ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00155

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 110 del 17/01/2019
Abbinamenti
Atto 7/00038 abbinato in data 23/01/2019
Atto 7/00126 abbinato in data 23/01/2019
Atto 7/00129 abbinato in data 23/01/2019
Atto 7/00139 abbinato in data 23/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: PEDRAZZINI CLAUDIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 17/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/01/2019
MUGNAI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/01/2019
BARONI ANNA LISA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/01/2019
NOVELLI ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/01/2019
BAGNASCO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/01/2019
SPENA MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/01/2019
MANDELLI ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/01/2019
ROSTAN MICHELA LIBERI E UGUALI
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/01/2019
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO
BOND DARIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 23/01/2019

DISCUSSIONE IL 23/01/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/01/2019

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00155
presentato da
PEDRAZZINI Claudio
testo di
Giovedì 17 gennaio 2019, seduta n. 110

   Le Commissioni XII e XIII,

   premesso che:

    la legge n. 242 del 2 dicembre 2016, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa», ossia la cannabis sativa, ha introdotto una disciplina del comparto con lo scopo di rilanciare la relativa filiera e il settore primario. La canapa può, tra l'altro, contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e alla perdita di biodiversità, nonché fungere come coltura da rotazione;

    l'articolo 1, comma 2, della citata legge, precisa che la stessa si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53 CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

    ai sensi dell'articolo 2, comma 1, rubricato Liceità della coltivazione, la coltivazione di tali varietà è quindi consentita senza necessità di autorizzazione. Il commercio e consumo di infiorescenze a basso contenuto di d9-THC non è espressamente vietato dalla medesima legge n. 242;

    con la suddetta normativa non è più necessaria alcuna autorizzazione per la semina di varietà di canapa certificate con contenuto di Thc al massimo dello 0,2 per cento, fatto salvo l'obbligo di conservare per almeno dodici mesi i cartellini delle sementi utilizzate; la percentuale di Thc nelle piante analizzate può inoltre oscillare dallo 0,2 per cento allo 0,6 per cento senza comportare alcun problema per l'agricoltore;

    la legge n. 242 del 2016: se, da un lato, tutela la condotta dell'agricoltore che detenga piante di canapa risultate ai controlli con un contenuto di Thc superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, dall'altro, nulla dispone in merito all'eventuale destinazione d'uso delle stesse;

    da una parte, la natura della legge è solo per fini agricoli e gli stessi rivenditori lo sanno, con tanto di etichette sulle bustine nelle quali si specifica che si tratta di un prodotto non adatto alla combustione, dall'altra in questi ultimi anni si registra un boom di punti vendita di prodotti derivati;

    tra le finalità della coltivazione della canapa industriale, previste dal comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 242 del 2016, infatti non è espressamente inclusa la produzione di infiorescenze né la libera vendita al pubblico e, pertanto, la vendita dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichettatura la presenza di «cannabis» o «cannabis light» o «cannabis leggera», solleva da tempo motivi di preoccupazione;

    questi prodotti – per quanto offerti al pubblico – come vagamente riconducibili agli impieghi previsti dalla legge n. 242 del 2016 e in quanto non bisognevoli delle autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, sono venduti senza che ne sia indicata alcuna modalità di utilizzo o di assunzione;

    la legge, se da un lato infatti individua alcune destinazioni d'uso, quali alimenti e cosmetici, semi-lavorati per applicazioni industriali, prodotti per la bio-edilizia, e altro, dall'altra non dice nulla circa la possibilità di commercializzare le infiorescenze per uso ricreativo, consentendo in tal modo a molte rivendite, di commercializzare le infiorescenze ottenute;

    in pratica, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 242 del 2016, in Italia diverse aziende si sono proposte sul mercato con prodotti a base di «cannabis» con percentuali del principio attivo psicotropo d9-THC tali da rendere il prodotto commerciale «legale», ritenendo che la liceità della coltivazione di questo tipo di prodotto ne comportasse ipso facto la libera vendita sul mercato;

    si tratta di un fenomeno ormai diffusissimo in ogni parte d'Italia, che ha inevitabilmente creato non pochi problemi per gli operatori a vario titolo coinvolti nell'azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti (forze di polizia, autorità giudiziaria, tecnici di laboratorio), improvvisamente trovatisi a fronteggiare la presenza sul mercato di un prodotto apparentemente identico allo stupefacente ma – per la prima volta – posto in vendita in regolari esercizi commerciali;

    in più di un anno sono stati aperti circa 1.000 negozi (online o in luoghi fisici) in tutto il Paese con un giro di affari in costante crescita, ed è quanto mai urgente e necessario fare chiarezza e prevedere degli opportuni paletti alla commercializzazione. Si ricorda che nel 2018 la coltivazione di canapa, dalla Puglia al Piemonte, dal Veneto alla Basilicata, ma anche in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna. Dal 2013 al 2018 sono aumentati di dieci volte i terreni coltivati a cannabis sativa;

    la vendita di derivati e infiorescenze di Cannabis sativa L. sta crescendo in modo esponenziale, avvalendosi di una «apparente zona franca» in cui il commercio e consumo di infiorescenze a basso contenuto di d9-THC non è testualmente vietato dalla legge n. 242 del 2016;

