ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01251

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 110 del 17/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: POLVERINI RENATA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 17/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/01/2019
FATUZZO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/01/2019
ZANGRILLO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/01/2019
Stato iter:
24/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/01/2019
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 24/01/2019
Resoconto POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/01/2019

DISCUSSIONE IL 24/01/2019

SVOLTO IL 24/01/2019

CONCLUSO IL 24/01/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01251
presentato da
POLVERINI Renata
testo di
Giovedì 17 gennaio 2019, seduta n. 110

   POLVERINI, GIACOMONI, FATUZZO e ZANGRILLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 recante norme in materia di leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, è stata prevista la dispensa dal servizio di leva in occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, sono fissati;

   la disposizione abrogata successivamente solo in occasione della riforma del servizio di leva militare con l'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, ha comunque interessato numerosi giovani in particolar modo nelle classi di età tra il ’50 e il ’60 che, pur essendo giudicati abili al servizio militare obbligatorio, dopo più di un anno dalla data presunta per la chiamata, sono stati congedati proprio ai sensi del richiamato articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964;

   in tal modo sono stati costretti a rimanere a disposizione dello Stato, e delle sue Forze armate, per almeno 12 mesi, poiché in sovrannumero con la conseguenza di una impossibilità sostanziale di accedere regolarmente al mondo del lavoro, in considerazione del fatto che nel periodo di attesa non risultavano né esentati dal servizio di leva né congedati;

   quei giovani di allora, oggi ormai prossimi alla pensione, in virtù del peggioramento dei requisiti pensionistici di cui alla cosiddetta legge Fornero, e in assenza di interventi migliorativi da parte dell'attuale Governo, si trovano attualmente con un «buco» contributivo di almeno dodici mesi contro la propria volontà e privati della possibilità di versarli volontariamente, come segnalato dalla stessa Inps ai diretti interessati;

   si tratta di fatto di un ulteriore caso di ingiustizia sociale che colpisce chi ha lavorato e costantemente versato i necessari contributi per la pensione e che invece si trovano ostaggi del lavoro, nonostante l'età anagrafica avanzata;

   la legge recante il bilancio di previsione per l'anno 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, n. 145 del 2018, reca disposizioni volte a istituire il fondo per gli interventi in materia pensionistica; alla luce delle affermazioni rilasciate dai suoi stessi esponenti, il Governo sarebbe in procinto di adottare un decreto-legge recante le disposizioni in materia previdenziale a valere sulle risorse del richiamato fondo –:

   quali iniziative urgenti, anche di natura normativa, il Ministro interrogato intenda assumere per tutelare il diritto alla pensione dei soggetti di cui in premessa, riconoscendo loro i periodi contributivi non riconosciuti in attesa di essere chiamati alla leva obbligatoria.
(5-01251)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 24 gennaio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-01251

  L'onorevole interrogante invita il Governo ad assumere iniziative finalizzate alla tutela del diritto alla pensione dei soggetti, nati negli anni ‘50 e ’60, che sono stati congedati per eccedenza rispetto al fabbisogno delle Forze Armate, riconoscendo loro, anche mediante l'effettuazione di versamenti su base volontaria, una copertura contributiva relativamente ai periodi in cui sono rimasti in attesa di essere chiamati alla leva obbligatoria o di essere dispensati dalla medesima.
  A riguardo si rappresenta in primo luogo che l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, di approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, prevede, quale condizione per la computabilità dei periodi resi al servizio dello Stato, che gli stessi siano stati effettivamente prestati.
  Il soddisfacimento dell'obbligo di leva è condizione prevista dalle norme di settore per il riconoscimento ai fini pensionistici della contribuzione cosiddetta figurativa.
  Inoltre, occorre considerare che l'atto di dispensa dagli obblighi di leva rientra nel novero dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari che, a seguito di valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione, consentono di esercitare un'attività o di compiere un determinato atto in deroga ad un divieto di legge ovvero esonerano dall'adempimento di un obbligo stabilito dalla legge.
  Ciò premesso, si evince che nella fattispecie in esame si poteva disporre del periodo temporale antecedente alla dispensa anche per la prestazione di attività lavorativa.
  In ordine, poi, alla possibilità per coloro che sono stati dispensati dal servizio obbligatorio di leva di effettuare il versamento dei contributi volontari, la normativa vigente in materia prevede che il lavoratore, dipendente o autonomo o iscritto alla Gestione separata di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 335 del 1995, che ha cessato o interrotto l'attività lavorativa può accedere al versamento volontario dei contributi per perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione.
  L'autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa anche se il rapporto di lavoro non è cessato in una serie di ipotesi tassativamente disciplinate, come ad esempio l'aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, l'interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare.
  Per ottenere l'autorizzazione il lavoratore deve dimostrare di essere in possesso di almeno 5 anni di contributi indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati o di almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda ed in ogni caso i versamenti volontari possono riguardare esclusivamente periodi successivi all'autorizzazione ed eventualmente il semestre precedente alla data della domanda.
  Alla luce del quadro normativo sopra delineato non è, pertanto, configurabile un'estensione della disciplina alla fattispecie in esame.
  Infine, come è noto, la legge di bilancio per l'anno 2019 ha istituito il Fondo per la revisione del sistema pensionistico, la cui dotazione, prevista sino al 2024, ha la finalità di consentire il pensionamento anticipato dei lavoratori in possesso dei requisiti che sono stati fissati con il decreto-legge approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2019.
  L'Esecutivo in carica sta concentrando tutte le proprie energie per mettere a disposizione del Paese quelle misure che siamo certi creeranno un impatto positivo sulla crescita, sui consumi, sull'occupazione e salvaguarderanno anche i diritti di coloro che aspirano al raggiungimento del diritto a pensione.
  Il Governo non è inerte e saprà ascoltare le richieste del personale interessato dalla questione in esame, riservandosi di effettuare un approfondimento della questione, tenendo anche conto dei relativi oneri finanziari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

servizio nazionale di leva

assunzione

pensionato