ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/03424/181

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: ADELIZZI COSIMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARBONARO ALESSANDRA MOVIMENTO 5 STELLE 29/12/2021


Stato iter:
30/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/12/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 29/12/2021

PARERE GOVERNO IL 29/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021

CONCLUSO IL 30/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03424/181
presentato da
ADELIZZI Cosimo
testo presentato
Mercoledì 29 dicembre 2021
modificato
Giovedì 30 dicembre 2021, seduta n. 623

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 309, del provvedimento in esame autorizza la spesa di 8,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM, precisando che le nuove risorse sono destinate al riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché alla valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni AFAM, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione;

    le risorse stanziate dalla disposizione in esame sono ripartite con il decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali;

    ai sensi del medesimo comma, alle singole istituzioni AFAM è attribuito il compito di provvedere all'assegnazione delle risorse al personale, in ragione della partecipazione del personale medesimo ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale;

   considerato che:

    ai sensi della legge n. 508 del 1999 le istituzioni AFAM sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, svolgono attività di alta formazione, specializzazione e ricerca nel settore artistico e musicale, istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione, rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello (bachelor/master), nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, utilizzano il sistema dei crediti universitario, di votazione universitaria, partecipano ai programmi di mobilità internazionale Erasmus. Tutto ciò parimenti a quanto accade negli atenei universitari;

    sebbene anche il carico orario di docenza sia pressoché identico a quello universitario (350 ore annue per università, 324 per il conservatorio), il personale docente AFAM è contrattualizzato ed inquadrato giuridicamente, e soprattutto economicamente, in un limbo tra la scuola secondaria di secondo grado e l'università. In tale situazione il personale docente AFAM non può godere dei benefici del personale scolastico e non è remunerato quanto un docente universitario nonostante l'equiparazione dei titoli rilasciati, il carico orario di docenza pressoché identico, l'equivalenza delle mansioni e delle responsabilità;

    tale divario è reso ancora più evidente dalla circostanza che i docenti universitari non solo sono titolari di un trattamento retributivo più alto, ma progrediscono nella loro carriera in maniera molto più celere godendo di scatti di anzianità biennali, con dodici gradoni stipendiali, e raggiungendo dunque la massima anzianità di servizio in 24 anni di docenza. Per i docenti AFAM, invece, sono previsti solo sette gradoni stipendiali (poco più della metà di quelli previsti per i docenti universitari), con superamento del primo scaglione dopo 2 anni, e i successivi scatti dopo 8, 20, 27 e, infine, 34 anni. Ne consegue che la massima anzianità, e dunque, la retribuzione massima viene raggiunta dai docenti AFAM solo dopo ben 35 anni di servizio;

    la retribuzione massima conseguibile, nelle sopra citate tempistiche, da un docente AFAM è pari ad euro 39.453,83 lordi l'anno, mentre quella del professore universitario, conseguibile in 24 anni, è di euro 58.732,39, vale a dire oltre il doppio;

   rilevato che:

    il comma 309 del provvedimento in esame, così come formulato, assegna le nuove risorse stanziate al personale docente AFAM in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti di istituto, senza legarle alle carriere professionali dei docenti ai fini di una perequazione con i salari universitari. In altre parole, lo stipendio dei docenti AFAM rimarrà inalteratamente il medesimo e le nuove risorse sono stanziate solo per incarichi aggiuntivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, con idonee iniziative, anche di carattere legislativo, a ridurre il divario esistente, a parità di impegno orario, tra il trattamento retributivo del personale docente delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore.
9/3424/181. Adelizzi, Carbonaro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

carriera professionale

costituzione di un partito

ripartizione dell'aiuto