CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 maggio 2009
177.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 20 MAGGIO 2009

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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Conseguentemente, ai medesimi commi, allegato B, inserire la seguente direttiva: 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione di rischi di alluvioni.
* 1. 1.La VIII Commissione.
(Approvato)

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Conseguentemente, ai medesimi commi, allegato B, inserire la seguente direttiva: 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
* 1. 4.Formisano, Razzi, Piffari, Scilipoti, Borghesi.
(Approvato)

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata).

Conseguentemente, ai medesimi commi, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata).
1. 2.La XIII Commissione.
(Approvato)

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione).

Conseguentemente, ai medesimi commi, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione).
1. 3.La XIII Commissione.
(Approvato)

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ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469».
4. 1.Il relatore.
(Approvato)

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
7. 1.Il relatore.
(Approvato)

ART. 8.

Al comma 3, sostituire le parole: Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle con le seguenti: Il Governo è autorizzato a riformulare le.
8.1.Il relatore.
(Approvato)

ART. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori, criteri direttivi:
a) dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE prevedendo l'armonizzazione dell'ordinamento nazionale in materia di: promozione e formazione professionale, accesso al lavoro, remunerazione, regimi di sicurezza sociale, rappresentanza in tutte le sue forme, attraverso un piano articolato composto da azioni positive volte alla effettiva realizzazione della parità;
b) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle «dimissioni in bianco» e per il ripristino delle disposizioni normative in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, nonché per l'inversione dell'onere della prova, abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) costituire con risorse straordinarie un Fondo finalizzato a finanziare:
1) l'accesso al lavoro delle donne fino al raggiungimento su tutto il territorio nazionale degli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona per il 2010;
2) le azioni finalizzate a superare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici;
3) la continuità di reddito ed il reimpiego delle donne in condizione di disoccupazione e a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
4) i servizi di cui al Fondo istituito con l'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dare attuazione, anche in funzione dell'organizzazione dell'offerta formativa nella scuola per l'infanzia e nella scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso lo stanziamento di risorse straordinarie, ad un piano straordinario di servizi per la conciliazione, come primo passo per il superamento dello squilibrio di genere;
e) promuovere e sostenere in via legislativa ed economica la condivisione dei carichi di cura tra uomini e donne;

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f) prevedere l'ampliamento degli interventi a sostegno della maternità, anche a prescindere dalla condizione lavorativa della donna, proporzionalmente al numero di eventi di maternità;
g) promuovere i congedi dal lavoro per gli impegni di cura dei figli e i congedi per la cura di altri congiunti, così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, lettera d), è stanziata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2009.
1-quater. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis e 1-ter, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quinquies. Per gli anni successivi al 2009, si provvede alla copertura dei relativi oneri con stanziamenti previsti in sede di approvazione della legge finanziaria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 3, lettera d), dalla legge 468 del 1978.
9. 2. La XI Commissione.

ART. 10.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, al fine di garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative linee guida siano definite dall'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
10. 1. La VIII Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggior coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino;.
10. 2. La VIII Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) introdurre una disciplina delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ogni singolo campo geotermico e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale rideterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione.
10. 3. La VIII Commissione.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti).

1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Governo provvede a modificare il comma 7-bis dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, allo scopo prevedendo che, ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, sia assicurata la compatibilità delle relative caratteristiche qualitative

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chimico-fisiche e geotecniche con il sito di destinazione.
10. 01. La VIII Commissione.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti).

1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Governo provvede altresì a modificare il comma 1, lettera b), numero 5), dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, allo scopo integrando la fattispecie dei rifiuti agricoli che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del citato decreto, con il materiale vegetale legnoso derivante da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potature legnose ed arbustive, le ceppaglie utilizzate nell'attività agricola, nonché la pollina utilizzata nell'attività agricola previa autorizzazione dei comuni competenti per territorio, ovvero con i medesimi materiali qualora utilizzati come biomasse per fini energetici.
10. 02.La VIII Commissione.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008, al fine di assicurare la piena integrazione tra l'organizzazione comune di mercato del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente in materia di vini a denominazione d'origine vitivinicola, ivi compresa la legge 10 febbraio 1992, n. 164, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4, e nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica;
b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
c) assicurare strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione ed imitazione;
d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne la gestione del settore dei vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta;
e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli;
f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia ed applicabilità, individuando gli organismi e le azioni per garantire l'elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei consumatori.

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2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
13. 01.La XIII Commissione.
(Approvato)

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002).

