di coordinamento, prevedendo in capo agli Stati membri alcuni adempimenti, quali la designazione di un'autorità competente, l'organizzazione di un sistema di controlli ufficiali e la definizione di misure sanzionatorie per eventuali inadempienze. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, che è oggetto dello schema di decreto legislativo in esame, si segnala che le misure sanzionatorie avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione europea entro il 1o dicembre 2008.
Da ultimo, appare utile segnalare che sulla materia è intervenuta anche la direttiva 2006/121/CE (recepita con il recente decreto legislativo 28 luglio 2008, n. 145), la quale ha modificato il quadro normativo comunitario concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose proprio al fine di coordinarlo con le nuove previsioni del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Il provvedimento, già sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del prescritto parere, è stato nuovamente trasmesso alle Camere ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della citata legge comunitaria per il 2007, ove si prevede che il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, è tenuto a ritrasmettere i testi con le proprie osservazioni ed eventuali modificazioni.
Passando all'illustrazione dei contenuti, evidenzia che il nuovo schema di decreto legislativo consta di 19 articoli.
L'articolo 1 determina l'ambito di applicazione del provvedimento, specificando che esso è volto a introdurre la disciplina sanzionatoria per le violazioni del citato regolamento (CE) n. 1907/2006, mentre l'articolo 2, nel rinviare alle definizioni contenute nel medesimo regolamento, designa il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali quale Autorità competente ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
L'articolo 3 detta le sanzioni applicabili al fabbricante e all'importatore (o al rappresentante

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esclusivo) in conseguenza della violazione degli obblighi di registrazione e di notifica delle sostanze all'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
L'articolo 4 sanziona la violazione delle prescrizioni relative alla procedura di esenzione dall'obbligo generale di registrazione per le sostanze fabbricate nella Comunità o ivi importate a fini di attività di ricerca e sviluppo da parte di un fabbricante, di un importatore o di un produttore di articoli.
L'articolo 5 sanziona la violazione degli obblighi di informazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche sui parametri fisico-chimici, tossicologici ed eco tossicologici delle sostanze in funzione della fascia di tonnellaggio.
L'articolo 6 punisce la mancata o inesatta effettuazione della valutazione della sicurezza chimica da parte del dichiarante di una sostanza soggetta a registrazione in quantitativi pari o superiori a dieci tonnellate nonché la mancata identificazione e applicazione delle misure di riduzione dei rischi individuati nella stessa valutazione della sicurezza chimica.
L'articolo 7 commina una sanzione pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro per la fabbricazione o importazione di una sostanza ovvero per la produzione o importazione di un articolo nonostante l'indicazione contraria dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Gli articoli 8 e 9, rispettivamente, sanzionano la sperimentazione delle sostanze su animali vertebrati in assenza di assoluta necessità e la violazione degli obblighi di condivisione dei dati che comportano test sperimentali sui medesimi animali.
L'articolo 10 sanziona la violazione degli obblighi connessi alla trasmissione di informazioni all'interno della catena di approvvigionamento, con particolare riferimento agli obblighi gravanti sui fornitori relativamente alle schede di sicurezza, alle informazioni sulle sostanze presenti negli articoli e all'informazione dei lavoratori esposti.
L'articolo 11 detta le sanzioni applicabili in conseguenza della violazione degli adempimenti a carico dell'utilizzatore a valle. Tra le condotte sanzionate si segnalano la mancata effettuazione della valutazione della sicurezza chimica e l'omessa applicazione delle misure di riduzione dei rischi.
Gli articoli 12 e 13 sanzionano, rispettivamente, la mancata comunicazione delle informazioni supplementari richieste dall'autorità competente in relazione alle attività di valutazione delle sostanze nonché l'omessa comunicazione della cessazione della produzione, importazione o utilizzazione di sostanze e articoli.
L'articolo 14 prevede misure sanzionatorie per l'immissione sul mercato o l'utilizzazione di una sostanza soggetta ad autorizzazione al di fuori dei casi consentiti dal regolamento.
L'articolo 15 detta le sanzioni applicabili al titolare di un'autorizzazione che non adotta le misure necessarie a garantire che l'esposizione a rischi per la salute umana o l'ambiente sia ridotta al livello più basso possibile o non indica il numero dell'autorizzazione sull'etichetta prima di immettere una sostanza o un preparato sul mercato.
L'articolo 16 punisce la violazione da parte del fabbricante, dell'importatore, del rappresentante esclusivo e dell'utilizzatore a valle delle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze o preparati pericolosi.
L'articolo 17 detta le sanzioni applicabili per il caso di violazione degli obblighi di comunicazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche delle informazioni necessarie per procedere all'inventario delle classificazioni e delle etichettature.
Gli articoli 18 e 19 contengono infine, rispettivamente, la clausola di invarianza degli oneri finanziari e il divieto di pagamento delle sanzioni in forma ridotta.
Segnala che sullo schema di decreto legislativo la Commissione politiche dell'Unione europea ha già espresso parere favorevole nella seduta del 17 febbraio scorso. Sul provvedimento sono stati acquisiti, altresì, i pareri della II Commissione