    peraltro, un'aumentata presenza di cannabis legale e la difficoltà di distinguerla da analoga sostanza avente effetto stupefacente perché con Thc superiore allo 0,6 per cento (e dunque illegale) sta comportando numerose difficoltà per la polizia giudiziaria operante che, a fronte di un reperto di dubbia liceità, è costretta a procedere al sequestro, al fine di effettuare le analisi tecniche necessarie a stabilire se si tratti di sostanza detenuta lecitamente o illecitamente;

    riguardo al proliferare dei cosiddetti «cannabis shop» che vendono prodotti cosiddetti light, il farmacologo Silvio Garattini, aveva evidenziato come «questa vendita libera dà l'idea che questa droga possa circolare tranquillamente, ma il limite del Thc fissato dalla legge non esclude affatto che ci possano essere effetti psicotropi: anche con un Thc molto basso bastano due o tre spinelli per “sballare”, specie per i più giovani con il cervello in fase di sviluppo. Secondo me bisogna intervenire e regolamentare il fenomeno»;

    il 19 febbraio 2018, il segretariato generale del Ministero della salute, ha chiesto al Consiglio superiore di sanità un parere sulla commercializzazione di prodotti contenenti Thc, al fine di stabilire se si tratti di prodotti pericolosi per la salute umana dei quali va impedita la vendita o se essi possano essere immessi in commercio e a quali condizioni;

    la V Sezione del Consiglio superiore di sanità (CSS), ai fini dell'espressione del suddetto parere, ha tra l'altro acquisito ulteriori elementi e indicazioni utili dall'Agenzia del farmaco (Aifa) e della direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, circa la necessità che i prodotti contenenti cannabidiolo siano autorizzati all'immissione in commercio (Aic) da parte dell'Aifa ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 219 del 2006, e circa la regolarità e la sicurezza dei prodotti risultati contenere il d9-THC superiore allo 0,2 per cento, ovvero se gli stessi prodotti debbano o meno essere assoggettati al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990);

    il 10 aprile 2018, nel parere conclusivo formulato dal Consiglio superiore di sanità, si raccomanda la necessità «che siano attivate, nell'interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita dei prodotti» contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa. Questo perché il limite di Thc previsto dalla legge (0,2-0,6 per cento) «non è trascurabile», e gli effetti psicotropi possono comunque prodursi, magari aumentando le dosi. Peraltro con un consumo «al di fuori di ogni possibilità di monitoraggio e controllo della quantità effettivamente assunta e quindi degli effetti psicotropi che possa produrre». Insomma, non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa;

    nel parere si rileva, inoltre, come tra le finalità della coltivazione della canapa industriale, previste al comma 2, dell'articolo 2, della legge n. 242 del 2016 non è inclusa la produzione di infiorescenze né la libera vendita al pubblico. Inoltre, la vendita e il consumo di tali preparati avvengono con modalità che non permettono di escludere un'assunzione in quantità significative da un punto di vista psicotropo e stupefacente, dei principi attivi e in particolare di Thc;

    il Consiglio superiore di sanità ricorda che nei prodotti in vendita al pubblico non dovrebbero essere presenti sostanze stupefacenti o psicotrope tabellate, quali il d9-THC;

    non è stato valutato il rischio connesso al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni (età, presenza di patologie concomitanti, stato di gravidanza/allattamento, interazioni con farmaci, effetti sullo stato di attenzione e altro) così da evitare che l'assunzione inconsapevolmente percepita come «sicura» e «priva di effetti collaterali» si traduca in un danno per se stessi o per altri (feto, guida in stato di alterazione). Peraltro, dalla documentazione disponibile emerge che la farmacocinetica di Thc è estremamente variabile da individuo a individuo e a seconda della via di somministrazione;

    il 22 giugno 2018, la Ministra della salute, Giulia Grillo, in un'intervista a La Stampa, a fronte del citato parere del Consiglio superiore di sanità, dichiarava con una certa superficialità: «Il Css è un organo consultivo, chi decide è il governo. Non c'è emergenza o prova di nocività che giustifichi le chiusure»,

impegnano il Governo:

   a predisporre le opportune iniziative normative volte a vietare la vendita di prodotti contenenti infiorescenze di canapa anche in presenza di limiti di principio attivo psicotropo d9-THC consentiti dalla legge, come peraltro raccomandato dallo stesso Consiglio superiore di sanità nel suo parere del 10 aprile 2018;

   ad adottare iniziative volte a riconoscere, quali prodotti contenenti sostanze stupefacenti, quelli derivati dalla canapa industriale a base di infiorescenze;

   a prevedere, nelle more delle iniziative normative volte a escludere la vendita di prodotti contenenti infiorescenze di canapa, opportune e mirate iniziative finalizzate ad agevolare le attività di ispezione e di controllo nei confronti del rivenditore al dettaglio, al fine di escludere la vendita di prodotti contenenti sostanza stupefacente penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;

   ad adottare tutte le iniziative utili a sostenere la produzione agricola della canapa coltivata per la produzione di fibre, e utilizzata per scopi industriali, escludendo i prodotti a base di infiorescenze fresche ed essiccate per scopo floreale o erboristico;

   a incrementare le risorse previste dall'articolo 6 della legge n. 242 del 2016, e destinate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo a incentivare la filiera della canapa e al miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore.
(7-00155) «Pedrazzini, Nevi, Mugnai, Anna Lisa Baroni, Novelli, Bagnasco, Spena, Mandelli».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

stupefacente

sostanza psicotropa

sicurezza del prodotto