CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2009
139.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
preso atto, in relazione all'esame del decreto-legge presso il Senato, della conferma della prassi ormai consolidata, pur nel mutamento delle maggioranze di governo, di inserire in decreti-legge disposizioni eterogenee rispetto al contenuto originario dei decreti medesimi, incidendo sostanzialmente sulle prerogative dell'altro ramo del Parlamento e, in particolare, delle Commissioni competenti per le materie oggetto di quelle disposizioni;
rilevato che l'articolo 12-bis, introdotto al Senato, attribuisce al Garante dei diritti dei detenuti, che peraltro non è stato ancora istituito a livello nazionale ma solo - in alcuni casi - a livello regionale e comunale, la possibilità di accedere alle carceri senza alcuna preventiva autorizzazione, estendendo la normativa prevista dall'ordinamento penitenziario per i parlamentari nonché per altri organi pubblici a organi la cui disciplina è rimessa alla mera discrezionalità degli enti locali;
osservato che all'articolo 44, in materia di tutela della riservatezza, il Senato ha introdotto il comma 1-bis diretto ad autorizzare coloro che prima del 1o agosto 2005 hanno costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici, a utilizzare - entro il 31 dicembre del 2009 e in deroga alle disposizioni del Codice della privacy relative all'informazione e al consenso degli interessati - i dati personali contenuti in tali elenchi per fini promozionali;
ritenuto che la predetta disposizione non tiene conto della Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, che demanda agli Stati il compito di assicurare che «gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati personali - e, nell'affermativa, quali - debbano essere riportati in un elenco pubblico» (articolo 12), nonché di adottare «le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta [...] non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate» (articolo 13);
preso atto che l'articolo 44-bis sull'edilizia penitenziaria, per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento, e, comunque, fino al 31 dicembre 2010, attribuisce al Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il potere di procedere a nuove costruzioni di penitenziari o ampliare la capienza di quelli esistenti, redigendo un programma degli interventi necessari, al quale faranno seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che determineranno le opere necessarie per l'attuazione del programma,

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con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso;
ritenuto che il Parlamento, così come avviene per i piani di edilizia penitenziaria e per i programmi straordinari di essa, debba essere messo in condizione di conoscere le modalità di intervento in un settore estremamente delicato sia per la sicurezza che per la tutela dei diritti delle persone, come quello dell'edilizia penitenziaria;
auspicato, per le ragioni di cui sopra, che il Governo, in occasione dell'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione, accolga un ordine del giorno, che sarà presentato da deputati della Commissione Giustizia, volto ad impegnarlo a che informi le Commissioni parlamentari competenti in merito ai criteri che intenderà adottare sia per la redazione del programma di interventi considerati necessari dal Capo del dipartimento per l'amministrazione penitenziaria sia per determinare successivamente le opere necessarie per l'attuazione del programma stesso;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
le Commissioni di merito valutino l'opportunità di adeguare quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 44 alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, in materia di trattamento dei dati personali.