ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00266

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 272 del 03/04/2024
Abbinamenti
Atto 1/00253 abbinato in data 08/04/2024
Atto 1/00268 abbinato in data 10/04/2024
Atto 1/00270 abbinato in data 10/04/2024
Atto 1/00272 abbinato in data 10/04/2024
Firmatari
Primo firmatario: COSTA SERGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/04/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 03/04/2024
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/04/2024
CAPPELLETTI ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 03/04/2024
L'ABBATE PATTY MOVIMENTO 5 STELLE 03/04/2024
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 03/04/2024
SANTILLO AGOSTINO MOVIMENTO 5 STELLE 03/04/2024
CARMINA IDA MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2024


Stato iter:
10/04/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/04/2024
Resoconto CARMINA IDA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/04/2024
Resoconto FERRARI SARA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto CARAMANNA GIANLUCA FRATELLI D'ITALIA
Resoconto ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 08/04/2024
Resoconto BARBARO CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
 
PARERE GOVERNO 10/04/2024
Resoconto PICHETTO FRATIN GILBERTO MINISTRO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 10/04/2024
Resoconto DE MONTE ISABELLA ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE
Resoconto BICCHIELLI PINO NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE
Resoconto BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto RUFFINO DANIELA AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE
Resoconto CASASCO MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Resoconto CAPPELLETTI ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto BARABOTTI ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto ZUCCONI RICCARDO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 08/04/2024

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/04/2024

DISCUSSIONE IL 08/04/2024

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/04/2024

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 10/04/2024

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 10/04/2024

IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 10/04/2024

PARERE GOVERNO IL 10/04/2024

DISCUSSIONE IL 10/04/2024

VOTATO PER PARTI IL 10/04/2024

IN PARTE APPROVATO E IN PARTE RESPINTO IL 10/04/2024

CONCLUSO IL 10/04/2024

Atto Camera

Mozione 1-00266
presentato da
COSTA Sergio
testo presentato
Mercoledì 3 aprile 2024
modificato
Mercoledì 10 aprile 2024, seduta n. 277

   La Camera,

   premesso che:

    1) il percorso europeo di decarbonizzazione, cosiddetto «Green Deal», mira alla neutralità climatica entro il 2050 attraverso misure legislative tra cui, con riferimento alle produzioni ad alte emissioni (hard to abate), il sistema Ets (Emission trading system) del 2005 ed il recente Regolamento (UE) 2023/956 Cbam (Carbon border adjust mechanism);

    2) l'Eu Ets e il Cbam si prefiggono l'obiettivo comune di stabilire un prezzo per le emissioni di gas a effetto serra incorporate negli stessi settori e nelle stesse merci mediante l'uso di quote o certificati specifici. Entrambi i sistemi hanno natura normativa e sono giustificati dalla necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in linea con l'obiettivo ambientale vincolante, stabilito dal diritto dell'Unione nel regolamento (UE) 2021/1119, di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050;

    3) mentre l'Eu Ets fissa il numero totale di quote rilasciate (cap «massimale») per le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività che rientrano nel suo campo di applicazione e consente la negoziazione delle quote (sistema cap-and-trade, «sistema di limitazione e scambio»), il Cbam non dovrebbe stabilire limiti quantitativi alle importazioni in modo che i flussi commerciali non siano limitati. Inoltre, mentre l'Eu Ets si applica agli impianti situati nell'Unione, il Cbam si applica a determinate merci importate nel territorio doganale dell'Unione;

    4) in quanto strumento per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, il Cbam dovrebbe garantire che i prodotti importati siano soggetti a un sistema normativo che applica costi del carbonio equivalenti a quelli sostenuti nell'ambito dell'Eu Ets, con il risultato di pervenire a un prezzo del carbonio equivalente per i prodotti importati e quelli nazionali, garantendo nel contempo la compatibilità con la legislazione dell'organizzazione mondiale del commercio;