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Giustizia della Camera e delle Commissioni 1a Affari costituzionali e 2a Giustizia del Senato.
Quanto al parere della Commissione Giustizia della Camera, espresso nella seduta del 25 febbraio 2009, tale parere risulta favorevole subordinatamente al rispetto di una condizione in materia di violazione di obblighi di informazione relativi a sostanze chimiche che rientrano tra quelle «estremamente preoccupanti» di cui all'Allegato XIV del regolamento. Con riferimento a tali fattispecie la Commissione ha rilevato l'esigenza di sostituire la sanzione amministrativa prevista all'articolo 14 dello schema di decreto - che richiama l'Allegato XIV del regolamento comunitario - con una sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda da euro 40.000 a euro 150.000). Il nuovo schema di decreto recepisce la descritta condizione.
Un'analoga modifica - consistente nella sostituzione di una sanzione amministrativa con una sanzione penale - è stata apportata all'articolo 16, relativo alla violazione degli obblighi di immissione sul mercato e di utilizzo delle sostanze incluse nell'Allegato XVII (recante restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi). La relazione illustrativa illustra che la citata modifica è giustificata da esigenze di coerenza del sistema, in quanto le sostanze richiamate dal citato articolo 16 presentano il medesimo livello di rischio di quelle considerate all'articolo 14.
Segnala, inoltre, che, mentre la Commissione Affari costituzionali del Senato ha manifestato un parere non ostativo sul provvedimento, la Commissione Giustizia di quello stesso ramo del Parlamento, nella seduta del 10 febbraio, ha espresso parere favorevole con diverse osservazioni, alcune delle quali di mero drafting. In conformità a tali osservazioni, sono state apportate modifiche agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 11, comma 1, e 12, comma 3, essenzialmente al fine di rendere più chiara la formulazione del testo.
Non risulta invece recepita l'osservazione riferita all'articolo 14, comma 1, che era volta ad estendere alla fabbricazione e all'importazione di una sostanza inclusa nell'Allegato XIV la sanzione prevista a carico dei soggetti responsabili dell'immissione sul mercato o dell'utilizzo della medesima sostanza. La relazione illustrativa chiarisce che l'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è volto a vietare non la fabbricazione, ma l'utilizzo o l'immissione sul mercato. Conseguentemente, ove si introducessero disposizioni finalizzate a sanzionare anche la fabbricazione, esse risulterebbero in contrasto con la normativa comunitaria oltre che incoerenti con i criteri di delega.
Per quanto riguarda, invece, l'importazione, il Governo rileva che tale attività è già contemplata nella più ampia accezione di «immissione sul mercato». Probabilmente, per tale ragione non è stata recepita (nonostante la relazione illustrativa indichi diversamente) l'osservazione riferita all'articolo 16, comma 1, volta ad estendere la fattispecie ivi contemplata all'importazione di una sostanza di cui all'Allegato XVII.
Inoltre, sempre in relazione all'articolo 16, ove secondo il parere della Commissione Giustizia del Senato sarebbe stata prevista una sanzione per la violazione di obblighi (derivanti dall'articolo 67 del regolamento REACH) non ancora in vigore ma applicabili dal prossimo 1o giugno, la relazione illustrativa precisa che non è stata apportata alcuna modifica in considerazione dei tempi tecnici per l'approvazione, registrazione, pubblicazione ed entrata in vigore del provvedimento.
Alla luce di quanto sopra esposto, la disciplina sanzionatoria definita dallo schema di decreto legislativo per le violazioni degli obblighi concernenti la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche appare in linea con la normativa comunitaria vigente.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

