CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 febbraio 2009
140.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
ALLEGATO
Pag. 8

ALLEGATO

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. C. 1929, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le parole: o di missioni internazionali.

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole: o di missioni internazionali.
6. 1. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: o di con le seguenti: durante lo svolgimento di.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: o di con le seguenti: durante lo svolgimento di.
6. 2. Contento.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il fatto è commesso in danno di beni situati in territorio estero dallo straniero qualora lo stesso si trovi nel territorio dello Stato.
6. 100. I Relatori.
(Approvato)

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
Chiunque compie un'azione militare contro un bene culturale protetto dalla convenzione è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
7. 1. Contento.

Al comma 3, dopo la parola: consegue aggiungere le seguenti: il danneggiamento, il deterioramento o.
7. 2. Contento.
(Approvato)

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
Chiunque nel corso di un'azione militare, utilizza un bene culturale protetto dalla convenzione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
8. 1. Contento.

Al comma 3, dopo la parola: consegue inserire le seguenti: il danneggiamento, il deterioramento o.
8. 2. Contento.
(Approvato)

ART. 9.

Al comma 1, sostituire la parola: otto con la seguente: quattro.
9. 1. Contento.

Pag. 9

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto).

1. Chiunque illecitamente si impossessa di un bene culturale protetto dalla Convenzione, ovvero, avendone a qualunque titolo la disponibilità, se ne appropria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Chiunque illecitamente distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile un bene culturale protetto dalla Convenzione, è punito con la reclusione da due a otto anni.
3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è rispettivamente della reclusione da due a otto anni o da quattro a dieci anni.
10. 100. I Relatori.
(Approvato)

ART. 11.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel corso delle attività di cui all'articolo 6.
11. 100. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire in fine le parole: da uno a cinque anni, con le seguenti: da due a otto anni ovvero da quattro a dieci anni se il bene culturale è sottoposto a protezione rafforzata.
11. 101. I Relatori.
(Approvato)

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da due a sette anni.
12. 1. Contento.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: nel corso delle attività di cui all'articolo 6.
12. 100. I Relatori.
(Approvato)

ART. 15.

Al comma 1, sopprimere le parole:, salvo che questo preveda sanzioni più gravi.
15. 100. I Relatori.
(Approvato)