CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 ottobre 2008
75.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1441-ter Governo).

PARERE APPROVATO

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1441-ter, recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - risultante dallo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge n. 1441 in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto 2008 - così come modificato nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato che il provvedimento in titolo è parte coerente di un progetto complessivo di attuazione degli obiettivi e delle linee strategiche di politica economica dell'Italia, quali definite a partire dal Documento di programmazione economico-finanziaria e in particolare con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
considerato che le norme di competenza della III Commissione, contenute nel disegno di legge in titolo, attengono alla questione dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, con ciò intendendo una pluralità di attività - tra le quali rientrano l'azione di politica estera per la promozione delle imprese nazionali all'estero, l'assistenza e la consulenza alle imprese svolta all'estero, il sostegno ad iniziative di penetrazione commerciale - che ha per protagonista l'intera Amministrazione dello Stato e, in particolare per la loro funzione di snodo, la rete diplomatico-consolare insieme all'Istituto per il Commercio Estero;
in tale contesto valutato significativo l'inserimento, contenuto all'articolo 3-bis, tra i criteri per l'esercizio della delega in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa, la definizione di modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle medesime, degli strumenti di promozione e di tutela internazionale dei prodotti italiani, nonché la previsione, con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi, di una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;
considerata cruciale la previsione, recata dal nuovo comma 10 dell'articolo 5, della destinazione di risorse, previste dalla Legge finanziaria per il 2008, all'internazionalizzazione - con particolare riguardo all'operatività degli Sportelli Italia ed all'attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell'ICE e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all'estero (lettera a) - e agli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento dell'evento G8 da tenersi in Italia nel 2009 (lettera d);

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considerati altresì assai rilevanti gli articoli 6, in materia di semplificazione delle procedure nell'ambito dell'Accordo - quadro con le università e degli accordi di settore nel campo della internazionalizzazione, e 7 per il riordino della normativa e degli enti che operano nel campo della internazionalizzazione delle imprese italiane;
ritenuto a tal proposito rilevante sottolineare che la delega per il riordino, di cui all'articolo 7, avviene in base al principio della maggiore funzionalità degli enti, tenuto conto delle esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano, in ambito internazionale, con le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
esaminato, inoltre, l'articolo 8 che novella il comma 6-bis, articolo 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, concernente la gestione, da parte della Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST), di fondi regionali con finalità di capitale di rischio, al fine di potenziare gli strumenti di supporto all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare attenzione rivolta alle PMI del Sud del Paese;
osservato, in particolare, che le disposizioni, di cui all'articolo 9, istituiscono presso la Tesoreria dello Stato, un Fondo rotativo destinato a favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese, assegnandone la gestione alla SIMEST Spa nell'intento di rafforzare progetti di internazionalizzazione mediante società costituite da raggruppamenti di piccole e medie imprese;
valutata assai significativa nel novero delle disposizioni in materia di energia;
rilevato che l'articolo 70, al comma 1, reca una delega al governo al fine di operare sull'attività svolta dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) a favore del comparto dell'internazionalizzazione e della competitività dell'economia italiana;
considerato, infine, l'intervento a sostegno della rete estera dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero, ai sensi dell'articolo 70-bis;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il complesso delle attività poste in essere per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano contempli una sinergia sistematica tra le amministrazioni del Ministero degli affari esteri e del Ministero per lo sviluppo economico, nella piena valorizzazione delle specifiche professionalità ed expertise maturate sul territorio dalle rispettive reti estere.