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ATTI COMUNITARI

Martedì 26 maggio 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.25.

Comunicazione della Commissione intesa a promuovere un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell'UE sul dialogo università-imprese.
COM(2009)158 def.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che la Comunicazione sul dialogo tra università a imprese, di cui la XIV Commissione avvia oggi l'esame, costituisce un'iniziativa di estrema importanza nell'attuale fase del processo di integrazione europea. Il tema ha infatti una rilevanza centrale per il conseguimento degli obiettivi di crescita e occupazione stabiliti dalla Strategia di Lisbona. Non a caso la comunicazione in esame rientra le iniziative prioritarie annunciate nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009. La Commissione Politiche dell'Unione europea aveva - proprio sulla base del programma legislativo - già selezionato, prima ancora della sua presentazione, la Comunicazione tra i documenti da esaminare ai sensi dell'articolo 127 del regolamento. Anche la Commissione Cultura, nell'esaminare il programma legislativo, aveva sottolineato l'importanza del tema, formulando alcune osservazioni che sono poi confluite nella risoluzione Gottardo ed altri n. 6-00017, approvata in Assemblea il 22 aprile 2009 in esito all'esame del programma stesso.
Prima di esaminare contenuto e implicazioni della Comunicazione ritiene opportuno richiamare il contesto politico in cui si essa si colloca e i presupposti della sua elaborazione. Lo sviluppo di partenariati università-impresa, pur avendo trovato una sua traduzione specifica in apposite iniziative europee solo a partire dal 2006, è insito nell'impostazione stessa della Strategia di Lisbona: è evidente che se l'Europa intende mantenere e migliorare la sua posizione competitiva nell'economia globale, i sistemi di istruzione e formazione europei, e anzitutto delle università, devono essere in grado di assicurare la disponibilità di persone altamente qualificate capaci di contribuire allo sviluppo e all'innovazione sia come lavoratori dipendenti che come imprenditori. A questo scopo, è fondamentale il ruolo dei datori di lavoro nell'individuazione delle conoscenze, abilità e competenze richieste nella vita lavorativa.
Per un verso, infatti, la conoscenza e l'esperienza dei datori di lavoro possono aiutare ciascuno ad acquisire la conoscenza, le abilità e le competenze necessarie per potenziare le sue possibilità di trovare un lavoro adatto o di avviare la propria attività imprenditoriale; per altro verso, questo processo accresce le possibilità dei datori di lavoro di trovare lavoratori dipendenti adeguatamente qualificati e di tenerne aggiornate le competenze professionali.
Partendo da questo assunto, le istituzioni dell'UE hanno riconosciuto, soprattutto dal vertice di Hampton Court dell'ottobre 2005, la centralità delle università in questo processo in quanto, per il «triplice ruolo di fornitrici dei massimi livelli d'istruzione, di ricerca avanzata e di innovazione di avanguardia» rappresentano il vertice del triangolo della conoscenza in Europa.
Con la Comunicazione della Commissione «Portare avanti l'agenda di modernizzazione delle università - Istruzione, ricerca e innovazione» del maggio 2006 è stato quindi espressamente previsto che le università sviluppassero partenariati strutturati con il mondo imprenditoriale, al fine di «diventare sempre più attori significativi nel mondo dell'economia, in grado di rispondere meglio e più celermente alle

