Legislatura: 18Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Primo firmatario: FRACCARO RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 29/12/2021 FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 29/12/2021
PARERE GOVERNO IL 29/12/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021
CONCLUSO IL 30/12/2021
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca molteplici disposizioni volte a prorogare, rimodulare e modificare la disciplina delle agevolazioni fiscali in materia edilizia;
in particolare, l'articolo 9 del provvedimento proroga la misura del Superbonus 110 per cento, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, di acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici e sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo nonché le detrazioni spettanti per il recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici;
come noto, l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, subordina l'accesso al beneficio fiscale del 110 per cento all'esecuzione di alcuni interventi cosiddetto trainanti tra i quali rientrano anche gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari;
con specifico riferimento ai predetti interventi di isolamento termico, oltre al doppio salto di classe e alla produzione dell'attestato di prestazione energetica (APE) pre e post intervento, la norma prevede l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
per gli elementi edilizi opachi, il predetto articolo 119 prevede che tutti i prodotti che vantano caratteristiche di isolamento termico siano da valutare attraverso il paramento di conduttività termica, parametro estremamente importante ai fini del calcolo energetico realizzato ad esempio dai tecnici abilitati che redigono, ex-lege, gli attestati di prestazione energetica e le asseverazioni finali per l'accesso alla misura agevolativa;
negli ultimi anni, le innovazioni prodotte nel campo dei materiali hanno radicalmente modificato il modo di concepire e realizzare gli organismi edilizi. Rispetto ai prodotti edilizi tradizionali, le nanotecnologie, hanno dimostrato performance superiori, minor utilizzo di materiale, ridotta necessità di smaltimento a fine vita, maggiore resistenza a variazioni di temperatura e buone proprietà ignifughe;
il carbonio nanometrico, ad esempio, è un materiale completamente ecocompatibile e si è dimostrato essere un elemento particolarmente performante per la conduttività termica e per l'assorbimento del calore;
per quel che riguarda i materiali bicompositi a base di canapa o argilla, recenti studi hanno dimostrato che la loro performance termica sia dovuta ai cambiamenti di fase all'interno della struttura porosa di cui sono formati. Tale struttura, genera un meccanismo di carico e scarico del calore che agisce con continuità. Anche in questo caso, le necessità di smaltimento a fine vita sono molto ridotte, essendo questa tipologia di materiali facilmente riciclabili. In ogni caso, un'emissività termica superiore a 0,90 consente eccellenti prestazioni termiche degli involucri sia per isolamento estivo che invernale, così come la trasmittanza in regime periodico inferiore a 0,046 w/mqk;
risulta cruciale, pertanto, includere le predette tipologie di materiali tra quelli che possono essere utilizzati ai fini dell'accesso all'agevolazione del cosiddetto Superbonus 110 per cento, incrementando le relative certificazioni di performance degli stessi e misurando le prestazioni reali dei medesimi in relazione alle performance teoriche,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di intraprendere idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile, volte a prevedere l'utilizzo di materiali termoisolanti rigidi o granulari, di materiali a base di elementi nanotecnologici al carbonio con emissività termica superiore a 0,90 nonché di materiali biocompositi a base di canapa o argilla in relazione agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate che usufruiscono della detrazione del Superbonus 110 per cento.
9/3424/211. Fraccaro.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):isolamento termico
rendimento energetico
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