Legislatura: 18Seduta di annuncio: 614 del 14/12/2021
Primo firmatario: VARCHI MARIA CAROLINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 14/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 14/12/2021 MASCHIO CIRO FRATELLI D'ITALIA 14/12/2021 CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 14/12/2021 CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 14/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 15/12/2021 Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) DICHIARAZIONE VOTO 15/12/2021 Resoconto VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 14/12/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/12/2021
NON ACCOLTO IL 15/12/2021
PARERE GOVERNO IL 15/12/2021
DISCUSSIONE IL 15/12/2021
RESPINTO IL 15/12/2021
CONCLUSO IL 15/12/2021
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni in materia economica, fiscale, in tema di tutela del lavoro e ulteriori disposizioni introdotte per far fronte a esigenze indifferibili;
in particolare, l'articolo 3-bis, sulla base di una proposta messa a punto dal direttore dell'Agenzia delle entrate, ha sancito l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo e circoscrive i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata;
disattendendo i principi giurisprudenziali, verrà esclusa la possibilità per il contribuente, il quale lamenti l'omessa o l'invalida notifica pregressa di una cartella di pagamento o la sopravvenuta prescrizione del debito iscritto a ruolo, di adire il giudice tributario per l'impugnazione dei ruoli dei quali sia venuto a conoscenza, limitando tale facoltà a casi sporadici ove il cittadino abbia già in essere con la Pubblica Amministrazione dei rapporti che potrebbero essere pregiudicati dall'iscrizione a ruolo dei carichi debitori;
si tratta di una modifica in conflitto con l'orientamento della Cassazione (Sez. Unite 19704/2015; Cass. 3990/20, 14192/21 e 28137/21), che ha chiarito che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (Codice dei processo tributario) non è tassativa e va interpretata in senso estensivo, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica amministrazione (articoli 24, 53 e 97);
secondo la stessa Corte, infatti, il contribuente non può essere privato della facoltà di impugnare ogni atto che, con l'esplicitazione delle ragioni concrete, reca una ben individuata pretesa tributaria; è il caso del ruolo o della cartella di pagamento, della cui esistenza il contribuente può venire a conoscenza richiedendo l'estratto di ruolo;
l'obiettivo dichiarato è quello di tagliare fuori questo tipo di controversie che intaserebbero Commissioni tributarie Giudice di pace e, in generale, la magistratura ordinaria e a cui il contribuente vi farebbe spesso ricorso in modo «pretestuoso», al solo scopo di sfruttare i diffusi problemi legati alle notifiche delle cartelle: nel solo 2020, infatti, sui complessivi 135 mila ricorsi contro la riscossione, ben 55 mila risultano innescati dagli estratti di ruolo; un 40,6 per cento che, secondo le rielaborazioni, potrebbe essere in parte sfoltito;
l'analisi dei dati, però, non è completa e diventa, invece, essa stessa pretestuosa, se non si valuta in quale percentuale i ricorsi proposti dal contribuente vengono accolti dalle autorità giudiziarie;
tale novella impedirà, di fatto, al contribuente di ricorrere da subito al giudice per evitare il rischio di pignoramenti, magari ingiusti, rendendolo «debitore a vita» di pretese probabilmente non dovute, così da compromettere la tranquillità familiare e le scelte economiche del contribuente medio a causa dell'ingente peso della spada di Damocle del Fisco, pronta a colpire in qualsiasi momento, anche a distanza di anni;
tale misura persegue finalità deflattiva del contenzioso tributario, senza tener conto del bilanciamento dei contrapposti interessi, nonché dell'esigenza di assicurare il diritto di difesa dei contribuenti;
in uno stato di diritto come l'Italia non dovrebbe essere consentito impedire o limitare il diritto di difesa del contribuente per ragioni che riguardano inefficienze del Fisco,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza al fine di ripensare le disposizioni in materia di inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo di cui all'articolo 3-bis del provvedimento in esame.
9/3395/60. Varchi, Ferro, Maschio.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):contribuente
giudice
diritti della difesa