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esigenze del mercato e di sviluppare partenariati atti a valorizzare le conoscenze scientifiche e tecnologiche». La comunicazione suggeriva che le imprese aiutassero le università a rimodellare i curricoli e le strutture di gestione nonché contribuire al loro finanziamento.
Al fine di creare una piattaforma europea per il dialogo tra università e imprese, la Commissione europea ha lanciato un forum università-imprese che si è riunito per la prima volta nel febbraio 2008 ed è stata seguito nel corso dello stesso anno da tre seminari tematici. Un secondo forum plenario, organizzato nel febbraio 2009, ha riunito 400 partecipanti, i quali, oltre a partecipare a seminari incentrati su vari temi, hanno fatto il punto sugli insegnamenti finora tratti e hanno discusso su eventuali orientamenti futuri per i lavori del forum.
La Comunicazione oggi in esame, adottata il 2 aprile scorso, intende fare il punto sul processo in corso, analizzando le lezioni tratte dal primo anno di attività del forum e da altre attività pertinenti a livello europeo riguardo alle sfide e agli ostacoli alla cooperazione università-imprese, alle questioni da affrontare nonché alle buone pratiche e agli approcci da applicare più largamente.
Sulla base di questa analisi, la Commissione formula proposte per le prossime fasi di lavoro, e individua un insieme di azioni concrete volte a promuovere ulteriormente la modernizzazione delle università europee sia attraverso la cooperazione strategica con le imprese, sia tramite diverse iniziative nel quadro dei programmi esistenti.
Per quanto riguarda l'analisi del primo anno di attività del forum, la Commissione richiama l'attenzione sui sei temi principali emersi traendo alcune conclusioni:
nuovi programmi di studio per favorire l'occupabilità. Un'approfondita riforma dei curricola e dei metodi di apprendimento potrebbe rispondere alla necessità di creare maggiore corrispondenza tra le competenze dei laureati e le qualifiche che le imprese, in qualità di datori di lavoro, ricercano. In particolare, si propone di orientare tali curricola verso materie più trasversali, di modificare i metodi d'esame prestando più attenzione ad apprendimento e competenze, di differenziare i profili di ammissione per sfruttare il talento potenziale anche di persone dotate di un bagaglio culturale non tradizionale;
stimolare l'imprenditorialità. L'istruzione superiore dovrebbe favorire lo sviluppo di una cultura imprenditoriale in seno alle università, ad esempio, introducendo cambiamenti profondi nella gestione e nella direzione delle università, offrendo la formazione imprenditoriale in tutte le discipline universitarie, coinvolgendo gli imprenditori in tale tipo di formazione;
migliorare lo sfruttamento della ricerca svolta nelle università. Un quadro generale di cooperazione e di comprensione reciproca, incentrato su partenariati, progetti comuni e scambi di personale potrebbe favorire il trasferimento di conoscenze tra università e imprese, ai fini di una loro applicazione pratica. Le università e gli enti pubblici di ricerca dovrebbero definire una chiara strategia a lunga scadenza per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale e, inoltre, dovrebbe essere favorita la cooperazione tra università e PMI;
mobilità transfrontaliera e tra università e imprese. La mobilità, in tutte le sue forme ed a tutti i livelli, dovrebbe essere valorizzata e riconosciuta dal mondo universitario e dal mondo imprenditoriale, anche attraverso un adattamento del quadro giuridico. Le PMI dovrebbero essere coinvolte in tale processo, con particolare riferimento ai programmi di tirocinio;
aprire le università all'istruzione e alla formazione lungo tutto l'arco della vita. Il miglioramento dell'occupabilità riguarda anche l'aggiornamento delle competenze di chi già lavora, in particolare, nel quadro dell'attuale crisi economica. L'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita dovrebbero far parte integrante

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delle strategie delle università e dovrebbero essere messe a punto in cooperazione con le imprese; l'aggiornamento/adeguamento delle competenze, inoltre, dovrebbero essere valorizzati e riconosciuti sul mercato del lavoro e dai datori di lavoro. Il documento della Commissione cita, quale esempio di buone pratiche, i corsi a distanza mirati per i lavoratori delle PMI organizzati da tre università svedesi al fine di rafforzare la competitività di tali imprese e della regione nel suo insieme. La maggior parte dei lavoratori che seguono tali corsi ha un'età compresa tra quaranta e cinquant'anni e non ha mai seguito corsi universitari in precedenza;
migliore gestione dell'università. Le condizioni-quadro nazionali e regionali devono creare una situazione propizia alla cooperazione tra le università e le imprese tramite strategie istituzionali.

