ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03442/083

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 629 del 18/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: OSNATO MARCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 18/01/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022
GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022
ZUCCONI RICCARDO FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022


Stato iter:
19/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/01/2022
Resoconto OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA
 
PARERE GOVERNO 19/01/2022
COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/01/2022

DISCUSSIONE IL 19/01/2022

NON ACCOLTO IL 19/01/2022

PARERE GOVERNO IL 19/01/2022

RESPINTO IL 19/01/2022

CONCLUSO IL 19/01/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03442/083
presentato da
OSNATO Marco
testo presentato
Martedì 18 gennaio 2022
modificato
Mercoledì 19 gennaio 2022, seduta n. 630

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame estende, dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

    detta disposizione, inoltre, qualifica come illecito amministrativo la mancata verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale;

    nello specifico, a seguito delle procedure di verifica, l'eventuale atto di accertamento dell'inadempimento da parte dei soggetti responsabili determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento, comunque denominati;

    il datore di lavoro ha possibilità di scegliere differenti tipologie di accreditamento, ossia: ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2021, per la verifica del possesso del green pass «base»; o ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2021, con riferimento alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale; o con riferimento a entrambi i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri se una medesima azienda deve verificare sia il rispetto dell'obbligo vaccinale (supergreen pass) per parte dei suoi dipendenti sia il possesso del green pass «base» per la restante parte dei propri dipendenti;

    in merito l'INPS ha pubblicato il messaggio 4529/2021, in cui specifica anche che: il controllo del green pass standard esclude i lavoratori non presenti in azienda mentre la verifica del supergreen pass, cioè dell'avvenuta vaccinazione può essere effettuata anche in caso di assenza dal luogo di lavoro;

    è di tutta evidenza l'iniquità che si verrebbe a determinare nel caso di sospensione (lavorativa e di retribuzione) dovuta ad assenze per maternità, malattia e ferie, condizioni e diritti tutelati dalla Costituzione,

impegna il Governo

a sancire attraverso norma di legge, che le misure previste nel decreto e citate in premessa, in merito alla sospensione dell'attività lavorativa e della retribuzione, nel caso di violazione dell'obbligo vaccinale, non si applichino alle persone in congedo di maternità, alle persone assenti per malattia, in quanto diritti tutelati dalla Costituzione e che non possono essere sospesi in assenza di qualsiasi possibilità di contagio in ragione dell'attività lavorativa.
9/3442/83. Osnato, Ferro, Galantino, Zucconi, Ciaburro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Capo di governo

luogo di lavoro