CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 aprile 2009
163.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce la rete nazionale delle cure palliative, che si articola all'interno di ogni singola regione e provincia autonoma, secondo le modalità individuate dalle medesime regioni e province, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
5. 4.(Nuova formulazione). Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

ART. 14.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un master professionalizzante in cure palliative cui possono accedere medici specialisti in anestesiologia e rianimazione, neurologia, oncologia, pediatria e geriatria. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di accesso al suddetto master, con concorsi riservati per il personale dirigente medico non in possesso di diploma di specializzazione in anestesiologia e rianimazione con certificata esperienza nel settore delle cure palliative.
14. 12.(Nuova formulazione). Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Relazione annuale al Parlamento).

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione della presente legge.

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2. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro, entro il 28 febbraio di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge.
16. 01.(Nuova formulazione).Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

ART. 17.

Al comma 1, sopprimere le parole dall'articolo 5, comma 7, e sostituire le parole: 5,4 milioni con le seguenti: 3,8 milioni e le parole: 2,1 milioni con le seguenti: 500 mila.
17. 1.(Nuova formulazione).Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Governo e le regioni, in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale, stipulano una intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. L'intesa di cui al comma 2 prevede la destinazione di una quota delle risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pari a 100 milioni di euro per le iniziative di cui alla presente legge, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, nell'ambito delle disponibilità finanziarie complessive per il Servizio Sanitario nazionale.
17. 2.(Nuova formulazione).Il Relatore.