Al fine di migliorare il partenariato università-imprese, la Commissione propone innanzitutto che il forum mantenga la struttura delle riunioni plenarie e dei seminari tematici e che sviluppi un sito web per permettere la condivisione e la diffusione delle esperienze ed agevolare la comunicazione. Il forum dovrebbe riuscire anche a stimolare la partecipazione attiva dello Stato e delle autorità regionali. La Commissione, inoltre, individua alcuni temi che il forum dovrebbe sviluppare: i partenariati per lo sviluppo regionale e i partenariati con le PMI; la diversificazione dei metodi di apprendimento e il ravvicinamento tra diversi tipi di insegnamento superiore; l'assicurazione della qualità come strumento di sostegno della cooperazione tra le università e le imprese; apertura ai partecipanti esterni all'UE.
Sulla base delle priorità individuate dal forum e alla luce della crisi economico-finanziaria in atto, la Commissione propone una serie di iniziative concrete per lo sviluppo di nuove forme di partenariato strutturato tra le imprese e le università per la messa a punto e l'organizzazione dei cicli d'istruzione. A questo scopo la Commissione valuterà in quale misura si possano sfruttare programmi già esistenti - come Leonardo da Vinci e Comenius - ed iniziative già in corso - come European Schoolnet - per riunire imprese e scuole in partenariati per la formazione, e rifletterà su come si possa incoraggiare la cooperazione attraverso un organismo europeo di coordinamento.
Inoltre, nel contesto della sua cooperazione strategica con gli Stati membri in materia d'istruzione e di formazione, la Commissione incoraggerà le autorità nazionali a creare strutture analoghe per il dialogo a livello nazionale ed esaminerà il modo in cui i fondi strutturali possono sostenere le iniziative regionali correlate. La Commissione, infine, lancerà uno studio per realizzare un inventario delle buone pratiche esistenti in materia di cooperazione tra università e imprese.
Oltre al dialogo tra università e imprese in senso stretto, è importante sottolineare che le Istituzioni dell'UE stanno dedicando un'attenzione crescente alla questione più generale dei partenariati fra istituti d'istruzione e di formazione di ogni livello e datori di lavoro. In questo contesto, tenendo conto di una Conferenza sul sostegno di partenariati fra istituti d'istruzione e di formazione e datori di lavoro svoltasi il 6-7 aprile 2009 a Praga, il Consiglio istruzione, gioventù e cultura del 12 maggio 2009 ha adottato conclusioni sul potenziamento dei partenariati fra istituti d'istruzione e di formazione e le parti sociali, compresi i datori di lavoro, nel contesto dell'apprendimento permanente. Le conclusioni contengono alcune interessanti indicazioni, partendo dalla premessa per cui gli istituti di istruzione e formazione a tutti i livelli - dalle scuole agli istituti di formazione professionale, per adulti e superiori - dovrebbero, nella misura appropriata, accrescere la loro apertura e reattività al mondo e comunicare attivamente con gli altri partner nella società in senso lato:
1) i partenariati possono offrire vantaggi reciproci a tutti i soggetti coinvolti. Da una parte, una maggiore consapevolezza delle tendenze del mercato del lavoro può aiutare ad adeguare l'apprendimento

