ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00143

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 104 del 28/12/2018
Abbinamenti
Atto 7/00064 abbinato in data 09/01/2019
Atto 7/00082 abbinato in data 09/01/2019
Atto 7/00123 abbinato in data 09/01/2019
Atto 7/00153 abbinato in data 23/01/2019
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00014
Firmatari
Primo firmatario: NEVI RAFFAELE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/12/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
29/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/01/2019
NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
ILLUSTRAZIONE 23/01/2019
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/01/2019
CASSESE GIANPAOLO MOVIMENTO 5 STELLE
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO
GADDA MARIA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 23/01/2019
PESCE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E TURISMO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/01/2019
GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO
NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 29/01/2019
MANZATO FRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E TURISMO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 29/01/2019
GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER
CASSESE GIANPAOLO MOVIMENTO 5 STELLE
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO
NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA
FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 09/01/2019

DISCUSSIONE IL 09/01/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/01/2019

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 23/01/2019

DISCUSSIONE IL 23/01/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/01/2019

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/01/2019

ACCOLTO IL 29/01/2019

PARERE GOVERNO IL 29/01/2019

DISCUSSIONE IL 29/01/2019

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 29/01/2019

CONCLUSO IL 29/01/2019

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00143
presentato da
NEVI Raffaele
testo di
Venerdì 28 dicembre 2018, seduta n. 104

   La XIII Commissione,

   premesso che:

    in Italia si consumano ogni anno oltre 13 miliardi di uova di gallina circa 216 pro capite, delle quali 140 direttamente mentre le restanti sotto forma di pasta, dolci ed altre preparazioni alimentari. L'Italia è pressoché autosufficiente per la produzione di uova, tuttavia il comparto soffre la concorrenza di Paesi terzi dell'Unione europea ed extra Unione europea, che usufruiscono di minori costi aziendali e dispongono di regole di allevamento e di controllo sanitario meno rigide rispetto a quelle praticate in Italia;

    a tutela dei consumatori, le uova di gallina hanno un sistema di etichettatura obbligatorio a livello europeo, stampigliato sul guscio, che consente di distinguere provenienza, metodo di allevamento (0 per biologico, 1 all'aperto, 2 a terra, 3 nelle gabbie), lo Stato in cui è stato deposto (esempio IT), codice Istat del comune, sigla della provincia e codice distintivo dell'allevatore. A queste informazioni si aggiungono quelle relative alle differenti categorie (A e B a seconda che siano per il consumo umano o per quello industriale) per indicare livello qualitativo, freschezza e peso;

    il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 contiene le modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 e n. 598/2008 della Commissione, nonché del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267;

    tale decreto prevede una serie di obblighi e di deroghe;

    in particolare:

     si esonerano gli operatori dagli obblighi di stampigliature qualora le uova siano consegnate dal sito di produzione direttamente alla sgusciatura;

     si esonerano dall'obbligo di stampigliare le uova per uso industriale (categoria B) qualora queste siano commercializzate esclusivamente sul territorio dello Stato membro;

     si esonerano dall'obbligo di timbratura e classificazione le uova vendute direttamente al consumatore finale nel luogo di produzione o vendute in un mercato pubblico locale. In tale ambito si esonerano i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole dall'apporre anche il codice del produttore;

     non possono essere movimentate fra uno Stato membro e l'altro uova da consumo che non rechino il codice del produttore stampigliato sul guscio;

     gli ovoprodotti provenienti dall'estero, al momento vengono dichiarati prodotti nella Unione europea oppure extra Unione europea;

    il citato decreto 11 dicembre 2009 prevede il «vincolo sanitario»: il complesso delle misure disposte degli organi sanitari competenti al fine di impedire che la merce subisca destinazioni o utilizzazioni diverse da quelle imposte dagli stessi;

    ai sensi dell'allegato XIV, sezione A. III 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le uova della categoria A o «uova fresche» sono marchiate con il codice del produttore, le uova della categoria B commercializzate sul territorio italiano sono esonerate dall'obbligo di marchiatura come previsto dall'allegato XIV, sezione III, punto 1) del medesimo regolamento. Qualora le uova siano consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare, gli operatori sono esentati dagli obblighi di marchiatura delle uova previsti dall'allegato XIV, parte A, sezione III, punto 1) e dall'allegato XIV, parte A, sezione IV, punto 3) del regolamento (CE) n. 1234/2007;

