Legislatura: 18Seduta di annuncio: 629 del 18/01/2022
Primo firmatario: PANIZZUT MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 18/01/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BOLDI ROSSANA LEGA - SALVINI PREMIER 18/01/2022 DE MARTINI GUIDO LEGA - SALVINI PREMIER 18/01/2022 FOSCOLO SARA LEGA - SALVINI PREMIER 18/01/2022 LAZZARINI ARIANNA LEGA - SALVINI PREMIER 18/01/2022 PAOLIN GIUSEPPE LEGA - SALVINI PREMIER 18/01/2022 SUTTO MAURO LEGA - SALVINI PREMIER 18/01/2022 TIRAMANI PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 18/01/2022 ZANELLA FEDERICA LEGA - SALVINI PREMIER 18/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 19/01/2022 COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/01/2022
ACCOLTO IL 19/01/2022
PARERE GOVERNO IL 19/01/2022
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/01/2022
CONCLUSO IL 19/01/2022
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, nel solco tracciato dal provvedimento all'esame dell'Aula, ha disposto l'estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2 a tutti i soggetti ultracinquantenni, con conseguente applicazione in favore di tali soggetti degli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, nel caso di eventuali danni da complicanze di tipo irreversibile;
la giurisprudenza della Corte costituzionale ha tuttavia riconosciuto l'applicazione di tali indennizzi anche nel caso di vaccinazioni raccomandate dalle autorità sanitarie, sulla base di specifiche campagne volte a tutelare la salute della collettività;
in particolare, da ultimo, la sentenza n. 118 del 2020 ha chiarito che: «in presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli»;
la medesima sentenza ha rilevato che, «in virtù degli articoli 2, 3 e 32 Cost., è necessaria la traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano», precisando che «la ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell'interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale»;
la Corte ha inoltre sottolineato che «la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 Cost.: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio da questi subito, mentre sarebbe ingiusto consentire che l'individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo» (sentenze n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012);
infine, la Consulta ha voluto ribadire, come già in altre occasioni (sentenze n. 5 del 2018 e, ancora, n. 268 del 2017), che «la previsione del diritto all'indennizzo – in conseguenza di patologie in rapporto causale con una vaccinazione obbligatoria o, con le precisazioni svolte, raccomandata – non deriva affatto da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico-scientifica della somministrazione di vaccini. Al contrario, la previsione dell'indennizzo completa il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione»;
alla luce di tale chiara e reiterata impostazione della giurisprudenza costituzionale, appare opportuno prevedere un riconoscimento anche normativo alle eventuali richieste di indennizzo per i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili riconducibili alla vaccinazione anti Sars-CoV-2;
quanto sopra deriva altresì dalla necessità di dare seguito agli impegni assunti con l'accoglimento degli ordini del giorno presentati, al riguardo, alla Camera e al Senato da deputati e senatori del Gruppo Lega – Salvini Premier, tuttora inattuati (si vedano, in particolare, l'ordine del giorno n. 9/03223-A/066, presentato alla Camera, e l'ordine del giorno n. G/2463/22/1, al Senato),
impegna il Governo
a garantire, nel prossimo provvedimento di urgenza utile, al più tardi entro la conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in cui potranno essere disponibili risorse idonee a far fronte ad oneri di carattere pluriennale, un pieno riconoscimento anche normativo per le eventuali richieste di indennizzo così come previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 per i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili riconducibili alla vaccinazione anti Sars-CoV-2, già previste dalla giurisprudenza costituzionale.
9/3442/86. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto alla salute
indennizzo
prevenzione delle malattie