1. Al fine di dare attuazione al regolamento (CE) n. 110 /2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 in materia di bevande spiritose, il comma 1, lettera a), dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, è abrogato.
2. Le imprese di condizionamento sono tenute ad indicare in etichetta l'origine degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 e successive modificazioni.
3. I frantoi oleari e tutti i soggetti che commercializzano gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini sono tenuti al rispetto delle prescrizioni ed alla tenuta della documentazione, stabilita secondo le modalità di cui al comma 8, per l'identificazione dell'origine del prodotto e per la verifica della conformità alle indicazioni facoltative qualora utilizzate di cui al regolamento (CE) n.1019/2002 e successive modificazioni.
4. I frantoi oleari, anche al fine di verificare gli adempimenti di cui all'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, sono iscritti in apposito registro tenuto da AGEA e comunicano preventivamente ad AGEA medesima l'inizio di attività in ciascuna campagna olearia.
5. AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n.1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire da parte di ciascun frantoio oleario, nonché le regole di registrazione e di controllo nel SIAN. Nell'ambito dei servizi del SIAN, AGEA realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le Unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.
6. All'articolo 23 del regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
1-bis. La preparazione delle miscele di cui al primo comma è consentita per la commercializzazione in altri Stati membri e per l'esportazione nei Paesi terzi. È consentita la commercializzazione sul territorio interno di miscele di oli di oliva con altri oli vegetali provenienti da Paesi comunitari o altri Paesi terzi».

7. Ai controlli previsti dal presente articolo provvede l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agro alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.
9. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 e successive modificazioni.

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10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14. 03.Il relatore.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002).

1. Al fine di dare attuazione al regolamento (CE) n. 110 /2008del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 in materia di bevande spiritose, il comma 1, lettera a), dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, è abrogato.
2. Le imprese di condizionamento sono tenute ad indicare in etichetta l'origine degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 e successive modificazioni.
3. I frantoi oleari e tutti i soggetti che commercializzano gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini sono tenuti al rispetto delle prescrizioni ed alla tenuta della documentazione, stabilita secondo le modalità di cui al comma 5, per l'identificazione dell'origine del prodotto e per la verifica della conformità alle indicazioni facoltative qualora utilizzate di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modificazioni.
4. Ai controlli previsti dal presente articolo provvede l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo e dell'articolo 23 del regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033.
6. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 e successive modificazioni.
10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
14. 03. (Nuova formulazione) Il relatore.
(Approvato)

ART. 15.

Al comma 1, lettera a), le parole da: comma 1 fino a: rurale sono sostituite con le seguenti: comma 1, le parole: del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono sostituite con le seguenti: del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), le parole da: comma 2 fino a: rurale sono sostituite con le seguenti: comma 2, le parole: del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono sostituite con le seguenti: del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
15. 1.Il relatore.
(Approvato)

ART. 16,

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: delle modifiche in prosieguo proposte con le seguenti: successive modificazioni.
16. 18.Il relatore.
(Approvato)

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Sopprimere il comma 3.
* 16. 2.La XIII Commissione
(Approvato)

Sopprimere il comma 3.
* 16. 5.Di Giuseppe, Razzi, Borghesi, Formisano.
(Approvato)

ART. 21.

Sopprimerlo.
* 21. 2.La XIII Commissione.
(Approvato)

Sopprimerlo.
* 21. 5.Il Governo.
(Approvato)

Sopprimerlo.
* 21. 1.Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Approvato)

Sopprimerlo.
* 21. 3.Di Giuseppe, Razzi, Borghesi, Formisano.
(Approvato)

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche).

1. In conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 24 ottobre 2006, dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

Art. 14-bis.
(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche).

1. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti dalla licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro. Se il fatto è commesso dalle 22.00 alle 07.00, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

2. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte» sono inserite le seguenti: «, ovvero, successivamente, almeno mezz'ora prima dell'orario di chiusura del locale,».
21. 01.Il relatore.
(Approvato)

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ART. 22.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 con le seguenti: Titolo I, Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
22. 33.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 8, sostituire le parole: comma 5, capoverso, con le seguenti: comma 4;

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: commi da 5 a 7 con le seguenti: commi 4 e 7.
22. 3.La VI Commissione.
(Approvato)

Al comma 26, sopprimere le parole: con l'arresto fino a tre mesi o.
22. 4.La VI Commissione.
(Approvato)

Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: in tutto o in parte, inserire le seguenti: relativamente ai giochi di cui al comma 11,.
22. 5.La VI Commissione.

Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. Con regolamento emanato ai sensi del comma 12 sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo, le modalità che escludono l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché la misura di aggi, imposte e diritti. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi in materia di libera prestazione di servizi, di cui all'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono aggiudicati, tramite gara, aperta ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più giochi di cui al comma 11 nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15, da bandire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, punti di esercizio del gioco del poker sportivo in numero non superiore a 500, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro 100.000 per ogni punto. I proventi derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinati, nella misura del 90 per cento, al finanziamento dei contratti di filiera del settore avicolo, con particolare riferimento alla riconversione prevista dalla direttiva 1999/74/CE sul benessere degli animali.
22. 32.Il relatore.

ART. 24.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Le modifiche della sezione III dell'allegato 2, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
24. 7.Il relatore.
(Approvato)

ART. 25.

Al comma 1, dopo le parole: il Governo è delegato ad adottare aggiungere le seguenti:

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entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
25. 1.Il relatore.
(Approvato)

ART. 26.

Al comma 1, sostituire le parole: oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 con le seguenti: oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2.
26. 12.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 2, aggiungere infine i seguenti periodi: Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del comitato di cui al comma 1, lettera g), non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
26. 13.Il relatore.
(Approvato)

ART. 30.

Al comma 1, dopo le parole: relativa ai contratti di credito ai consumatori, inserire le seguenti: che provvederanno ad apportare al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni.

Conseguentemente,
al comma 1, sopprimere la lettera a);
al comma 1, lettera b), sostituire le parole: se del caso, con le seguenti: in tutto o in parte;
al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, il seguente periodo: La misura delle sanzioni amministrative è pari a quella prevista dall'articolo 144 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire le parole: attribuendo alla Banca d'Italia la competenza sul procedimento sanzionatorio e di irrogazione delle eventuali sanzioni con le seguenti: attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;
al comma 1, lettera f), sostituire l'alinea con la seguente:
f) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in modo da:;
al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) istituire un organismo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le

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categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Detto organismo sarà sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potrà proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;
al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: di ogni altro potere, anche ispettivo o informativo, necessario ad assicurare il corretto funzionamento dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali; con le seguenti: dei poteri dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori;
al comma 1, lettera f), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, prevedendo altresì che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, dovrà essere assicurata la trasparenza, nonché l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dell'articolo 4 della medesima legge;
al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonché la sospensione e/o la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni di cui al precedente numero 3-bis;
al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5);
al comma 1, lettera f), numero 6), aggiungere, infine, le seguenti parole:, al fine di assicurare la professionalità e l'autonomia dell'operatività;
al comma 1, lettera f), numero 8), sostituire le parole: degli agenti in attività finanziarie, con le seguenti: degli agenti in attività finanziaria già abilitati;
al comma 1, lettera f), sostituire il numero 9) con il seguente:
9) per i mediatori creditizi: prevedere l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività; introdurre ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;
al comma 1, lettera f), numero 10), sostituire le parole: dell'intermediario con le seguenti: del soggetto;
al comma 1, lettera
f), sopprimere il numero 11).
30. 1.La VI Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera f), numero 3), dopo le parole: adottato inserire le seguenti:, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
30. 2.La VI Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: tutela del consumatore, inserire le seguenti: comprese quelle inerenti la commissione di massimo scoperto.
30. 3.La VI Commissione.

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ART. 32.

Al primo comma, premettere i seguenti:
01. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo è di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta».
02. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è abrogato;

Conseguentemente:

Sopprimere il primo periodo del comma 1.

Sostituire la rubrica come segue: Termine del procedimento di cui all'articolo 2, della legge 13 luglio 1965, n. 825.
32. 1.Il relatore.
(Approvato)

ART. 33.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: degli interessati, aggiungere le seguenti: all'acquisizione e alla detenzione di armi e, dopo le parole: prevedendo a tal fine, aggiungere le seguenti: una idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente ed.
33. 2.La I Commissione.
(Approvato)

ART. 34.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di dare piena attuazione alle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE concernenti la protezione delle galline ovaiole, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la riorganizzazione del settore nazionale della produzione di uova, in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) interventi per la riconversione, delocalizzazione (in aree conformi alle norme urbanistiche) o acquisizione di strutture di allevamento che adottano, al momento della realizzazione, le norme relative alla protezione delle galline ovaiole allevate in batteria o con sistemi alternativi (a terra o all'aperto), come indicato dalla direttiva comunitaria sul benessere degli animali (1999/74/CE);
b) priorità agli interventi di riconversione, e delocalizzazione o acquisizione di allevamenti il cui beneficiario autonomamente adotta disciplinari di produzione che migliorano ulteriormente le condizioni di benessere animale previste dalla sopraccitata direttiva europea;
c) realizzazione di filiere certificate che integrano le varie fasi del ciclo produttivo. Allevamento, produzione di mangime, lavorazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti finiti (uova fresche o ovoprodotti);
d) priorità per le filiere integrate e certificate che utilizzano materie prime esclusivamente di provenienza nazionale;
e) priorità per la realizzazione di filiere integrate per la produzione di uova ed ovoprodotti biologici;
f) interventi per l'acquisizione e la ristrutturazione di mangimifici e strutture di stoccaggio specifici a supporto delle filiere di produzione;
g) interventi per l'ammodernamento e la realizzazione di impianti di calibratura, selezione e produzione di ovoprodotti;
h) interventi per la promozione e la commercializzazione di uova e ovoprodotti italiani sui mercati esteri;
i) interventi per favorire la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti in collaborazione con università e centri di ricerca.