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alle necessità future e aumentare la motivazione degli studenti offrendo un contesto chiaro per l'apprendimento. Dall'altra, la collaborazione con gli istituti di istruzione e di formazione può aiutare a mantenere o promuovere una maggiore consapevolezza sulle questioni culturali, etiche, sociali e ambientali nel mondo imprenditoriale;
2) occorre incoraggiare attivamente lo sviluppo di piattaforme per il dialogo reciproco tra gli istituti di istruzione e formazione e i datori di lavoro ed altri soggetti interessati a livello nazionale e regionale;
3) occorre tenere maggiormente conto della pertinenza dei programmi di studio per il mercato del lavoro nei sistemi di garanzia della qualità dell'istruzione;
4) i contenuti didattici teorici devono essere integrati per quanto possibile da una componente pratica adeguata alle esigenze del mercato del lavoro, mentre si potrebbe tenere maggiormente conto delle opinioni dei datori di lavoro e di altri soggetti interessati nella definizione dei risultati dell'apprendimento e, se del caso, dei piani di studio dei contenuti didattici dei corsi;
5) sia gli studenti che il personale docente dovrebbero fruire di opportunità di visite ai luoghi di lavoro, anche all'estero, di vari tipi di collocamento e di cooperazione che coinvolgano datori di lavoro in tutti i settori e comprendano un'ampia gamma di ambienti di lavoro diversi;
6) occorre considerare, nel pieno rispetto della legislazione e delle prassi degli Stati membri, la creazione di incentivi intesi a incoraggiare i datori di lavoro e gli altri soggetti interessati a fornire sostegno professionale, finanziario o materiale agli istituti di istruzione e di formazione o sostegno diretto ai discenti, in particolare nei settori in cui vi sia carenza di persone adeguatamente qualificate. In questo contesto, lo sviluppo di partenariati con gli istituti d'istruzione e formazione potrebbe rientrare nell'ambito delle strategie societarie nel campo della responsabilità sociale delle imprese;
7) gli stati membri potrebbero rendere in considerazione l'utilizzo di risorse finanziarie provenienti dai fondi strutturali, conformemente alle priorità nazionali, per il sostegno di partenariati tra gli istituti di istruzione e di formazione e i datori di lavoro.

Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione europea:
1) a «sviluppare ulteriormente il Forum europeo università-imprese come piattaforma fisica e virtuale a livello europeo per il dialogo tra i vari soggetti interessati, progettandone l'estensione ad altri livelli di istruzione e formazione, a soggetti di paesi al di fuori dell'UE e a settori specifici nell'ambito dell'istruzione superiore, diffondendo i risultati dei lavori delle piattaforme e facilitando l'accesso agli esempi di buone prassi e la loro condivisione»;
2) a facilitare collegamenti transfrontalieri tra eventuali piattaforme nazionali e/o regionali da istituire a fini di migliore cooperazione tra gli istituti d'istruzione e formazione e i datori di lavoro, allo scopo di creare sinergie e di incoraggiare lo scambio di buone prassi e l'apprendimento reciproco;
3) ad assicurare, nell'ambito del programma di apprendimento permanente, che le priorità dei singoli programmi aiutino a sviluppare tutti i tipi di partenariato fra gli istituti di istruzione e formazione e i datori di lavoro, in modo da rendere l'istruzione e la formazione negli Stati membri più rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro;
4) a promuovere mediante campagne di informazione mirate, una maggiore sensibilizzazione di tutti i soggetti interessati - datori di lavoro, istituti di istruzione e di formazione e gli stessi discenti - sulle

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opportunità in materia di mobilità, in particolare nel settore dei tirocini e degli apprendistati;
5) a migliorare la capacità di previsione delle esigenze del mercato del lavoro e delle competenze richieste, specialmente avvalendosi dell'esperienza del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop);

