ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03395/069

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 614 del 14/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: RUFFINO DANIELA
Gruppo: CORAGGIO ITALIA
Data firma: 14/12/2021


Stato iter:
15/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/12/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/12/2021

PARERE GOVERNO IL 14/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/12/2021

CONCLUSO IL 15/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03395/069
presentato da
RUFFINO Daniela
testo di
Martedì 14 dicembre 2021, seduta n. 614

   La Camera,

   premesso che:

    il 31 agosto 2021 è terminato il periodo di sospensione dell'attività di riscossione previsto dal cosiddetto decreto Sostegni-bis; a partire dal 1° settembre 2021, l'Agente della riscossione ha ripreso, pertanto, l'attività di notifica di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento e le ordinarie procedure di riscossione;

    in considerazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 2 del decreto in esame, modificato dal Senato, prevede il prolungamento da 60 a 180 giorni del termine per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021; pertanto, fino allo scadere del termine di 180 giorni dalla notifica, non saranno dovuti interessi di mora; prima di tale scadenza, inoltre, l'agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero coattivo del debito iscritto a ruolo;

    nella formulazione della norma – così come modificata dal Senato – manca qualsiasi riferimento all'attività di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all'INPS, mediante notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; pertanto tali avvisi di addebito non rientrano nell'ambito della proroga prevista dall'articolo 2; ne consegue che per gli avvisi di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, relativi alle somme, a qualunque titolo dovute all'INPS, resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso,

impegna il Governo

in considerazione dell'ulteriore proroga dello stato di emergenza, a valutare l'opportunità, anche con disposizioni normative, di rendere applicabili le disposizioni dell'articolo 2 del decreto in esame anche agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate nonché agli avvisi di addebito notificati dall'INPS, ovvero alle entrate tributarie e non tributarie e agli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
9/3395/69. Ruffino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

stato d'emergenza