Legislatura: 19Seduta di annuncio: 43 del 25/01/2023
Primo firmatario: ALIFANO ENRICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/01/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 25/01/2023 ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 25/01/2023 CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 25/01/2023 GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 25/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 25/01/2023 SISTO FRANCESCO PAOLO VICE MINISTRO - (GIUSTIZIA)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/01/2023
ACCOLTO IL 25/01/2023
PARERE GOVERNO IL 25/01/2023
APPROVATO IL 25/01/2023
CONCLUSO IL 25/01/2023
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Equo compenso delle prestazioni professionali,
esso interviene, in particolare, sulla disciplina relativa al compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di specifiche categorie di imprese, allo scopo di rafforzare la tutela del professionista;
l'atto in esame specifica che per intendersi «equo» il compenso deve rispettare specifici parametri di quantità e qualità del lavoro svolto, deve essere altresì proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri ministeriali;
esso modifica l'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, sia per quanto riguarda la committenza, che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro;
è proprio il presente provvedimento in materia di equo compenso che considera, de iure, le pubbliche amministrazioni nonché le grandi imprese, che hanno determinati requisiti dimensionali e di fatturato, quali committenti forti del rapporto contrattuale intrattenuto con il professionista sulla base di una convenzione;
come sottolineato dalle maggiori associazioni professionali forensi, pur nella condivisione dell'impianto generale del provvedimento, vi sono alcune circoscritte criticità che, se fossero mantenute, potrebbero compromettere la futura corretta applicazione del provvedimento, con l'effetto di indebolirne la portata di tutela concreta dei professionisti, i quali guardano ed attendono con favore l'approvazione di questo provvedimento;
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede la nullità, a tutela del professionista, di un elenco tassativo di clausole che prevedono un compenso non equo;
come ci è stato, purtroppo, confermato, in sede di contributi scritti in Commissione Giustizia, dalle maggiori associazioni professionali forensi – in particolare dal Movimento Forense – numerose sono le pratiche elusive nella determinazione del valore della controversia, in caso di incarichi professionali conferiti agli avvocati, attraverso pratiche di predeterminazione di artificiosi criteri di determinazione del valore della controversia o dell'incarico, al fine di determinare il compenso professionale, spettante al professionista avvocato;
tale meccanismo distorto porta alla determinazione di pattuizioni solo apparentemente legittime e regolari, ma, nella realtà, determinate in deroga e in violazione ed elusione dei criteri di determinazioni del valore della controversia o dell'incarico professionale forense di cui al codice processuale civile, e, conseguentemente, in violazione dei parametri ministeriali che regolano le prestazioni professionali degli avvocati;
tali pratiche elusive, oltre a costituire un danno economico per gli avvocati, rappresentano uno svilimento professionale e si pongono in contrasto con la necessità di garantire l'adeguato decoro dell'attività professionale forense,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere l'ambito applicativo del provvedimento in oggetto e della relativa disciplina in materia di equo compenso, includendo nei casi di nullità, a tutela del professionista, anche le clausole che, in relazione all'attività professionale degli avvocati, sono volte a determinare il valore della controversia con modalità difformi da quelle del codice processuale civile.
9/338/3.
(Testo modificato nel corso della seduta)
Alifano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):conseguenza economica
grande impresa
associazione professionale