CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 maggio 2009
179.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 157

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 20 maggio 2009.

Legge comunitaria 2008.
C. 2320-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 9.35 alle 10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 maggio 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.
Atto n. 75.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, che dà attuazione a due distinte deleghe legislative conferite al Governo. In particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, dello schema di decreto legislativo sono adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Il citato articolo 12 ha

Pag. 158

delegato, tra l'altro, il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive delle norme contenute nel decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51, che ha recepito la direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.
Le rimanenti disposizioni sono invece emanate in virtù della delega recata dall'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), la quale ha delegato il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive delle norme contenute nel decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, che ha recepito la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta «direttiva MiFID»).
Lo schema di decreto, che consta di due articoli, detta disposizioni in materia di consulenti finanziari, di promotori finanziari, di emittenti strumenti finanziari quotati nonché di emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione.
Più nel dettaglio, l'articolo 1 modifica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico della finanza (TUF), per quanto concerne la disciplina dei consulenti finanziari dettando altresì nuove disposizioni in materia di promotori finanziari. Esso interviene, inoltre, su alcuni aspetti della disciplina del prospetto informativo ed estende le regole di controllo e il sistema delle sanzioni per abusi di mercato - attualmente già previsti per le operazioni sui mercati regolamentati - anche alle negoziazioni di strumenti finanziari sui sistemi multilaterali di scambio non regolamentati.
Con riguardo al primo aspetto, ossia alla disciplina dei consulenti e dei promotori finanziari, lo schema di decreto riformula il vigente articolo 18-bis del TUF. Le novità più rilevanti riguardano i criteri di composizione dell'organismo di gestione dell'Albo dei consulenti finanziari, la facoltà per l'organismo di gestione dell'Albo di avvalersi del sistema di riscossione coattiva tramite ruolo in relazione alle contribuzioni dovute dagli iscritti (attualmente affidato ad Equitalia S.p.A.), l'introduzione del principio del contraddittorio nell'ambito dell'esercizio dei poteri sanzionatori, l'ampliamento dei provvedimenti sanzionatori che possono essere applicati dall'organismo di gestione dell'Albo. Si precisa, inoltre, che il termine per la proposizione del ricorso contro il provvedimento sanzionatorio decorre dalla comunicazione all'interessato e che, in caso di inerzia o malfunzionamento del citato organismo, la Consob può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione dei provvedimenti più opportuni, prevedendo la possibilità di scioglimento del medesimo organismo e la nomina di un commissario solo nei casi più gravi.
La modifica della normativa in materia di consulenti finanziari ha indotto poi il legislatore delegato a rivisitare, per motivi di coerenza, anche la disciplina relativa all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del TUF. In particolare, si prevede ora che l'organismo di gestione dell'Albo dei promotori finanziari può avvalersi del sistema di riscossione coattiva tramite ruolo (attualmente affidato ad Equitalia S.p.A.) in relazione alle contribuzioni dovute dagli iscritti. Si stabilisce, altresì, che il predetto organismo possa esigere prestazioni patrimoniali anche a coloro che chiedono l'iscrizione nonché a coloro che intendono sostenere la relativa prova valutativa. Infine, si fa obbligo all'organismo di procedere alla cancellazione degli iscritti nell'Albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con apposito regolamento.
Quanto alla disciplina del prospetto informativo, lo schema di decreto modifica il comma 1 dell'articolo 94-bis del TUF. Allo scopo di rendere coerente la citata previsione con quanto stabilito dalla direttiva 2003/71/CE, la norma viene modificata precisando che alla Consob spetta la verifica della completezza del prospetto, ivi incluse la coerenza dell'informazione fornita e la sua comprensibilità.
Risulta modificato anche il comma 4 dell'articolo 97 del TUF che, nella formulazione vigente, dà facoltà alla Consob di