Il punto di partenza per l'esame da parte della XIV Commissione e, possibilmente, della VII Commissione Cultura dovrebbe essere, a suo avviso, l'indirizzo contenuto nella richiamata risoluzione Gottardo approvata in aula il 22 aprile 2009 in esito all'esame del programma legislativo della Commissione per il 2009, che impegnava il Governo «ad adoperarsi affinché nell'ambito dell'esame della comunicazione sul dialogo università-imprese, prevista dal programma legislativo della Commissione europea, siano precisati adeguatamente le modalità e le misure attraverso le quali migliorare e intensificare la cooperazione tra i due settori, prevedendo forme di scambi di esperienze dirette attraverso progetti ad hoc e forme di partenariato, anche con riferimento all'area euromediterranea».
La risoluzione ha operato in tal modo una sintetica valutazione positiva della Comunicazione della Commissione, presentata qualche settimana prima, prospettando tuttavia l'esigenza di individuare gli strumenti per l'attuazione degli obiettivi indicati. Ritiene che questo approccio vada ribadito e approfondito. Indubbiamente, la Commissione prospetta numerosi passi avanti nel miglioramento del partenariato tra università e imprese. Ricorda, per tutti, due punti: l'avvio di partenariati per lo sviluppo regionale, aperti anche a Paesi terzi, che apre prospettive importanti proprio in relazione all'area euromediterranea e la promozione di partenariati con le PMI, altro aspetto fondamentale per l'Italia e al centro dell'azione politica in materia europea della Camera.
Tuttavia, occorre, anche sulla scorta delle conclusioni del Consiglio istruzione, gioventù e cultura del 12 maggio scorso, che sia la Commissione europea che gli Stati membri adottino interventi per dare concreta e tempestiva attuazione agli obiettivi del partenariato sia per quanto attiene al dialogo imprese-università in senso stretto sia con riferimento allo sviluppo di partenariati fra istituti d'istruzione e di formazione di ogni livello e datori di lavoro.
A questo scopo, sottolinea un dato fondamentale: la responsabilità in materia spetta essenzialmente agli Stati membri. La competenza dell'Unione europea nel settore dell'istruzione e della cultura si traduce, infatti, secondo i trattati vigenti e secondo il Trattato di Lisbona, quando sarà in vigore, nell'adozione di strumenti di sostegno, coordinamento e completamento dell'intervento nazionale e non può comportare l'armonizzazione delle rispettive normative.
L'esame della Camera deve pertanto contribuire a verificare che ciascuno faccia la sua parte: la Commissione europea sviluppando il forum, promuovendo l'interconnessione tra le piattaforme nazionali e i programmi esistenti in materia; il Governo italiano, attivando tutti gli strumenti, anche legislativi e finanziari, per incentivare il partenariato.
Propone pertanto di proseguire l'esame svolgendo, se possibile insieme alla Commissione Cultura, una serie di audizioni di rappresentanti del Governo, delle Istituzioni europee e del mondo della scuola e delle imprese. Ritiene, in particolare, essenziale audire il Ministro dell'Università, il Commissario europeo per l'istruzione e la cultura, rappresentanti di Confindustria e, una volta ricostituito il Parlamento europeo, gli europarlamentari italiani competenti. Invita i colleghi di tutti i gruppi a far pervenire loro eventuali indicazioni in proposito.

Mario PESCANTE, presidente, sottolinea l'importanza del tema affrontato, anche tenuto conto dell'attuale fase del processo di integrazione europea, e richiama i contenuti della risoluzione dell'onorevole

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Gottardo, approvata dall'Assemblea lo scorso 22 aprile.
Con riferimento allo svolgimento delle audizioni, si riserva di svolgere una valutazione in seno all'Ufficio di presidenza della Commissione, una volta ricostituito il Parlamento europeo.
Richiama infine l'attenzione dei colleghi sui dati statistici contenuti nella documentazione predisposta dagli uffici, che evidenziano, con riferimento alle percentuali di popolazione studentesca compresa tra i 20 e i 24 anni, come anche ai tassi di disoccupazione dei laureati, la posizione arretrata dell'Europa rispetto agli Stati Uniti, benché si tratti di dati statistici che dovranno essere rivisti alla luce della crisi che ha travolto, in particolare, il sistema economico statunitense.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) sottolinea il rilievo delle questioni affrontate dalla Comunicazione in esame, sottolineando l'importanza del tema - che merita adeguato approfondimento - del rapporto tra università e piccole e medie imprese.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI COMUNITARI

Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
COM(2009)175 def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
COM(2009)174 def.