ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03442/029

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 629 del 18/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: BARZOTTI VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/01/2022


Stato iter:
19/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/01/2022
Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/01/2022

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 19/01/2022

PARERE GOVERNO IL 19/01/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/01/2022

CONCLUSO IL 19/01/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03442/029
presentato da
BARZOTTI Valentina
testo presentato
Martedì 18 gennaio 2022
modificato
Mercoledì 19 gennaio 2022, seduta n. 630

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca misure per l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli istituti penitenziari;

    l'articolo 2-bis reca misure per il personale delle pubbliche amministrazioni disponendo che l'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata; la predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio:

   considerato che:

    per effetto del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, dall'8 gennaio 2022 è stato introdotto l'obbligo vaccinale per tutti coloro che abbiano compiuto i 50 anni e dal 15 febbraio prossimo, per i lavoratori pubblici e privati per i quali è introdotto l'obbligo vaccinale (cittadini, italiani, stranieri o di altri paesi dell'UE residenti in Italia) sarà necessario il Green Pass rafforzato (rilasciato appunto soltanto ai guariti e vaccinati) per l'accesso ai luoghi di lavoro;

    con parere DFP-0038420-P-08/06/2021 dell'8 giugno 2021 il Dipartimento della funzione pubblica, ha evidenziato che «non è previsto nell'ordinamento un impianto normativo di portata generale cui ricondurre il riconoscimento di permessi specifici per la somministrazione dei vaccini» a favore dei dipendenti pubblici che aderiscano al programma di vaccinazione regionale e si assentino dal lavoro per la suddetta somministrazione (ad eccezione del personale scolastico per il quale ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge n. 41 del 2021 è stata introdotta la possibilità di fruire di un permesso retribuito per la giornata di somministrazione del vaccino);

    di conseguenza, i dipendenti appartenenti comparti diversi da quello scolastico, potranno fruire solo di eventuali permessi personali o di altri istituti previsti dai CCNL di riferimento per recarsi al punto di somministrazione del vaccino;

    in ogni caso, le eventuali assenze dovute ai postumi del vaccino di tutti i dipendenti dei vari comparti, secondo quanto precisato dal Dipartimento della funzione pubblica in risposta ad una segnalazione sulla mancata erogazione della retribuzione accessoria agli insegnanti colpiti da postumi della vaccinazione, sono considerate giornate di malattia ordinaria, e, quindi, sottoposte alla decurtazione di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ai sensi del quale «Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominali, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio»);

    dunque per effetto di tale normativa il dipendente pubblico – ad eccezione del comparto scuola – non solo non può godere di alcuna norma che consenta il riconoscimento di permessi specifici per la somministrazione del vaccino anti COVID-19 ma le assenze dovute ai postumi del vaccino sono considerate giornate di malattia ordinaria e, quindi, soggette alle relative decurtazioni con conseguente penalizzazione economica e perdita anche di una parte importante dello stipendio;

    tale meccanismo vale non solo ovviamente per chi si sottopone per la prima volta al ciclo vaccinale, ma per tutti i dipendenti che debbono sottoporsi al completamento del ciclo, o alla cosiddetta dose «booster», a causa della riduzione della validità del Green Pass a sei mesi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con il primo provvedimento utile, le opportune iniziative normative volte ad assicurare ai dipendenti pubblici colpiti da postumi o malesseri derivanti dalla somministrazione del vaccino adeguate misure a copertura dell'eventuale periodo di assenza successiva alla somministrazione di vaccino affinché non subiscano una ingiusta decurtazione dello stipendio per aver ottemperato alla vaccinazione.
9/3442/29. Barzotti, Iorio, Terzoni, Flati, Bella, Emiliozzi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

vaccino

permesso di lavoro

impiegato dei servizi pubblici