Pag. 159

chiedere informazioni nei confronti di coloro per i quali ci sia un fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni di legge. La norma viene modificata in modo da consentire alla Consob di chiedere informazioni anche nei confronti di coloro per i quali vi sia fondato sospetto che abbiano svolto tali operazioni in relazione ad offerte al pubblico già concluse.
La terza area di intervento dello schema di decreto legislativo riguarda l'estensione della tutela attualmente offerta dal TUF e dalle autorità di vigilanza in materia di negoziazione di strumenti finanziari su mercati regolamentati anche alla negoziazione di strumenti finanziari sui sistemi multilaterali di scambio, con particolare riguardo alla protezione dai cosiddetti abusi di mercato.
L'estensione del sistema di controlli e di sanzioni previsti in origine dalla direttiva 2003/6/CE (relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato) è connessa all'esigenza di assicurare un'eguale tutela nell'ambito di mercati la cui operatività è sopravvenuta rispetto alle previsioni della direttiva del 2003.
Come evidenziato anche nella relazione illustrativa, l'intervento è quindi volto a predisporre un complesso di regole (sul modello di quanto previsto in altri Stati, quali il Regno Unito) che garantiscano il corretto svolgimento delle negoziazioni, sanzionando quelle condotte fraudolente (i cosiddetti «abusi di mercato») che hanno l'effetto di disincentivare i soggetti potenzialmente interessati ad investire su strumenti finanziari scambiati sui sistemi multilaterali di negoziazione e di determinare un incremento del costo della raccolta di capitale per le piccole e medie imprese i cui titoli siano scambiati su tali mercati.
Fra le principali novità si segnala la possibilità di applicare - anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione aventi le caratteristiche stabilite dalla Consob - le disposizioni relative alla comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e al potere della stessa Consob di richiedere informazioni.
Viene inoltre modificato l'articolo 180 del TUF al fine di ricomprendere nella nozione di «strumenti finanziari» anche gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente, rendendo così applicabili a tali fattispecie le disposizioni successive del TUF.
L'estensione della tutela sanzionatoria in materia di abusi di mercato è realizzata, invece, dai commi 11, 12 e 13 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che modificano gli articoli 182 e 183 del TUF. In particolare, all'articolo 182 viene aggiunto il comma 2-bis che prevede l'applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie anche in un sistema multilaterale di negoziazione italiano oltre che in un mercato regolamentato italiano.
Si interviene quindi sull'articolo 183 del TUF estendendo agli emittenti strumenti finanziari negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato già prevista in relazione alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro, nonché alle negoziazioni di azioni proprie, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento.
Con modifiche agli articoli 184 e 185 del TUF viene definita l'entità della sanzione penale nel caso in cui i reati ivi puniti (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) abbiano ad oggetto strumenti finanziari negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Pag. 160

Si apportano modifiche anche all'articolo 187-septies del TUF che disciplina la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative, prevedendo che la contestazione degli addebiti agli interessati debba effettuarsi entro 180 giorni dall'accertamento ovvero entro 360 giorni se l'interessato risieda o abbia la sede all'estero. Parimenti all'articolo 196, comma 2, del TUF, concernente le sanzioni amministrative applicabili ai promotori finanziari, si precisa che la contestazione degli addebiti agli interessati debba effettuarsi entro 180 giorni dall'accertamento ovvero entro 360 giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.
Ulteriori modifiche riguardano l'articolo 187-octies, comma 4, del TUF, prevedendo che la Consob possa accedere all'archivio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Tale articolo 7 ha previsto che le banche, la società Poste italiane s.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro. I rapporti e le operazioni sopra menzionate, compiute al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicati all'anagrafe tributaria ed archiviati in apposita sezione.
Diverse modifiche ed integrazioni sono apportate all'articolo 190 del TUF che commina sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati. Nel dettaglio, vengono innanzi tutto inserite, nell'elenco delle disposizioni la cui violazione comporta l'irrogazione delle sanzioni, le norme contenute all'articolo 79-bis del TUF che disciplina il regime di trasparenza post-negoziazione delle operazioni effettuate dai soggetti abilitati al di fuori dei mercati regolamentati.
Viene poi stabilito che costituisce illecito amministrativo l'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria in assenza dell'iscrizione nell'albo. Infine, si stabilisce che le sanzioni indicate dal comma 1 dell'articolo 190 si applichino ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis del TUF, nonché ai membri dell'organismo dei promotori finanziari, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 del TUF.
Infine, all'articolo 195, comma 4, del TUF, si prevede che avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione, non rilevando più il domicilio della persona fisica.
L'articolo 2 dello schema di decreto inserisce un comma 14-bis nell'articolo 19 del citato decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, disponendo che, in sede di prima applicazione, i membri dell'organismo di gestione dell'Albo dei consulenti finanziari siano nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Per quanto concerne gli atti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea nella materia oggetto dello schema di decreto legislativo, si segnala che, nell'ambito delle iniziative adottate a fronte della crisi economica, la Commissione europea ha presentato il 30 aprile 2009 una proposta di direttiva (COM(2009)207) che modifica la direttiva 2004/39/CE al fine di introdurre requisiti armonizzati per gli organismi preposti alla gestione e all'amministrazione dei fondi alternativi di investimento (quali hedge funds, private equity, fondi immobiliari, fondi di materie prime, fondi infrastrutturali ed altri tipi di fondi istituzionali), nonché una comunicazione (COM(2009)204) sulla protezione degli investitori per i prodotti di investimento al dettaglio preassemblati (packaged), quali fondi comuni di investimento, investimenti