    nel caso di imprese che, nello stesso luogo, dispongono di centro di imballaggio e di centro di sgusciatura, le uova di cui al presente articolo sono stoccate e lavorate in linee di produzione fisicamente separate da quelle destinate al confezionamento per il consumo diretto. I centri d'imballaggio che intendono lavorare in esclusiva per l'industria alimentare e non alimentare possono derogare dall'obbligo del possesso delle attrezzature necessarie per la classificazione delle uova in categorie di peso e per la marchiatura delle stesse;

    gli imballaggi delle uova della categoria A e della categoria B devono presentare sulla superficie esterna, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 589/2009, il codice identificativo del centro d'imballaggio;

    le uova industriali, inadatte al consumo umano, debbono essere commercializzate in imballaggi contraddistinti da una fascetta o etichetta di colore rosso che reca i riferimenti di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 589/2008, riportata in allegato II;

    quanto al codice distintivo del produttore, il citato decreto 11 dicembre 2009 all'articolo 11, comma 7, prevede che la timbratura delle uova con il codice del produttore deve essere effettuata presso l'azienda di produzione ovvero presso il primo centro d'imballaggio che riceve le uova. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 589/2008, qualora le uova siano consegnate da un produttore ad un centro d'imballaggio, o ad una industria non alimentare situata in un altro Stato membro o ad un raccoglitore che intenda consegnarle in un altro Stato membro, sono contrassegnate col numero distintivo del produttore prima di lasciare il luogo di produzione. I raccoglitori, i centri d'imballaggio o le industrie non alimentari localizzati in Italia possono ricevere da un sito di produzione, da un raccoglitore o da un centro d'imballaggio situato in un altro Stato membro, esclusivamente uova marchiate nel Paese d'origine con il codice del produttore;

    sulle uova e sugli imballaggi è possibile apporre direttamente, da parte dei soggetti interessati, diciture e/o simboli relativi all'origine delle uova purché tale origine sia rilevabile dal codice distintivo del produttore; in tal caso, i produttori ed i centri d'imballaggio interessati sono tenuti a darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo tramite l'ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) competente per territorio. L'Icqrf effettua i controlli a sondaggio e sulla base di un'analisi del rischio, in conformità ai principi ed ai criteri stabili dal regolamento (CE) n. 589/2008 e dal regolamento (CE) n. 882/2004;

    l'Italia e al vertice dei Paesi europei per la produzione di uova, con oltre 1.800 aziende iscritte nel Registro nazionale degli stabilimenti produttori di uova da cova e pulcini, concentrate soprattutto in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, con 750 centri di imballaggio autorizzati, migliaia di occupati e un volume d'affari annuo di 1,3 miliardi di euro;

    al fine di tutelare la produzione avicola nazionale e di migliorare la qualità delle informazioni al consumatore, le associazioni agricole richiedono di scrivere chiaramente, anche sulle confezioni e sui cartoni, il luogo di produzione, in particolare se questo è in Italia e ogni altra possibile informazione. Inoltre, richiedono l'obbligo di marchiatura di tutte le uova presso il sito di produzione, anche di quelle destinate alla trasformazione alimentare e maggiori controlli sanitari, in particolare sul prodotto extra Unione europea,

impegna il Governo:

   in ottemperanza alla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 (COM(2015) 204 final) sull'indicazione obbligatoria del Paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, ad assumere iniziative per prevedere che sulle confezioni e sui cartoni delle uova sia indicato il luogo di produzione, il Paese di origine e ogni altra possibile informazione;

   ad assumere iniziative volte a garantire il rispetto del comma 7 dell'articolo 11 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 in modo da escludere l'ingresso in Italia dei Paesi dell'Unione europea ed extra Unione europea;

   ad assumere iniziative per assicurare la facoltà per i produttori italiani di timbrare le uova in allevamento, anche a loro maggior tutela, valutando la possibilità di introdurre sgravi fiscali o contributi per l'acquisto di macchinari adibiti alla timbratura, almeno per alcune tipologie di allevatori con aziende di piccola e media dimensione;

   ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a garantire la piena applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 589/2008, con particolare riguardo agli accertamenti per il mantenimento dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio.
(7-00143) «Nevi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa transnazionale

consumo alimentare

imballaggio