ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03442/023

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 629 del 18/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: BELLUCCI MARIA TERESA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 18/01/2022


Stato iter:
19/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/01/2022
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA
 
PARERE GOVERNO 19/01/2022
COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 19/01/2022
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA
Resoconto TRIZZINO GIORGIO MISTO
Resoconto TASSO ANTONIO MISTO-MAIE-PSI-FACCIAMOECO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/01/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/01/2022

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 19/01/2022

NON ACCOLTO IL 19/01/2022

PARERE GOVERNO IL 19/01/2022

DISCUSSIONE IL 19/01/2022

RESPINTO IL 19/01/2022

CONCLUSO IL 19/01/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03442/023
presentato da
BELLUCCI Maria Teresa
testo presentato
Martedì 18 gennaio 2022
modificato
Mercoledì 19 gennaio 2022, seduta n. 630

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

    in particolare, gli articoli 1 e 2 recano nuove disposizioni in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2. estendendo l'obbligo vaccinale a ulteriori specifiche categorie di lavoratori;

    le restrizioni più severe in materia di Green Pass e Super Green Pass non hanno, di fatto, fermato la diffusione del virus; il bollettino di ieri 16 gennaio 2022 è di 149.512 nuovi contagi e 248 morti in 24 ore, con un tasso di positività salito al 16,1 per cento;

    la recente recrudescenza dei contagi ha portato a molte assenze nei posti di lavoro, ma l'aspetto più drammatico è che molti lavoratori in quarantena, non usufruiscono della malattia;

    lo scorso 31 dicembre è, infatti, cessata la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo n. 26 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Cura Italia), ai sensi del quale «il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto»;

    per i lavoratori pubblici, invece, è ancora in vigore l'articolo 87 comma 1 del medesimo decreto, per cui «il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto»;

    la tutela per i lavoratori privati non è stata prorogata, nonostante il periodo di emergenza sia stato posticipato al prossimo 31 marzo,

impegna il Governo

a finanziare, in occasione del primo provvedimento utile, la proroga dell'equiparazione dei periodi di quarantena allo stato di malattia per i lavoratori del settore privato almeno fino al termine dello stato di emergenza.
9/3442/23. Bellucci, Trizzino, Tasso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia infettiva

diritto del lavoro

rischio sanitario