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l) interventi per il trattamento e la valorizzazione delle eiezioni tramite il recupero di energia.

8-ter. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, è inserito il seguente:
3-bis. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti, al fine della sostituzione delle gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C ed allegato II del decreto 20 aprile 2006, può avvenire con il ricorso alle misure di cui agli Accordi di Programma Quadro (APQ), promossi dalle Regioni e sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, oppure di Contratti di Filiera e di distretto come da Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1o agosto 2003 e successive modifiche.
34. 2.Il relatore.
(Approvato)

ART. 38.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche.
38. 2.La X Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
s-bis) Prevedere un regime transitorio triennale per l'applicazione delle disposizioni attuative della presente direttiva al fine di tutelare i cittadini italiani da forme di concorrenza sleale, di garantire i consumatori in termini di sicurezza e rispetto ambientale nonché evitare le criticità connesse a fenomeni di disomogeneità economica e sociale tra gli Stati membri, con particolare riferimento ai Paesi entrati a far parte dell'Unione Europea a partire dal 2004.
38.9.Il relatore.

ART. 39.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale).

1. Il comma 2 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è abrogato.
39. 03.Il Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE dell'11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2007/66/CE

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dell'11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle medesime procedure.
3. Ai fini della presente delega, per stazione appaltante si intendono i soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi o forniture. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) circoscrivere il recepimento alle disposizioni elencate nella presente delega e comunque a quanto necessario per rendere il quadro normativo vigente in tema di tutela giurisdizionale conforme alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE, previa verifica della coerenza con tali direttive degli istituti processuali già vigenti e già adeguati, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale, e inserendo coerentemente i nuovi istituti nel vigente sistema processuale, nel rispetto del diritto di difesa e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo;
b) assicurare un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti contemplati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ancorché non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e operare un recepimento unitario delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE;
c) assicurare il coordinamento con il vigente sistema processuale, dettando le abrogazioni necessarie;
d) recepire integralmente l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la stazione appaltante, tempestivamente informata dell'imminente proposizione di un ricorso giurisdizionale, con una indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci valutando se intervenire o meno in autotutela;
e) recepire gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, fissando un termine dilatorio per la stipula del contratto e prevedendo termini e mezzi certi per la comunicazione a tutti gli interessati del provvedimento di aggiudicazione e degli altri provvedimenti adottati in corso di procedura;
f) recepire l'articolo 2, paragrafo 6 e l'articolo 2-quater, della direttiva 89/665/CEE, nonché l'articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma e l'articolo 2-quater, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo:
f.1) che i provvedimenti delle procedure di affidamento sono impugnati entro un termine non superiore a trenta giorni dalla ricezione e i bandi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione;
f.2) che i bandi, ove immediatamente lesivi, e le esclusioni sono impugnati autonomamente e non possono essere contestati con l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, mentre tutti gli altri atti delle procedure di affidamento sono impugnati

