CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 dicembre 2008
103.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e 1252 Mussolini.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 612-bis, secondo comma, sostituire le parole da «legalmente» a «persona offesa» con le parole «anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa».
*1. 26. (nuova formulazione). Capano, Samperi, Ferranti, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Vaccaro.
(Approvato)

All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 612-bis, secondo comma, sostituire le parole da «legalmente» a «persona offesa» con le parole «anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa».
*1. 10. (nuova formulazione). Lussana.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», dopo il comma 2 aggiungere il seguente: Se l'autore del fatto è stato già condannato per il delitto di cui al primo comma commesso a danno della stessa vittima, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
1. 104. (nuova formulazione). Relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, quarto comma, sopprimere le parole: dal secondo e.
*1. 17. Contento.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, quarto comma, sopprimere le parole: dal secondo e.
*1. 29. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, terzo comma, dopo la parola: minore aggiungere le seguenti: oppure di un soggetto diversamente abile.
1. 27. (nuova formulazione). Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia,

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Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, comma 3, sostituire le parole: se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339, con le seguenti: con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo, ovvero violando gravemente o minacciando di violare gravemente la riservatezza della vittima.
1. 102. (seconda formulazione). Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, comma 3, sostituire le parole: se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339, con le seguenti: con armi o da persona travisata o con scritto anonimo.
1. 102. (terza formulazione). Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, quarto comma, dopo la parola: offesa sono aggiunte le parole: il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
1. 16. Contento.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 612-bis», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: Si procede a: terzo comma, con le seguenti: Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile.
1. 300. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 4-bis) con il seguente:
4-bis) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in occasione dei medesimi.
1. 30. (nuova formulazione). Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.
(Approvato)

ART. 2.

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole da «al questore» fino alla parola «se» con le seguenti: all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, se necessario assume informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove».
2. 4. (nuova formulazione). Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.
(Approvato)

Al comma 2, dopo la parola: verbale aggiungere le seguenti: Copia del medesimo è rilasciata al richiedente ed al soggetto ammonito.
2. 1. Contento.
(Approvato)

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
Art. 4-bis. (Misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti). Le

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forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di molestie insistenti, di cui all'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa, tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta.
4. 03. Lussana.
(Approvato)