CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 aprile 2009
166.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata).

Conseguentemente, all'Allegato B, dopo la direttiva: 2007/66/CE aggiungere la seguente: 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata).
1. 1.Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2008/97/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione).

Conseguentemente, all'Allegato B, dopo la direttiva: 2008/87/CE aggiungere la seguente: 2008/97/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione).
1. 2.Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008, al fine di assicurare la piena integrazione tra l'organizzazione comune di mercato del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di vini a denominazione d'origine vitivinicola, ivi compresa la legge 10 febbraio 1992, n. 164, secondo le procedure previste

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dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4, e nel rispetto dei princìpi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:
a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica;
b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale vini;
c) assicurare strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione ed imitazione;
d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne la gestione del settore dei vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta;
e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli;
f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia ed applicabilità, individuando gli organismi e le azioni per garantire l'elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei consumatori.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
13. 3.Fogliato, Callegari, Negro, Ranieri.

Al comma 1, sostituire le parole: 1o settembre 1998 con le seguenti: 1o gennaio 1999.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 31 agosto 1998 con le seguenti: 31 dicembre 1998.
13. 1.Ruvolo.

Al comma 1, sostituire le parole: di 6.000 euro/ha con le seguenti: che equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi.
13. 2.Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Abolizione del divieto di commercializzazione dei suini alle stalle di sosta).

1. Anche in considerazione dei contenuti della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 giugno 2008, è abrogata ogni disposizione che impone alle stalle di sosta la diretta ed esclusiva destinazione al macello dei suini introdotti nelle stesse.
14. 01.Contento.

ART. 16.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole da: secondo i dettami fino alla fine del capoverso.
*16. 1.Catanoso, Ceccacci Rubino, Gianni Mancuso, Mannucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole da: secondo i dettami fino alla fine del capoverso.
*16. 2.Zamparutti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima del primo periodo è inserito il seguente: «L'esercizio venatorio è, comunque, vietato durante il periodo della rinidificazione

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e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».
**16. 3.Catanoso, Ceccacci Rubino, Gianni Mancuso, Mannucci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima del primo periodo è inserito il seguente: «L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.
**16. 4.Zamparutti.

Sopprimere il comma 3.
***16. 5.Catanoso, Ceccacci Rubino, Gianni Mancuso, Mannucci.

Sopprimere il comma 3.
***16. 6.Cenni, Oliverio, Gozi, Zucchi, Farinone, Mariani, Realacci, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 3.
***16. 7.Zamparutti.

ART. 21.

Sopprimerlo.
*21. 1.Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Sopprimerlo.
*21. 2.Catanoso.

Sopprimerlo.
*21. 3.Ruvolo.

Sopprimerlo.
*21. 4.Palumbo.

Sopprimerlo.
*21. 5.Oliverio, Gozi, Livia Turco, Zucchi, Farinone, Burtone, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le parole: «nella misura del 50 per cento mentre la restante parte è a carico della fiscalità generale».
**46. 05.Ruvolo.

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Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le parole: «nella misura del 50 per cento mentre la restante parte è a carico della fiscalità generale».
**46. 06.Zucchi, Oliverio, Brandolini, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Agli operatori definiti imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non si applicano le tariffe di cui al comma 3 qualora i prodotti immessi al consumo siano costituiti o derivati dalla materia prima degli imprenditori agricoli singoli o associati».
***46. 01.Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Agli operatori definiti imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non si applicano le tariffe di cui al comma 3 qualora i prodotti immessi al consumo siano costituiti o derivati dalla materia prima degli imprenditori agricoli singoli o associati».
***46. 02.Ruvolo.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Agli operatori definiti imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non si applicano le tariffe di cui al comma 3 qualora siano immessi sul mercato prodotti costituiti dalla materia prima degli imprenditori agricoli singoli o associati. Nel caso in cui gli stessi soggetti di cui al presente comma immettano sul mercato prodotti derivati dalla loro materia prima, le tariffe sono ridotte del 50 per cento. Nell'ipotesi che detti operatori utilizzino

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più unità produttive, l'onere tariffario deve essere calcolato in modo forfetario».
*46. 03.Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Agli operatori definiti imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non si applicano le tariffe di cui al comma 3 qualora siano immessi sul mercato prodotti costituiti dalla materia prima degli imprenditori agricoli singoli o associati. Nel caso in cui gli stessi soggetti di cui al presente comma immettano sul mercato prodotti derivati dalla loro materia prima, le tariffe sono ridotte del 50 per cento. Nell'ipotesi che detti operatori utilizzino più unità produttive, l'onere tariffario deve essere calcolato in modo forfetario».
*46. 04.Ruvolo.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. La sezione 6 dell'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, è soppressa.
**46. 07.Ruvolo.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. La sezione 6 dell'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, è soppressa.
**46. 08.Zucchi, Brandolini, Oliverio, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.