ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00139

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 102 del 18/12/2018
Abbinamenti
Atto 7/00038 abbinato in data 09/01/2019
Atto 7/00126 abbinato in data 09/01/2019
Atto 7/00129 abbinato in data 09/01/2019
Atto 7/00155 abbinato in data 23/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: ROSTAN MICHELA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 18/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI 18/12/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 09/01/2019
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/01/2019
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO
BOND DARIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 09/01/2019

DISCUSSIONE IL 09/01/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/01/2019

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 23/01/2019

DISCUSSIONE IL 23/01/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/01/2019

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00139
presentato da
ROSTAN Michela
testo di
Martedì 18 dicembre 2018, seduta n. 102

   Le Commissioni XII e XIII,

   premesso che:

   la legge 2 dicembre 2016, n. 242, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n. 304, è entrata in vigore dal 14 gennaio 2017 e ha rappresentato un cambiamento politico e culturale recando quindi la definizione di un intero sistema produttivo con apposita regolamentazione e le relative forme di promozione;

   l'articolo 1 della citata legge recita: «La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione»;

   l'articolo 2, in particolare, afferma che la coltivazione della canapa sativa «è consentita senza necessità di autorizzazione»;

   l'articolo 3 dispone gli obblighi ai quali l'agricoltore deve ottemperare ed in particolare stabilisce: «il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente»;

   l'articolo 4, comma 5, detta precisi limiti per il contenuto complessivo di Thc della coltivazione con primo limite allo 0,2 per cento e, comunque, entro lo 0,6 per cento per rilevazioni effettuate su piante ancora nei campi come riferimento, quindi, a «coltivazioni» e non alla materia prima fuori campo; in tale caso, l'agricoltore può procedere nella coltura, salvo che a seguito di verifiche di laboratorio il contenuto di Thc sui campioni di piante nella coltivazione risultasse superiore allo 0,6 per cento; in tale caso l'autorità giudiziaria potrebbe disporre il sequestro o la distruzione della canapa presente nel campo, ma escludendo responsabilità da parte dell'imprenditore agricolo: infatti, il comma 7 limita la facoltà di sequestro e/o distruzione delle coltivazioni di canapa soltanto su ordine dell'autorità giudiziaria e soltanto ad esito di comprovati controlli, eseguiti secondo le prescrizioni del comma 3;

   l'articolo 5 disponeva entro sei mesi la emanazione di un decreto per la definizione dei livelli massimi di residui THC ammessi negli alimenti;

   l'articolo 6 stabiliva incentivi per la filiera con un tetto massimo di 700.000 euro annui, al fine del «miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa» si prevedeva altresì che annualmente una quota poteva essere destinata a progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e processi di prima trasformazione della canapa in modo da avviare un processo di ricostruzione del patrimonio genetico nazionale, oltre che per il sostegno a processi di meccanizzazione della coltivazione e della produzione, ma ad oggi non risultano individuate risorse né per le parti di competenza del Mipaaf né per quelle relative alla legge n. 499 del 1999;

   l'articolo 7 dispone per le colture il divieto di utilizzo delle sementi auto prodotte, mentre è ammesso l'utilizzo di sementi autoprodotte, per un solo anno, per gli «enti di ricerca pubblici, le università, le agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura», stabilendo altresì che tali sementi potranno essere utilizzate solo per «piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

   l'articolo 9 della legge n. 242 del 2016 si riferisce alla tutela del consumatore demandando al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di promuovi il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa «ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) o c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»

   per quanto riguarda il sostegno alla filiera, i punti focali sono sei: a) coltivazione e trasformazione, incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; b) sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; c) produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; d) realizzazione di opere di bioingegneria; e) bonifica dei terreni; f) attività didattiche e di ricerca;

   per quanto riguarda i semi il nostro Paese dipende dall'estero; infatti, le uniche varietà italiane, la Carmagnola, la Fibranova e l'Eletta Campana, non riescono oggi a sostenere la filiera nazionale, tanto che la richiesta degli operatori è di creare un polo sementiero italiano, opportunamente controllato;

