ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03442/039

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 629 del 18/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: GIARRIZZO ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/01/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALAIMO ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2022
PAPIRO ANTONELLA MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2022
SAITTA EUGENIO MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2022
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2022
SCERRA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2022
CANTONE LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2022
AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2022
PERCONTI FILIPPO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2022
PIGNATONE DEDALO COSIMO GAETANO MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2022
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2022
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2022
CIMINO ROSALBA MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2022
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2022
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2022
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2022
PERANTONI MARIO MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2022
DEIANA PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2022
CADEDDU LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2022


Stato iter:
19/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/01/2022
COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 19/01/2022
Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/01/2022

DISCUSSIONE IL 19/01/2022

ACCOLTO IL 19/01/2022

PARERE GOVERNO IL 19/01/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/01/2022

CONCLUSO IL 19/01/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03442/039
presentato da
GIARRIZZO Andrea
testo presentato
Martedì 18 gennaio 2022
modificato
Mercoledì 19 gennaio 2022, seduta n. 630

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, ha previsto l'obbligo del cosiddetto super green pass, a decorrere dal 10 gennaio 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, incluse navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; in precedenza, l'accesso a tali mezzi era consentito anche con effettuazione di test antigenico rapido o molecolare;

    la disposizione normativa, come denunciato da più parti, starebbe tuttavia generando forti disagi ai danni di numerosi abitanti delle isole minori e maggiori della nostra penisola, determinando di fatto, in taluni casi emblematici recentemente registrati, situazioni di confinamento forzato nel proprio territorio o d'impedimento a farvi ritorno, a discapito di esigenze mediche-sanitarie, di lavoro e di studio, o di ricongiungimento familiare;

    il trasporto marittimo, necessario per gli spostamenti da e per la Sicilia, la Sardegna e le isole minori, invero, è affidato a compagnie di navigazione che operano su concessioni pubbliche e che dunque sono tenute a non consentire l'imbarco ai passeggeri che non hanno il Super Green Pass;

    tale scenario starebbe quindi penalizzando territori già svantaggiati dalla riconosciuta condizione di insularità, determinando una palese discriminazione fra regioni e fra cittadini;

    il Ministero della salute, su proposta del Ministero dei trasporti, parzialmente intervenendo sulla problematica venuta a crearsi, ha adottato l'ordinanza 9 gennaio 2022, che dispone:

     - per i soli motivi di salute e di studio l'accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per le isole minori e nella laguna di Venezia con green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio;

     - il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina della Certificazioni verdi COVID-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP-2.

    la deroga disposta con la suddetta ordinanza, seppur apprezzabile poiché volta a garantire, per un periodo limitato e transitorio, l'accesso ai mezzi pubblici per motivi di studio e di salute, non costituirebbe una soluzione soddisfacente per chi, dalle isole, per motivi di lavoro, deve usufruire necessariamente di un mezzo navale;

    la citata ordinanza, inoltre, ha efficacia limitatamente alle isole minori e alla laguna di Venezia, incomprensibilmente escludendo dunque le isole maggiori, Sicilia e Sardegna:

   considerato che l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2021. n. 229 rischia di realizzare una inaccettabile disparità di trattamento tra cittadini isolani e cittadini della terraferma;

    la libertà di circolazione e soggiorno delle persone all'interno dell'Unione europea costituisce la pietra angolare della cittadinanza dell'UE;

    una recentissima sentenza del Tribunale di Reggio Calabria ha riconosciuto una violazione del principio di continuità territoriale e, di conseguenza, consentito ad una persona, rimasta bloccata a Villa San Giovanni perché sprovvista di super green pass, di attraversare lo Stretto; nell'intervenire con misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 non si può non tenere conto della peculiarità delle isole, territori che già soffrono di gravi penalizzazioni rispetto ai cittadini della terraferma, in tema di offerta di servizi e accessibilità ai servizi, anche essenziali, e in tema di condizioni economiche e di sviluppo di queste zone,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare, nei prossimi provvedimenti legislativi, disposizioni specifiche per le isole del territorio nazionale, al fine di garantire la continuità territoriale, nonché la dovuta equità fra le regioni del Paese rispetto all'adozione dei provvedimenti volti al contenimento della pandemia in corso.
9/3442/39. Giarrizzo, Alaimo, Papiro, Saitta, Martinciglio, Scerra, Luciano Cantone, Davide Aiello, Perconti, Pignatone, D'Orso, Rizzo, Cimino, Cancelleri, Marzana, Lorefice, Perantoni, Deiana, Cadeddu, Iorio, Terzoni, Flati, Bella, Emiliozzi, Zolezzi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

isola

controllo sanitario

trasporto scolastico