ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00396

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 42 del 11/09/2018
Firmatari
Primo firmatario: MANDELLI ANDREA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 11/09/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BIGNAMI GALEAZZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/09/2018
BENIGNI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/09/2018
GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/09/2018
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/09/2018
D'ETTORE FELICE MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/09/2018
ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/09/2018
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/09/2018
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/09/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/09/2018
Stato iter:
20/09/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/09/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 20/09/2018
Resoconto BIGNAMI GALEAZZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/09/2018

DISCUSSIONE IL 20/09/2018

SVOLTO IL 20/09/2018

CONCLUSO IL 20/09/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00396
presentato da
MANDELLI Andrea
testo di
Martedì 11 settembre 2018, seduta n. 42

   MANDELLI, BIGNAMI, BENIGNI, GIACOMONI, MARTINO, D'ETTORE, ANGELUCCI, BARATTO e CATTANEO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre, al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti;

   la normativa stabilisce con chiarezza che il termine per l'invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre 2018 scade il 30 settembre, con slittamento al 1° ottobre 2018 in quanto festivo;

   ciò nonostante, l'Agenzia delle entrate, nello scadenzario fiscale relativo al mese di settembre, non tenendo conto degli effetti della legge di bilancio 2018, indica quale scadenza per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre dell'anno quella originariamente prevista del 16 settembre, con slittamento al giorno 17 poiché festivo, richiamando il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, n. 58793;

   la mancanza di coerenza tra le disposizioni normative e il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate determina un'incertezza interpretativa già sollevata più volte dai professionisti del settore –:

   se il Governo sia consapevole di questa presa di posizione dell'Agenzia delle entrate che contravviene alla precisa volontà del legislatore di semplificare la macchina burocratica, ovvero, laddove si dovesse accertare un mero errore materiale dell'Agenzia delle entrate, se si intenda intervenire con urgenza – e comunque prima del 16 settembre – al fine di dirimere la questione in maniera definitiva.
(5-00396)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 settembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00396

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti sollecitano un chiarimento urgente in merito alla scadenza per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al 2o trimestre 2018. Sussiste, infatti, incertezza tra gli operatori del settore circa il termine ultimo entro cui tale adempimento deve essere assolto: se entro il prossimo 17 settembre 2018 (termine prorogato in quanto il 16 settembre è domenica) oppure entro il 1o ottobre 2018 (termine prorogato in quanto il 30 settembre è domenica).
  Al riguardo, sentiti gli uffici dell'Agenzia delle entrate, si fa presente quanto segue.
  L'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 stabilisce che le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva sono trasmesse «negli stessi termini» fissati dal precedente articolo 21 per le comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute.
  Il citato articolo 21, nella versione attualmente vigente, stabilisce che «La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre».
  Inoltre, l'articolo 1, comma 932, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), dispone che: «Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 [...], il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre [...]».
  Tale ultima disposizione, senza modificare direttamente l'articolo 21 del decreto-legge n. 78, stabilisce che il termine ordinario del 16 settembre, previsto per la comunicazione dei dati relativi al 2o trimestre, è temporaneamente fissato al 30 settembre, «al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti».
  Proprio la finalità espressa dal legislatore (evitare la sovrapposizione di adempimenti), lascia intendere che la disposizione si riferisca unicamente alla comunicazione dei dati delle fatture, prevista dall'articolo 21, e non anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis. Diversamente, infatti, si verificherebbe di nuovo quella sovrapposizione di adempimenti in uno stesso giorno (30 settembre anziché 16 settembre) che la norma vuole invece esplicitamente scongiurare.
  Si evidenzia, infine, che la volontà di non riferire la proroga anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sembra risultare anche dai lavori parlamentari e dai documenti prodotti dai servizi studi e bilancio del Senato e della Camera, che nel commentare il citato comma 932 della legge di bilancio richiamano solamente la comunicazione dei dati delle fatture (vedi allegato).
  Per le motivazioni sopra esposte, nello scadenzario pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è indicato, quale termine per trasmettere la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, la data del 17 settembre 2018.
  Relativamente agli aspetti di natura finanziaria si segnala che, per conseguire gli obiettivi di gettito previsti in relazione alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al 2o trimestre 2018, è necessario che l'intero «ciclo» di lavorazione (elaborazioni delle comunicazioni pervenute, messa a disposizione delle lettere di invito all'adempimento spontaneo, previsione di un congruo termine per il ravvedimento, predisposizione e invio delle comunicazioni di irregolarità in tempo utile affinché il termine di 30 giorni per il pagamento ricada entro il 2018) si chiuda entro il 2018.
  Un eventuale slittamento del termine di presentazione della comunicazione della liquidazione periodica di 15 giorni (dal 16 al 30 settembre) comporterebbe il rischio di non incamerare il gettito previsto nella relazione tecnica di accompagnamento al Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 193 del 2016 (1,4 mld di euro per il 2018).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA