ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00266

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 34 del 30/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: VIANELLO GIOVANNI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/07/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CASSESE GIANPAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 30/07/2018
Stato iter:
05/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/12/2018
Resoconto VALENTE SIMONE SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 05/12/2018
Resoconto VIANELLO GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/07/2018

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 03/08/2018

DISCUSSIONE IL 05/12/2018

SVOLTO IL 05/12/2018

CONCLUSO IL 05/12/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00266
presentato da
VIANELLO Giovanni
testo presentato
Lunedì 30 luglio 2018
modificato
Venerdì 3 agosto 2018, seduta n. 38

   VIANELLO, CASSESE. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:

   il procedimento amministrativo attivato dalla richiesta di autorizzazione integrata ambientale e accertamento di compatibilità paesaggistica, recante la modifica sostanziale della discarica III lotto linea ambiente, inquadrata in sottocategoria ex articolo 7, comma 1, lettera c), decreto ministeriale 27 settembre 2010, località Torre Caprarica Grottaglie (TA) si è concluso il 5 aprile 2018 con determina dirigenziale n. 45 recante il giudizio favorevole di compatibilità ambientale;

   si apprende, tuttavia, che il comune di Grottaglie, in sede di conferenza di servizi, avesse espresso parere negativo sul progetto, adducendo la sussistenza di difformità costruttive rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2003, con riferimento allo strato impermeabile di fondo e delle sponde. Si assume che lo strato geologico naturale di materiale argilloso con permeabilità K=1x10-9 ed altezza maggiore o uguale di 1 metro, richiesto dalla normativa, sarebbe stato sostituito con un manto bentonitico avente spessore di 7 millimetri e K=5x10-11, per cui avente caratteristiche di permeabilità molto superiori a quanto prescritto dalla norma;

   il responsabile del procedimento, invero, ha replicato all'obiezione supra riferita dal comune, riportando quanto indicato negli elaborati progettuali relativamente all'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde, e, a quanto consta all'interrogante senza effettuare alcuna valutazione tecnica ulteriore;

   risulta evidente come quella che appare all'interrogante come un'eventuale irregolarità sia tale da comportare un aumento del rischio per l'inquinamento ambientale, nonché un rischio specifico per le popolazioni interessate;

   nell'ambito della conferenza dei servizi sono stati espressi ulteriori dissensi da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (parere sfavorevole della Asl Sisp con nota 71356 del 13 maggio 2016; parere sfavorevole dell'Arpa Puglia – Dipartimento ambientale provinciale di Taranto; parere favorevole con prescrizioni da parte della regione Puglia – servizio pianificazione paesaggistica; parere negativo del comune di San Marzano; parere contrario dell'Arpa Puglia; parere non favorevole della Asl Sisp; nulla osta condizionato espresso dall'Enac; parere negativo della società Aeroporti di Puglia; parere di compatibilità con condizione dall'autorità di bacino della Puglia; parere favorevole della Sovrintendenza ai beni paesaggistici della Puglia; parere contrario alla proposta delle associazioni e/o portatori di interessi diffusi –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di evitare che si possa creare un danno ambientale, se del caso valutando di disporre anche una verifica da parte del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, al fine di verificare l'eventuale sussistenza delle difformità riferite in premessa e, al fine dell'assunzione di ogni iniziativa conseguente che garantisca la piena tutela dell'ambiente e del paesaggio nell'area sopra richiamata.
(5-00266)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 dicembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-00266

  Con riferimento alle questioni poste, si specifica che le autorizzazioni per gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti attengono alle singole Regioni, come previsto dall'articolo 196, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 152 del 2006. Peraltro, in merito al caso in questione, la Regione Puglia ha fatto presente che con legge regionale 3/2014 è stata ulteriormente delineata la delega di competente, in favore delle Province e delle Città metropolitane, per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali. Per l'installazione in esame, la Regione ha precisato, dunque, che l'Autorità competente è la Provincia di Taranto che, a tal proposito, ha infatti adottato il provvedimento di aggiornamento per modifica AIA con Determinazione Dirigenziale 45 del 5 aprile 2018.
  La Provincia ha, inoltre, provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale tutti gli atti relativi al procedimento coordinato VIA-AIA dell'impianto, tra cui, in particolare, la relazione tecnica AIA che, al paragrafo 3.6 relativo alle caratteristiche tecniche dell'impianto, e più precisamente al successivo sottoparagrafo 3.6.1, inerente l'impermeabilizzazione fondo e scarpate, riporta la stratigrafia del pacchetto di fondo della discarica. Secondo quanto previsto nella predetta relazione tecnica, il sistema di impermeabilizzazione del fondo è costituito da: uno strato di argilla dello spessore di un metro; un geocomposito bentonitico dello spessore di 7 mm; una geomembrana in HDPE dello spessore di 2 mm; un geotessile tessuto non tessuto della densità di 400 /mq; uno strato di sabbia dello spessore di 50 cm; uno strato drenante di ghiaia in cui sono allocati i collettori di adduzione del percolato, dello spessore di 50 cm e di un metro di larghezza. Dalla predetta relazione tecnica risulterebbe, dunque, che lo strato di argilla dello spessore di un metro è previsto nel sistema di impermeabilizzazione del fondo della discarica e non è stato sostituito dal manto bentonitico. Con riferimento a quest'ultimo, sempre secondo quanto previsto nella relazione tecnica AIA, lo stesso è caratterizzato da una permeabilità K<= 5x10-11 m/s viene aggiunto quale ulteriore elemento di impermeabilizzazione in quanto avente caratteristiche di impermeabilità superiori di due ordini di grandezza rispetto allo strato geologico naturale di materiale argilloso con permeabilità K<= 10-9 m/s.
  Occorre, ad ogni modo, evidenziare quanto fatto presente dall'ARPA Puglia sulla vicenda in esame. L'Agenzia ha comunicato, in particolare, di non essere intervenuta nella specifica trattazione delle difformità costruttive segnalate dal Comune di Grottaglie e di aver espresso parere negativo sulla compatibilità ambientale del progetto. L'ARPA ha segnalato, altresì, di essere intervenuta ad adiuvandum nel giudizio instaurato dai Comuni di Grottaglie, Carosino e San Marzano di San Giuseppe innanzi al TAR per la Puglia Lecce – Sezione Seconda (R.G. n. 615/2018), per l'annullamento – previa sospensione cautelare – della Determinazione Dirigenziale n. 45 del 5 aprile 2018, avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale, il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e l'accertamento di compatibilità, per la modifica sostanziale inerente l'impianto denominato III Lotto, in località Torre Caprarica Grottaglie presentato dalla Linea Ambiente S.r.l..
  In merito al predetto giudizio, si ritiene opportuno evidenziare che, all'esito della Camera di Consiglio, il Giudice amministrativo, con ordinanza del 27 giugno 2018 n. 324, «ritenuto che le esigenze dei ricorrenti sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito», ha fissato l'udienza pubblica al 28 novembre 2018.
  Nelle more della definizione del giudizio, l'ARPA ha segnalato che sta proseguendo sia con le attività ordinarie di controllo e monitoraggio sia alla predisposizione in contraddittorio del Piano di Monitoraggio e Controllo.
  Alla luce delle informazioni esposte, si è pertanto in attesa di conoscere la decisione del giudice amministrativo circa l'eventuale annullamento della Deliberazione Dirigenziale provinciale 45/2018 che ha concluso il procedimento amministrativo VIA/AIA sul progetto della discarica.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

diritto alla salute

sanita' pubblica