    5) tuttavia, la concreta applicazione del meccanismo presenta alcune criticità che potrebbero vanificare il raggiungimento dell'obiettivo generale. I problemi legati all'applicazione del Cbam si presentano in modo differente per i diversi settori obbligati. In particolare, nei settori dell'acciaio e dell'alluminio, l'applicazione del Cbam comporta un rischio di riduzione della produzione interna, a causa dell'incremento del prezzo delle importazioni di materie prime, e di uno spostamento nei Paesi extra europei della produzione di manufatti intermedi sui quali non si applica il Cbam. Questo problema, invece, non riguarda il settore dei fertilizzanti, dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del cemento;

    6) relativamente ai settori dell'acciaio e dell'alluminio, sarebbe opportuno introdurre alcune modifiche al meccanismo Cbam per scongiurare il rischio di delocalizzazione della produzione di prodotti finali o intermedi. Delocalizzazione che non solo produrrebbe un danno economico e strategico al sistema industriale italiano e europeo ma comporterebbe, allo stesso tempo, un aumento dell'intensità di emissioni per unità di prodotto;

    7) secondo l'attuale versione del regolamento, infatti, i prodotti finiti extra Unione europea potranno liberamente essere importati senza tassazione Cbam anche se prodotti con materie prime ad alta intensità emissiva. Appare evidente che tale circostanza produrrebbe un effetto diametralmente opposto allo scopo immaginato dal meccanismo Cbam;

    8) a norma del regolamento, il Cbam dovrebbe essere attuato anche attraverso la creazione di incentivi per la riduzione delle emissioni da parte degli operatori nei Paesi terzi. Tuttavia, molti partner commerciali, in particolar modo quelli più fragili economicamente ed esposti alle esportazioni verso l'Unione europea, come taluni Paesi africani, rilevano che la politica commerciale verde dell'Unione europea non è sufficientemente attenta alla dimensione della cooperazione allo sviluppo,

impegna il Governo:

1) ad avviare le opportune interlocuzioni con le istituzioni eurounitarie al fine di:

  a) privilegiare un approccio diplomatico con i Paesi con i quali l'Europa ha i più significativi rapporti commerciali sui prodotti oggetto del Cbam, al fine di promuovere nei Paesi extra europei una ambizione climatica paragonabile a quella europea, anche mobilitando le leve della finanza internazionale e degli accordi commerciali bilaterali basati su standard legati all'impronta carbonica dei prodotti intermedi e/o finali;

  b) adottare un approccio diplomatico diversificato (bilaterale, multilaterale e plurilaterale) rispetto alle caratteristiche specifiche del Paese partner terzo, in grado di distinguere tra Paesi vulnerabili e Paesi avanzati, competitor, rispondendo alle preoccupazioni economiche dei primi, anche attraverso:

   1) l'istituzione di «partnership commerciali verdi» per supportare i Paesi più vulnerabili nella formazione di standard di sostenibilità ambientale analoghi a quelli dell'Unione europea;

  c) mitigare gli effetti distorsivi del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, «Carbon Border Adjustment Mechanism» (Cbam), anche attraverso opportune modifiche, secondo modalità che:

   1) semplifichino le future procedure di autorizzazione e diano certezza agli operatori sia in termini di regole tecniche per le comunicazioni, sia mediante introduzione di metodi di calcolo inequivocabili per gestire la contabilità delle emissioni;

   2) coordinino le misure del Cbam con la riforma dell'Eu Ets e con la direttiva CSDDD sugli obblighi di sostenibilità delle imprese (corporate sustainability due diligence directive);

  d) prevedere appositi meccanismi di supporto, come l'istituzione di un fondo sovrano europeo per la transizione climatica, in grado di superare le differenze di esposizione al debito pubblico dei diversi Paesi europei rispetto alla possibilità di finanziare la transizione, finanziati dall'emissione di debito comune sul modello del Next Generation EU, meccanismi che dovrebbero dotare rapidamente i settori hard to abate di soluzioni di decarbonizzazione, preservandone in tal modo la competitività e aumentando l'integrazione e la sicurezza strategica europea.
(1-00266) (Testo modificato nel corso della seduta) «Sergio Costa, Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'ambiente

inquinamento atmosferico

inquinamento stratosferico