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con l'aggiudicazione definitiva, fatta comunque salva la eventuale riunione dei procedimenti;
f.3) che il rito processuale davanti al giudice amministrativo si svolge con la massima celerità e immediatezza nel rispetto del contraddittorio e della prova, con razionalizzazione e abbreviazione dei vigenti termini di deposito del ricorso, costituzione delle altre parti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali;
f.4) che tutti i ricorsi e scritti di parte e provvedimenti del giudice abbiano forma sintetica;
f.5) che tutti i ricorsi relativi alla medesima procedura di affidamento siano concentrati nel medesimo giudizio ovvero riuniti, se tanto non ostacoli le esigenze di celere definizione;
g) recepire l'articolo 2, paragrafi 3 e 4, della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo la sospensione della stipulazione del contratto in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di aggiudicazione definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare, e rivolto a giudice competente, con i seguenti criteri:
g.1) la competenza, sia territoriale che per materia, è inderogabile e rilevabile d'ufficio prima di ogni altra questione;
g.2) la preclusione alla stipulazione del contratto opera fino alla pubblicazione dei provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in udienza o entro i successivi sette giorni, se la causa può essere decisa nel merito alla camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare;
g.3) il termine per l'impugnazione del provvedimento cautelare è di quindici giorni dalla sua comunicazione o dall'eventuale notifica, se anteriore;
h) recepire gli articoli 2, paragrafo 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2, paragrafo 6, 2-quinquies, 2-sexies e 3-bis, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, nell'ambito di una giurisdizione esclusiva e di merito, con i seguenti criteri:
h.1) prevedere la privazione di effetti del contratto nei casi di cui all'articolo 2-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), delle citate direttive, con le deroghe e i temperamenti ivi previsti, lasciando al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti retroattiva o limitata alle prestazioni da eseguire;
h.2) nel caso di cui all'articolo 2-sexies, paragrafo 1, delle citate direttive, lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, e sanzioni alternative;
h.3) fuori dai casi di cui alle lettere h.1) e h.2), lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, ovvero risarcimento per equivalente del danno subito e comprovato;
h.4) disciplinare le sanzioni alternative fissando i limiti minimi e massimi delle stesse;
i) recepire l'articolo 2-septies della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 2-septies della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo i termini minimi di ricorso di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), dei citati articoli 2-septies e il termine di trenta giorni nel caso di cui al paragrafo 2 dei citati articoli 2-septies;
l) recepire gli articoli 3 e 4 della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 8 e 12 della direttiva 92/13/CEE, come modificati

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dalla direttiva 2007/66/CE, individuando il ministero competente e il procedimento;
m) dettare disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato, secondo i seguenti criteri:
m.1) incentivare l'accordo bonario;
m.2) prevedere l'arbitrato come ordinario rimedio alternative al giudizio civile;
m.3) prevedere che le stazioni appaltanti indicano sin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto;
m.4) contenere i costi del giudizio arbitrale;
m.5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti temporali ivi previsti.
5. Dall'attuazione della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dall'attuazione della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
39. 04.Il Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifica all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 - Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2005/5086).

1. All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole «in base alle procedure definite dall' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità ai criteri di cui alla delibera 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009».
46.07.Governo.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Relazione sulla partecipazione italiana all'UE nel 2007 (Doc LXXXVII n. 1).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

Considerazioni generali.

L'esame della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea costituisce uno dei principali strumenti a disposizione delle Camere sia per intervenire nella fase ascendente del processo decisionale comunitario sia per acquisire elementi di informazione e valutazione sulle posizioni assunte e gli obiettivi conseguiti dal Governo nelle competenti sedi europee.
In base all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, la relazione deve distinguere chiaramente i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso, illustrando:
gli sviluppi del processo di integrazione europea;
la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori;
l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione;
i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni, della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;
l'elenco e i motivi delle impugnazioni da parte del Consiglio dei Ministri delle decisioni del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee destinate alla Repubblica italiana.

La relazione assume dunque un estremo rilievo per il raccordo tra Parlamento e Governo in materia europea in quanto, in base al dettato normativo sopra richiamato e a quello dei regolamenti di Camera e Senato, dovrebbe consentire, in via sistematica ed organica,:
di verificare l'attività svolta dall'Italia nelle sedi decisionali europee in ciascun settore e per ciascun progetto normativo o tema rilevante;
di ottenere un riscontro del seguito dato dal governo agli indirizzi definiti dalle Camere sia in via generale sia con riferimento a specifici progetti di atti normativi o atti di strategia e di indirizzo dell'UE;
di valutare e discutere gli orientamenti che il Governo intende seguire nell'anno in corso, con riguardo ai principali temi e proposte all'esame delle istituzioni dell'UE;
di operare sugli aspetti sopra richiamati un esame articolato e approfondito presso tutte le commissioni di settore, per le parti di rispettiva competenza, e presso la Commissione politiche Ue, seguito da un dibattito in aula e dall'approvazione di una risoluzione.

La relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007, oggi all'esame dell'aula, non fornisce tuttavia elementi utili per queste finalità e non sembra pertanto prestarsi ad un esame sul merito delle indicazioni in essa contenute.

