CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2008
93.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 novembre 2008.

Audizione informale di rappresentanti dell'USCLAC (Unione Sindacale Capitani Lungo Corso al Comando) e dell'UNCDiM (Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina), nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00033 Valducci «Nuove convenzioni tra lo Stato e le società del gruppo Tirrenia e privatizzazione delle società esercenti servizi di cabotaggio pubblico».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.25 alle 9.50.

Audizione informale di rappresentanti dell'ANCIM (Associazione nazionale comuni isole minori), nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00033 Valducci «Nuove convenzioni tra lo Stato e le società del gruppo Tirrenia e privatizzazione delle società esercenti servizi di cabotaggio pubblico».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 novembre 2008. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.
C. 1857 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Francesco PROIETTI COSIMI (PdL), relatore, fa presente che il disegno di legge A.C. 1857, di conversione del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, sul quale la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere per le parti di competenza, reca misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. Il disegno di legge è già stato approvato con modificazioni dal Senato, ed è all'esame delle Commissioni I e II della Camera.
Osserva che il parere della Commissione concerne essenzialmente l'articolo 1, che prevede norme relative alla durata del periodo di conservazione dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche.
La materia è stata recentemente disciplinata dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, in attuazione della direttiva 2006/24/CE, finalizzata ad armonizzare le disposizioni degli Stati membri relative all'obbligo, da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di reti pubbliche di comunicazione, di conservare alcuni dati da questi generati o trattati, al fine di renderli disponibili in caso di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi. Il decreto legislativo contiene l'elenco tassativo dei dati che possono essere conservati e la durata del periodo di conservazione, prevedendo che i dati diversi da quelli contenuti nell'elenco debbano essere cancellati.
L'articolo 1 del decreto-legge posticipa l'entrata in vigore di alcune disposizioni del citato decreto legislativo n. 109 del 2008. In particolare la lettera a) prevede che l'obbligo di conservare per soli trenta giorni i dati relativi alle chiamate senza risposta sia operativo a decorrere dal 31 dicembre 2008, anziché dal 3 ottobre 2008, come originariamente previsto; con un emendamento approvato dal Senato, la decorrenza di tale obbligo è stata ulteriormente posticipata al 31 marzo 2009. Pertanto, in attesa dell'entrata in vigore della disposizione in esame, i dati relativi alle chiamate senza risposta dovranno essere conservati per 24 mesi, come già disponeva la disciplina previgente al decreto legislativo n. 109 del 2008.
La lettera b), numero 1), posticipa dal 1o ottobre 2008 al 31 dicembre 2008, termine ulteriormente prorogato dal Senato al 31 marzo 2009, l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che offrono servizi di accesso a internet (Internet Access Provider), di assicurare la disponibilità e l'effettiva univocità degli indirizzi di protocollo internet (indirizzi IP).
La stessa lettera b) prevede, al numero 2), che fino al 31 dicembre 2008, termine anch'esso prorogato dal Senato al 31 marzo 2009, i sopra menzionati fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, in deroga all'articolo 6 del decreto-legge n. 144 del 2005, il quale prevede che tali dati debbano essere conservati fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 109 del 2008, vale a dire fino al 3 luglio 2008.
Segnala che, come evidenziato nella relazione illustrativa, la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 109 del 2008 determina un vuoto normativo a causa del quale si stanno perdendo definitivamente dati del traffico telematico che potrebbero risultare determinanti per proseguire le indagini, anche per gravi reati. Evidenzia inoltre che i fornitori di servizi hanno segnalato problemi tecnici relativi all'assegnazione di un indirizzo IP univoco a ogni utente.
Richiama infine brevemente i contenuti delle altre parti del provvedimento, non riconducibili peraltro all'ambito di competenza della IX Commissione, ricordando che l'articolo 2 del decreto-legge autorizza l'impiego di militari delle forze armate nelle aree del Paese dove appare necessario assicurare un più efficace controllo del territorio, a fini di prevenzione della criminalità; gli articoli da 2-bis a 2-quinquies, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, intervengono sulla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, incrementandone le risorse di 30 milioni di

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euro, e sulla disciplina dei benefici per le vittime della criminalità organizzata; l'articolo 3 concede stanziamenti per l'ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione; l'articolo 3-bis, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, novella la normativa in materia di indennità dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.
Propone conclusivamente di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Jonny CROSIO (LNP): ricorda preliminarente la posizione da lui espressa nel corso dell'indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche, in merito all'esigenza di pervenire ad un adeguato bilanciamento tra la tutela del diritto alla privacy e la garanzia dell'accesso ai contenuti Internet. Rileva altresì che il mantenimento dei dati riconducibili agli indirizzi IP rappresenta un elemento essenziale per lo svolgimento delle indagini. Esprime condivisione per quanto concerne le disposizioni del decreto-legge in esame, rispetto alle quali evidenzia che si tratta di interventi di contenuto puntuale e ben delimitato. In considerazione della rilevanza e della delicatezza della materia, auspica peraltro da parte del Governo, piuttosto che iniziative sporadiche e poco incisive, come la proposta di dotare tutti i cittadini di una casella di posta elettronica, un'azione organica e unitaria, che assicuri il conseguimento di tutti gli obiettivi da lui evidenziati.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00033 Valducci: Nuove convenzioni tra lo Stato e le società del gruppo Tirrenia e privatizzazione delle società esercenti servizi di cabotaggio pubblico.