ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00020

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 21 del 04/07/2018
Abbinamenti
Atto 7/00136 abbinato in data 10/01/2019
Atto 7/00137 abbinato in data 10/01/2019
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00010
Firmatari
Primo firmatario: BENAMATI GIANLUCA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/07/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 03/07/2018
BONOMO FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 03/07/2018
MOR MATTIA PARTITO DEMOCRATICO 03/07/2018
NARDI MARTINA PARTITO DEMOCRATICO 03/07/2018
NOJA LISA PARTITO DEMOCRATICO 03/07/2018


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Stato iter:
16/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/09/2018
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 27/09/2018
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER
MASI ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 05/12/2018
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER
BARELLI PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
CARABETTA LUCA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 10/01/2019
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 10/01/2019
CRIPPA DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 10/01/2019
VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
ANDREUZZA GIORGIA LEGA - SALVINI PREMIER
SQUERI LUCA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
BERSANI PIER LUIGI LIBERI E UGUALI
 
ILLUSTRAZIONE 16/01/2019
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 16/01/2019
BARELLI PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
INTERVENTO GOVERNO 16/01/2019
CRIPPA DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
PARERE GOVERNO 16/01/2019
CRIPPA DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/09/2018

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/09/2018

DISCUSSIONE IL 05/12/2018

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 05/12/2018

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 10/01/2019

DISCUSSIONE IL 10/01/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 10/01/2019

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 16/01/2019

DISCUSSIONE IL 16/01/2019

ACCOLTO IL 16/01/2019

PARERE GOVERNO IL 16/01/2019

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 16/01/2019

CONCLUSO IL 16/01/2019

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00020
presentato da
BENAMATI Gianluca
testo di
Mercoledì 4 luglio 2018, seduta n. 21

   La X Commissione,

   premesso che:

    nelle bollette dell'energia elettrica, oltre alle voci relative ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, sono presenti altre componenti tariffarie, gli oneri generali di sistema, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il cui gettito – di natura parafiscale – è destinato alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico;

    la disciplina dell'imposizione e dell'esazione degli oneri generali del sistema elettrico, e la gestione del gettito derivante è definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Arera (Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente), ai sensi della legge istitutiva, la legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni;

    al fine di assicurare il gettito necessario alla corresponsione degli incentivi e alle altre finalità di interesse generale previste dalla legge, l'Autorità ha stabilito che la riscossione degli oneri generali di sistema, in quanto maggiorazioni dei corrispettivi del servizio di trasporto di energia elettrica, segua la stessa filiera di distribuzione e vendita dell'energia elettrica: i clienti finali pagano gli oneri generali – insieme alle altre voci che compongono la bolletta – ai venditori, i quali li pagano a loro volta, con le fatture del servizio di trasporto ai distributori, che quindi li versano su appositi conti istituiti, per le varie componenti, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), ovvero direttamente al Gestore dei servizi energetici (Gse) nel caso della componente destinata al sostegno delle fonti rinnovabili;

    l'Autorità ha stabilito altresì che su ciascun soggetto coinvolto nella filiera gravi l'eventuale rischio legato alla morosità della propria controparte del rapporto contrattuale, essendo obbligato a versare gli oneri generali, indipendentemente dal loro effettivo incasso;

    per omogeneizzare le garanzie contrattuali e le tempistiche di fatturazione tra i diversi soggetti della filiera, alla luce della loro pluralità, l'Autorità ha inoltre adottato la disciplina del codice di rete (delibera 4 giugno 2015 268/2015/R/EEL), ponendo in capo ai venditori la prestazione di garanzie finanziarie in favore delle imprese distributrici anche a copertura degli oneri generali di sistema;

    alcuni venditori (Gala S.p.A., Green Network S.p.A., Esperia S.p.A.) e una loro associazione (Aiget), hanno contestato tale uniformato sistema di garanzie, e in particolare la parte relativa alla riscossione degli oneri generali, rivolgendosi al giudice amministrativo;

    la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che l'Autorità non ha titolo per imporre tale sistema di garanzie alle imprese di vendita, poiché il cliente finale è l'unico soggetto tenuto a pagare gli oneri generali di sistema e il rischio di mancato incasso da parte dei clienti finali non è in capo ai venditori (si veda al proposito: Consiglio di Stato, Sezione VI, sent. 2182/2016; Tar Lombardia, Sezione II, sent. 237/2017, 238/2017, 243/2017, 244/2017; Consiglio di Stato, Sezione VI, sent. 5619/2017 e 5620/2017);

    a seguito di tali pronunce, che hanno annullato le precedenti deliberazioni, l'Autorità è nuovamente intervenuta in tema confermando, con la deliberazione 50/2018/R/EEL, l'attuale sistema in base al quale sia i venditori che i distributori continuano a essere obbligati a versare interamente gli oneri generali fatturati, indipendentemente dall'effettivo incasso dei medesimi, ma al contempo introducendo uno specifico meccanismo di reintegrazione, successiva e previa verifica, degli oneri generali di sistema versati ma non riscossi e non recuperabili da parte dei distributori, che abbiano risolto per inadempimento il contratto di trasporto stipulato con i venditori;

    successivamente, con il documento per la consultazione 52/2018/R/EEL, l'Autorità ha definito i propri orientamenti in merito al meccanismo di riconoscimento degli oneri di sistema non riscossi e altrimenti non recuperabili, anche nei confronti dei venditori che risultino aver regolarmente versato ai distributori e non riscosso dai clienti finali;

    anche questi due provvedimenti dell'Autorità sono stati recentemente impugnati davanti al giudice amministrativo da parte delle associazioni per la difesa dei consumatori;

    tale sistema di socializzazione degli oneri, mirante a garantire il gettito degli oneri di sistema da assicurare per legge, di fatto comporta che tutti i clienti finali debbano contribuire alla copertura della quota non incassata, a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti (bassa tensione, media tensione, alta e altissima tensione);

    l'impatto della socializzazione degli oneri non pagati dai clienti morosi sulle bollette elettriche dei clienti domestici, secondo le prime valutazioni fornite dalla stessa Autorità, e riferite al solo meccanismo di cui alla deliberazione 50/2018/R/EEL (si veda la nota del 27 febbraio 2018), sarebbe pari a circa 2 euro annui, stimando la quota di oneri non riscossi a circa il 2 per cento dell'ammontare complessivo degli oneri generali di sistema, attualmente pari a circa 14 miliardi di euro;

    al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, l'articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali;

    l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali rappresenta un utile strumento per prevenire il verificarsi di nuovi episodi di condotte opportunistiche e scorrette, dal momento che l'inclusione e la permanenza di un soggetto nello stesso sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali;

    il Consiglio di Stato ha espresso parere il 7 giugno 2018 sullo schema di decreto predisposto dal Ministro dello sviluppo economico pro tempore con cui sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nel citato Elenco; tuttavia, ad oggi, esso non risulta essere pubblicato,

impegna il Governo a:

a definire opportune iniziative normative d'urgenza volte a definire un sistema efficace di garanzia e tutela dei clienti finali sugli oneri generali di sistema e di recupero degli oneri non riscossi, anche potenziando gli strumenti sanzionatori e di controllo sui comportamenti opportunistici, al fine di evitare il riversamento diretto degli oneri generali a carico dei clienti finali, e in particolare di quelli domestici.
(7-00020) «Benamati, Moretto, Bonomo, Mor, Nardi, Noja».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

distribuzione d'energia

energia elettrica

energia rinnovabile