ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00394

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 42 del 11/09/2018
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/09/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 11/09/2018
DEL BARBA MAURO PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/09/2018
Stato iter:
20/09/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/09/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 20/09/2018
Resoconto DEL BARBA MAURO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/09/2018

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 19/09/2018

DISCUSSIONE IL 20/09/2018

SVOLTO IL 20/09/2018

CONCLUSO IL 20/09/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00394
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo presentato
Martedì 11 settembre 2018
modificato
Mercoledì 19 settembre 2018, seduta n. 47

   FRAGOMELI, FREGOLENT, DEL BARBA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nell'ultimo decennio il servizio idrico integrato è stato oggetto di profondi mutamenti normativi relativi alla sua gestione, per effetto sia di interventi legislativi sia del referendum del 2011;

   a seguito della citata pronuncia popolare, che ha sancito che l'acqua è un bene pubblico, è stata abrogata la disciplina vigente nella parte in cui riconosceva nella tariffa del sistema idrico integrato la remunerazione del capitale investito secondo un tasso di rendimento prestabilito e, considerando il venir meno del quadro normativo nazionale, si è tornati alla disciplina comunitaria in tema di «servizi di interesse economico generale», con la facoltà per tutti gli enti locali di utilizzare proprie strutture per la gestione dei servizi pubblici locali, consentendo all'autorità pubblica di decidere di erogare in proprio i servizi, in un'ottica di riduzione dei costi e delle tariffe, oppure di affidarli ad altri soggetti, pubblici o privati;

   l'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nel disciplinare i casi di esenzione dal pagamento della tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche (Tosap), ne prevede tra l'altro l'esonero per occupazione da parte del comune e loro consorzi;

   dal 1993 il legislatore è più volte intervenuto sulla disciplina dei consorzi; in particolare, l'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha imposto agli enti locali la trasformazione di quelli che gestivano servizi pubblici di rilevanza industriale in società di capitali, mentre con l'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si è imposta la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, prevedendo la successione dei comuni in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto;

   la giurisprudenza (Corte di Cassazione sez. V, civ. trib. sentenza 30 maggio 2000, n. 7197) ha stabilito che le occupazioni di suolo pubblico fatte da imprese appaltatrici di lavori pubblici sono esenti dalla tassa Tosap senza alcun limite e tale esenzione spetta anche in caso di lavori privati su immobili privati finanziati dallo Stato o da enti pubblici –:

   se non ritenga utile assumere iniziative per esplicitare che l'esenzione dalla Tosap sia applicabile anche per l'occupazione di suolo pubblico da parte di società a capitale interamente pubblico che svolgono servizi pubblici per opere di manutenzione, mantenendo la società in house il carattere pubblicistico come i consorzi già esonerati dall'imposta ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
(5-00394)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 settembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00394

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga utile esplicitare che l'esenzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) sia da applicarsi anche per l'occupazione di suolo pubblico da parte di società a capitale interamente pubblico che svolgono servizi pubblici per opere di manutenzione mantenendo la società in house il carattere pubblicistico come i consorzi che risultano essere già esonerati dall'imposta ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 49 in questione prevede al comma 1, lettera a), espressamente l'esenzione dalla TOSAP «per le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi...». Risulta, così, evidente che la norma di esenzione agisce nei casi in cui l'ente locale effettui l'occupazione nel territorio di un altro ente locale, poiché solo in questo caso si realizza il presupposto impositivo della tassa di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 507 del 1993.
  Si deve ricordare che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale non è dovuta la TOSAP neanche nel caso in cui l'occupazione di spazi ed aree pubbliche avvenga da parte di un'impresa edile appaltatrice di lavori per conto o comunque nell'interesse del comune così come nei casi in cui l'occupazione sia strumentale rispetto ai lavori da eseguire trattandosi, infatti, di un'occupazione necessitata dall'esecuzione di un'opera che l'ente locale, se avesse la capacità tecnica e organizzativa, avrebbe dovuto eseguire direttamente in proprio.
  Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si ritiene che alla stessa conclusione si debba, a maggior ragione, pervenire anche nel caso di società in house dovendosi per tali intendersi quelle costituite da uno o più Enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi Enti possano essere soci, che statutariamente esplichino la propria attività prevalente in favore degli Enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli Enti pubblici sui propri uffici. Con riferimento, poi, all'individuazione dei requisiti necessari affinché una società possa essere definita in house si rinvia alla sentenza della Corte di Cassazione del 24 ottobre 2014, n. 22609, in cui si puntualizza altresì che solo se vengono rispettati i requisiti richiesti è superata l'autonomia della personalità giuridica rispetto all'Ente pubblico.
  In ultimo, si fa presente che le precisazioni sin qui delineate potrebbero essere oggetto di un apposito documento di prassi amministrativa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

concessione di servizi

esenzione fiscale

retribuzione del lavoro