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Essa giunge infatti all'esame della Camera ben oltre l'anno di presentazione ed è conseguentemente in buona parte obsoleta sia per quanto attiene al resoconto delle attività svolte sia per l'indicazione di orientamenti per il futuro.
Occorre poi considerare che il documento al nostro esame è stato predisposto dal precedente Governo, prima dello scioglimento anticipato delle Camere; per non determinare ulteriori ritardi, il Ministro Ronchi non ha infatti presentato una nuova relazione.
Non si può altresì ignorare che il Governo sta per presentare, presumibilmente alla Camera, unitamente al disegno di legge comunitaria 2009, la relazione per il 2008, che conterrà elementi aggiornati con riferimento agli aspetti richiamati.
All'esame imminente di questo documento potrebbero quindi essere rinviati approfondimenti sul merito della partecipazione italiana al processo di integrazione europea.
Da ultimo, va tenuto conto del fatto il 22 aprile 2009 la Camera ha già approvato, in esito all'esame del programma legislativo e di lavoro per il 2009 della Commissione europea e del programma dei diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese, due risoluzioni (GOTTARDO ed altri n. 6-00017 e GOZI ed altri n. 6-00019) che definiscono indirizzi per l'azione del Governo sui più importanti temi e proposte all'attenzione delle istituzioni europee.
In questo contesto, la Commissione politiche dell'UE ha deciso all'unanimità di concentrare l'esame sugli aspetti non strettamente attinenti alle indicazioni di merito del documento.
Alcune commissioni permanenti, nel parere espresso sulla relazione, hanno formulato peraltro osservazioni di particolare rilievo su aspetti di merito.
Per le ragioni sopra richiamate si è tuttavia ritenuto di non recepire direttamente queste indicazioni nella presente relazione, rinviando, come già detto, all'imminente esame della relazione per il 2008 una più sistematica considerazione dei profili di merito.
La Commissione politiche dell'UE ha operato anzitutto una valutazione approfondita della struttura e delle modalità di predisposizione del documento, al fine di verificarne la rispondenza alle previsioni dell'articolo 15 della legge 11 del 2005 e di migliorarne la qualità redazionale assicurandone una maggiore fruibilità.
In secondo luogo, sono state esplorate le possibilità di rendere, anche attraverso modifiche al regolamento della Camera, più efficaci ed agili le procedure per l'esame parlamentare del documento, assicurandone la centralità nel raccordo tra Parlamento e Governo sulle questioni europee.
In terzo luogo, è stata operata una riflessione specifica sulle iniziative di carattere generale volte - anche in relazione alla possibile entrata in vigore del Trattato di Lisbona - a migliorare, per un verso, del Parlamento al processo decisionale europeo e, per altro verso, a garantire una migliore informazione dei cittadini italiani sulle implicazioni dell'attività dell'UE per il nostro Paese.

Struttura e redazione della relazione.
La relazione relativa all'anno 2007 presenta, analogamente alle precedenti, numerosi elementi di criticità sotto il profilo della struttura e della tecnica redazionale, rispetto in particolare alle previsioni dell'articolo 15 della legge 11 del 2005.
In primo luogo, il documento reca un resoconto accurato delle attività svolte nel 2007 ma solo in un numero limitato di casi definisce gli orientamenti che il Governo avrebbe intenso seguire nel 2008 con riferimento alle politiche ed ai principali provvedimenti all'esame dell'UE.
La mancata indicazione degli orientamenti in questione riduce in misura significativa l'utilità della relazione, pregiudicando l'incisività dell'esame parlamentare e, più in generale, del ruolo delle Camere nella formazione delle decisioni europee.
In secondo luogo, le diverse sezioni tematiche della relazione appaiono redatte

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secondo criteri non sempre omogenei e in alcuni casi non sono concentrate su aspetti strettamente attinenti alla partecipazione italiana all'UE.
Il documento risulta conseguentemente di non agevole lettura, anche in considerazione delle dimensioni complessive. Ne risulta così compromessa anche la fruibilità ai fini dell'esame parlamentare.
In terzo luogo, benché la relazione solo occasionalmente precisa le iniziative assunte e i provvedimenti adottati dal Governo per dare attuazione alle osservazioni e agli indirizzi delle Camere.
Alla luce del fortissimo incremento dell'attività di fase ascendete di Camera e Senato registrato in questo avvio di legislatura, l'indicazione del seguito dato dal Governo agli orientamenti definiti dal parlamento assume un rilievo ancora più significativo e dovrebbe pertanto essere adeguatamente riportata nelle prossime relazioni annuali.
Va pertanto richiamata l'attenzione del Governo sulla necessità che le prossime relazioni, in conformità al dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005:
espongano in modo più sistematico ed organico gli orientamenti che il Governo stesso intende assumere per l'anno in corso;
siano predisposte secondo criteri redazionali omogenei che consentano, per ciascuna politica o tema, una agevole distinzione tra il resoconto delle attività svolte e l'indicazione di orientamenti per il futuro. A questo scopo potrebbe risultare utile la predisposizione di brevi sintesi in chiusura di ciascuna sezione;
diano conto degli interventi adottati dal Governo per attuare gli indirizzi definiti dalle Camere su singoli atti o progetti di atti dell'UE nonché dei casi di apposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 del 2005.

La procedura di esame della relazione annuale.

L'esame della relazione 2007 - come già rilevato in premessa - è stato avviato dalla Camera a lunga distanza. Il ritardo è dovuto in gran parte allo scioglimento delle Camere e alla conseguente necessità per il nuovo Governo di predisporre un nuovo disegno di legge comunitaria per tenere conto degli obblighi comunitari venuti nel frattempo a scadenza o in prossimità di scadenza.
In ogni caso l'esperienza delle passate legislature ha evidenziato come il ritardo nell'esame del documento da parte di almeno una delle due camere sia divenuto endemico in ragione della procedura di esame congiunto con il ddl comunitaria prevista dai regolamenti di Camera e Senato.
Tale procedura, pur dotata di una sua logica interna, impedisce al ramo del Parlamento che interviene in seconda lettura sul ddl comunitaria un tempestivo esame della relazione.
Già in esito all'esame della relazione 2005 e nel corso del dibattito presso la nostra Commissione sulle possibili modifiche delle norme regolamentari in materia europea si né concordato sull'esigenza di valutare attentamente la possibilità di un abbinamento dell'esame della relazione annuale a quello degli strumenti di programmazione legislativa e politica della Commissione europea e del Consiglio dell'UE.
L'esame di questi ultimi documenti - che avviene con procedura analoga a quella della relazione annuale secondo una pronuncia della Giunta per il regolamento - già consente alla Camera di definire nei primi mesi dell'anno indirizzi al Governo in merito alle priorità politiche delle Istituzioni europee e sugli altri aspetti di maggiore rilievo dell'attività comunitaria.
Abbinando l'esame della relazione a quello degli strumenti di programmazione dell'UE si concentrerebbe pertanto in un'unica fase, collocata ad inizio d'anno, l'analisi e il confronto tra le linee d'azione del Governo e delle istituzioni europee e la conseguente definizione degli indirizzi di carattere generale da perseguire nella formazione delle politiche dell'Unione europea.
Si configurerebbe, in altri termini, una vera e propria sessione di fase ascendente

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cui potrebbe accompagnarsi, attraverso le necessarie modifiche regolamentari, la definizione di una sessione di fase discendente, incentrata sull'esame del ddl comunitaria secondo modalità più agili e soprattutto con tempi di approvazione certi.

Modalità di partecipazione dell'Italia all'integrazione europea.
La definizione di procedure e strumenti per una partecipazione più efficace del nostro Paese nelle sedi decisionali europee costituisce una delle questioni prioritarie da affrontare in questa legislatura e resa ancor più stringente dai mutamenti istituzionali intervenuti o in corso a livello europeo e nazionale e che saranno accentuati dallo stesso Trattato di Lisbona.
Si tratta del resto di una condizione imprescindibile sia per la tutela degli interessi nazionali sia per assicurare un più alto grado di conformità dell'ordinamento nazionale a quello europeo Il trattato, in particolare, comporterà un miglioramento delle procedure decisionali e un aumento delle competenze dell'UE in alcuni settori, temperato dall'introduzione di regole più rigorose per il riparto e l'esercizio delle competenze tra livello europeo e nazionale e dal riconoscimento di significativi poteri per i parlamenti nazionali.
La Commissione politiche dell'UE sta già svolgendo un'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 11 del 2005 in esito alla quale potranno essere formulate proposte organiche di riforma.
Si possono tuttavia prospettare sin d'ora, anche sulla scorta della lettura della relazione per il 2007, le principali è più urgenti linee di intervento:
coinvolgere in modo più sistematico ed efficace tutti i soggetti interessati sia nella definizione della posizione italiana nella fase di formazione delle politiche dell'UE sia in quella di attuazione della normativa europea nel nostro Paese;
rafforzare gli organi e le strutture amministrative di supporto statali e regionali, competenti per il raccordo con l'UE. In particolare, vanno incrementate le strutture e risorse a disposizione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) e del Dipartimento politiche comunitarie;
accrescere la presenza dei funzionari dei ministeri e delle altre amministrazioni presso la rappresentanza italiana all'Unione europea, in maniera da consentire un più efficace lavoro ai vari tavoli in cui si svolgono i negoziati sulla fase ascendente;
migliorare, anche alla luce dell'articolo 117 della Costituzione, gli strumenti di attuazione degli obblighi comunitari, a partire dal disegno di legge comunitaria.