   i farmaci cannabinoidi sono importabili in Italia dal 2007; la prescrizione è stata estesa alla terapia del dolore, e la produzione nazionale, avviata nello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze nel 2015, è insufficiente, come ha ammesso il ministro della salute, per i malati in trattamento (aumentati del 206 per cento nel solo Piemonte tra 2016 e 2017) ai quali oggi 16 regioni garantiscono la rimborsabilità dei farmaci da parte del servizio sanitario nazionale. Nei primi mesi del 2018 la quasi totale assenza di produzione e importazione ha causato l'impossibilità di approvvigionamento delle farmacie galeniche per periodi prolungati, rendendo irreperibile il farmaco ai pazienti e comportando in molti casi l'interruzione del piano terapeutico;

   lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per affrontare l'insufficienza della produzione dei farmaci cannabinoidi è stato autorizzato a importare materia prima, e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha chiesto all'Olanda 700 chili d'infiorescenze nel 2018, con una spesa di 4,2 milioni di euro, una spesa ingiustificata tenuto conto che si sarebbe potuta aumentare la produzione nazionale a costi dimezzati attraverso partnership pubblico-privato o pubblico-pubblico, che avrebbero potuto avere una ricaduta occupazionale positiva;

   i farmaci a base di cannabis in Italia sono sempre più richiesti, e vengono utilizzati – legalmente – come anti-dolorifici e antinfiammatori in diverse patologie quali Sla, sclerosi multipla, cancro e per stimolare l'appetito nei pazienti affetti da Aids, nonché in diverse patologie infantili. In altri Paesi vengono utilizzati anche contro il morbo di Parkinson;

   la legge n. 242 del 2016 ha previsto, anche se in via di principio, la tutela del made in Italy a tutela del consumatore, ma in tale contesto si ravvisa la necessità che siano promossi disciplinari, coinvolgendo i produttori, per le singole produzioni della canapa industriale, in modo da adottare un marchio di qualità rilasciato agli operatori, così come è, altresì, necessario assicurare la tracciabilità e la qualità delle coltivazioni dei prodotti a tutela e garanzia dei consumatori e del made in Italy;

   il 20 giugno 2018 il tavolo tecnico ha definito il disciplinare di produzione di infiorescenza di cannabis saliva light in Italia, che sarebbe necessario adottare in tempi brevi;

   il Consiglio superiore di sanità in un parere al Ministro della salute non ha escluso la potenziale pericolosità per la salute umana derivante dalla vendita di prodotti contenenti infiorescenze di canapa a basso contenuto di THC;

   a rendere ancora più problematica la questione è intervenuta la circolare del Ministero dell'interno del 31 luglio 2018 con la quale si autorizzano le forze di polizia a trattare in qualità di sostanza stupefacente la cannabis light con una concentrazione superiore allo 0,5 per cento considerando quindi come stupefacente la canapa con una concentrazione inferiore allo 0,6 per cento fissato dalla legge 242 del 2016 nelle coltivazioni,

impegnano il Governo:

   ad assumere iniziative per definire, anche tenuto conto delle criticità emerse con la circolare del Ministero dell'interno del 31 luglio 2018, un limite di concentrazione di THC che sia coerente con la legge n. 242 del 2016, evitando così che i commercianti siano passibili di vendita di sostanze stupefacenti;

   ad adottare le iniziative di competenza per procedere nell'assegnazione delle risorse recate dalla legge n. 242 del 2016 e per individuare ulteriori risorse;

   ad istituire un tavolo di confronto con la partecipazione delle associazioni imprenditoriali e commerciali al fine di definire, entro un determinato periodo, la commercializzazione delle infiorescenze di cannabis sativa light, in ottemperanza di quanto stabilito ed indicato dalla legge n. 242 del 2016;

   ad adottare iniziative per accertare, stante il parere del Consiglio superiore di sanità, in maniera chiara e scientifica l'eventuale pericolosità per la salute umana derivante dalla vendita di prodotti contenenti infiorescenze di canapa a basso contenuto di Thc, evitando così il permanere di supposti potenziali pericoli comunque mai accertati, anche procedendo alla emanazione da parte del Ministero della salute del decreto di cui all'articolo 5 della legge n. 242 del 2016;

   ad adottare le iniziative di competenza per dare seguito e rilevanza generale, in tempi brevi, «Disciplinare di produzione di infiorescenza di cannabis sativa light in Italia» approvato il 20 giugno 2018 dal Tavolo tecnico.
(7-00139) «Rostan, Fornaro».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

prodotto farmaceutico

industria chimica