Pag. 161

inseriti in polizze di assicurazione vita, titoli strutturati al dettaglio, depositi a termine strutturati. La citata comunicazione preannuncia l'avvio, entro la fine del 2009, di una consultazione pubblica volta a valutare modifiche alla normativa vigente in materia, di cui, tra l'altro, alla direttiva 2004/39/CE.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 177 del 14 maggio 2009:
a pagina 129, prima colonna, dodicesima riga, sostituire il numero «13» con il seguente «6»;
a pagina 136, prima colonna, venticinquesima riga, sostituire il numero «13» con il seguente «6»;
a pagina 137, seconda colonna, ventunesima riga, sostituire la parola «97» con la seguente «90»;
a pagina 142, seconda colonna, ventiduesima riga, le parole «le parole:» devono essere scritte in carattere tondo;
a pagina 142, seconda colonna, ventiquattresima riga, le parole: «sono sostituite con le seguenti:» devono essere scritte in carattere tondo;
a pagina 142, seconda colonna, ventinovesima riga, le parole: «le parole:» devono essere scritte in carattere tondo;
a pagina 142, seconda colonna, trentunesima riga, le parole «sono sostituite con le seguenti:» devono essere scritte in carattere tondo;
a pagina 144, prima colonna, seconda riga, dopo le parole: «Al comma 5,» inserire le seguenti: «lettera b),»;
a pagina 148, prima colonna, diciannovesima riga, dopo le parole: «e successive modifiche.», sopprimere l'ultimo periodo.

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 170 del 29 aprile 2009, all'allegato 1:
a pagina 171, seconda colonna, dodicesima riga, la parola: «inammissibili» è sostituita dalla seguente: «irricevibili»;
a pagina 193, seconda colonna, quinta riga, la parola: «Inammissibile» è sostituita dalla seguente «Irricevibile»;
a pagina 196, prima colonna, ventesima riga, la parola: «Inammissibile» è sostituita dalla seguente «Irricevibile»;
a pagina 215, prima colonna, nona riga, la parola: «Inammissibile» è sostituita dalla seguente «Irricevibile»;
a pagina 215, prima colonna, diciassettesima riga, la parola: «Inammissibile» è sostituita dalla seguente «Irricevibile»;
a pagina 215, prima colonna, trentaseiesima riga, la parola: «Inammissibile» è sostituita dalla seguente «Irricevibile»;
a pagina 215, seconda colonna, trentunesima riga, la parola: «Inammissibile» è sostituita dalla seguente «Irricevibile»;
a pagina 216, prima colonna, quinta riga, la parola: «Inammissibile» è sostituita dalla seguente «Irricevibile»;
a pagina 216, prima colonna, dodicesima riga, la parola: «Inammissibile» è sostituita dalla seguente «Irricevibile»;

Pag. 162

a pagina 216, prima colonna, diciannovesima riga, la parola: «Inammissibile» è sostituita dalla seguente «Irricevibile»;
a pagina 216, prima colonna, ventiseiesima riga, la parola: «Inammissibile» è sostituita dalla seguente «Irricevibile»;
a pagina 216, prima colonna, trentatreesima riga, la parola: «Inammissibile» è sostituita dalla seguente «Irricevibile»;
a pagina 216, seconda colonna, nona riga, la parola: «Inammissibile» è sostituita dalla seguente «Irricevibile»;
a pagina 217, seconda colonna, diciottesima riga, la parola: «Inammissibile» è sostituita dalla seguente «Irricevibile»;
a pagina 218, seconda colonna, quarantaquattresima riga, la parola: «Inammissibile» è sostituita dalla seguente «Irricevibile».