ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03442/042

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 629 del 18/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: RUGGIERO FRANCESCA ANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/01/2022


Stato iter:
19/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/01/2022
COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/01/2022

ACCOLTO IL 19/01/2022

PARERE GOVERNO IL 19/01/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/01/2022

CONCLUSO IL 19/01/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03442/042
presentato da
RUGGIERO Francesca Anna
testo presentato
Martedì 18 gennaio 2022
modificato
Mercoledì 19 gennaio 2022, seduta n. 630

   La Camera,

   premesso che:

    sulla base dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, rubricato «Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap», inserito, in sede di conversione, dalla lesse 11 settembre 2020. n. 120, che consente la definizione dei verbali sanitari attraverso la valutazione agli atti, le commissioni mediche INPS preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992. n. 104 sono autorizzate a redigere verbali, sia di prima istanza-aggravamento (là dove operano e sono attive le convenzioni con le regioni) che di revisione, anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva:

    con il messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021 sul sito istituzionale dell'INPS si comunica che è stato rilasciato un nuovo servizio, denominato «Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile», che consente ai cittadini di inoltrare Online all'Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell'accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche INPS operano in convenzione con le regioni) o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità. Il cittadino, nell'ambito del medesimo servizio, deve indicare esplicitamente il consenso alla valutazione sugli atti prevista dall'articolo 29-ter del decreto-legge n. 76 del 2020;

    al fine di accelerare l'attivazione e l'utilizzo del FSE da parte di tutti gli assistiti, l'articolo 11 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto che, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto, l'attivazione e l'alimentazione del FSE avvenga in maniera automatica (eliminazione del «consenso all'alimentazione»);

    la Circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2021 fornisce indicazioni puntuali per l'alimentazione dei FSE di tutti gli assistiti a partire dal marzo 2021, allegando anche un modello di informativa per un'applicazione uniforme di tale novità su tutto il territorio nazionale;

    ciò permette ad ogni assistito di disporre della propria documentazione sanitaria in maniera immediata e organizzata, senza che sia a disposizione di altri, a meno di un esplicito consenso alla consultazione;

    il FSE di un assistito è quindi alimentato automaticamente con i dati e i documenti relativi agli eventi di assistenza sanitaria ricevuta successivamente alla data del 19 maggio 2020 sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, sia al di fuori degli stessi;

    i documenti sanitari relativi alle prestazioni a cui un assistito può accedere in anonimato non alimentano il FSE;

    una delle due azioni previste con l'investimento 1.3 nell'ambito dell'aggiornamento enologico e digitale di cui alla componente M6C2 della Missione 6 e il Fascicolo Sanitario Elettronico. Il PNRR destina 15,63 miliardi alla Missione 6. nel dettaglio, il progetto FSE assorbirà un totale di risorse pari a 1.38 miliardi di euro, per realizzare il potenziamento, la diffusione, l'omogeneità e l'accessibilità dello strumento;

    stando al Piano, il FSE svolgerà tre funzioni chiave: «1. costituirà un punto di accesso per le persone e pazienti per la fruizione di servizi essenziali forniti dal Servizio sanitario nazionale. 2. costituirà una base dati per i professionisti sanitari contenente informazioni cliniche omogenee che includeranno l'intera storia clinica del paziente. 3. si configurerà quale strumento per le ASL, che potranno utilizzare le informazioni cliniche del FSE per effettuare analisi di dati clinici e migliorare la prestazione dei servizi sanitari»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche al fine di individuare e proteggere le categorie di soggetti più fragili e più esposti al rischio di contagio, di consentire l'accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico alle Commissioni Mediche INPS per visionare la documentazione sanitaria probante, ai fini dell'accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande, posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità.
9/3442/42. Ruggiero.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rischio sanitario

documentazione

prestazione di servizi