In questo contesto assume un rilievo fondamentale il rafforzamento del ruolo del parlamento nella fase di formazione delle decisioni e politiche dell'UE.
Si tratta di una questione su cui si è già sviluppato un ampio dibattito in seno alla nostra Commissione sia in sede di esame del programma legislativo della Commissione europea per il 2009, come sottolineato dal collega Gottardo nella sua relazione, sia nell'ambito della riflessione avviata dal nostro Ufficio di Presidenza sulla riforma regolamentare.
In coerenza con l'approccio prescelto per l'esame della relazione 2007, appare pertanto opportuno ribadire le linee di intervento su cui è emerso un sostanziale consenso:
1) a norme legislative e regolamentari vigenti, occorre, anzitutto che le Camere si avvalgano pienamente degli strumenti legislativi e regolamentari esistenti, avvalendosi maggiormente del ruolo di stimolo svolto dalla XIV Commissione e, al suo interno dal Comitato per l'esame dei progetti di atti dell'UE. Come già ricordato, si è già registrato un incremento impressionante dell'attività di fase ascendente della Camera che ha consentito anche di consolidare il dialogo politico con la Commissione europea. Restano tuttavia ancora da migliorare i tempi di avvio e di conclusione dell'esame dei progetti di atti comunitari, che vanno adeguati al ciclo decisionale

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dell'UE. Ciò anche al fine di una più chiara definizione dei presupposti per l'effettiva attivazione della riserva di esame parlamentare introdotta dalla legge n. 11 del 2005 e applicata sinora solo in via occasionale;
2) occorre al tempo stesso avviare rapidamente un processo di revisione dei regolamenti parlamentari. Per un verso, oltre all'introduzione di una sessione comunitaria di fase ascendente da svolgersi nei primi mesi dell'anno, andrebbe attentamente esaminata la possibilità di rafforzare della XIV Commissione e delle Commissioni di merito sulla fase ascendente; alla luce dell'esperienza recente e della sua specializzazione, può esaminare esprimere in modo più tempestivo la posizione della Camera sulle iniziative dell'UE, tenendo conto non solo delle esigenze specifiche di ciascun settore ma dell'ordinamento e delle politiche dell'UE nel loro complesso. Per altro verso, va assicurata l'attuazione delle disposizioni del Trattato di Lisbona relative al ruolo dei parlamenti nazionali, con particolare riguardo:
alla procedura di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà, disciplinata dall'apposito protocollo, prerogativa importante ai fini del corretto esercizio delle competenze dell'UE, che occorrerà tuttavia esercitare con cautela e misura;
all'introduzione di una espressa base giuridica per la trasmissione dei documenti della Commissione ai parlamenti nazionali, già avviata di fatto dal settembre 2006. Quest'ultima innovazione, consolidando l'instaurazione di un rapporto diretto con la Commissione europea, renderà necessario valutare l'introduzione nel regolamento di procedure che consentano agli organi parlamentari di adottare atti o osservazioni specificamente e direttamente indirizzati alla Commissione stessa;
alla valutazione sulle politiche dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
al veto in materia di diritto di famiglia.

Migliorare l'informazione dei cittadini sull'integrazione europea
L'esame della relazione annuale ha confermato l'esistenza - anche nel nostro Paese - di un deficit di informazione dei cittadini sulle attività dell'Ue che è in buona parte alla base della crisi fiducia delle opinioni pubbliche nazionali nel processo di integrazione europea.
La posizione critica o negativa di molte opinioni pubbliche nazionali verso l'UE, culminata nell'esito dei referendum francese e olandese sul trattato costituzionale e di quello irlandese sul trattato di Lisbona non sono infatti segni di un rigetto radicale dell'integrazione europea ma nascono anche da una conoscenza insufficiente e distorta delle iniziative dell'UE e del loro impatto sulla vita dei cittadini.
A fronte di aspettative elevate su temi di particolare rilevanza e complessità globale, come l'immigrazione, la sicurezza, la crescita, l'occupazione, la competitività, l'azione europea viene percepita come debole e assente o addirittura indebitamente limitativa dei possibili interventi degli Stati membri.
Conseguentemente, come già sottolineato efficacemente nella relazione sul programma legislativo della Commissione per il 2009 dell'On. Gottardo, le opinioni pubbliche percepiscono poca Europa laddove ce ne sarebbe più bisogno e troppa Europa laddove, invece, l'azione a livello nazionale, regionale o locale, sarebbe più adeguata.
Questo nodo problematico si è accentuato nell'attuale fase di crisi economica: i cittadini europei percepiscono come chiaramente insufficienti i soli interventi a livello nazionale e attendono un'azione su scala europea.
Al di là dell'effettiva debolezza o ipertrofia dell'azione dell'UE, esiste dunque un evidente difetto di comunicazione.
Anche in vista dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si potrebbero pertanto avviare specifiche iniziative per promuovere la conoscenza dell'ordinamento e delle politiche europee e del ruolo del Parlamento in materia.