Legislatura: 18Seduta di annuncio: 614 del 14/12/2021
Primo firmatario: CORNELI VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 14/12/2021 GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 14/12/2021
PARERE GOVERNO IL 14/12/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/12/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/12/2021
CONCLUSO IL 15/12/2021
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, prevede all'articolo 5 il passaggio, per le associazioni del terzo settore, da un regime di esclusione IVA a uno di esenzione per i servizi prestati e i beni ceduti nei confronti dei propri soci, le cessioni di pubblicazioni, la somministrazione di alimenti e bevande. Tale norma ha l'effetto di ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse;
per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, è prevista l'applicazione del regime forfettario, di cui ai commi da 54 e seguenti della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015), limitatamente alla parte relativa all'IVA;
tali disposizioni penalizzano le attività del cosiddetto Terzo Settore, che dovranno munirsi di partita IVA e adottare un sistema di rendicontazione a partire dal 1° gennaio prossimo, sostenendo i nuovi costi della tenuta della contabilità nonché ulteriori oneri e ulteriori adempimenti burocratici, senza peraltro evidenti vantaggi per l'erario;
l'introduzione di tale modifica si è resa necessaria a seguito di una procedura d'infrazione europea del 2010 attivata a causa di un non corretto recepimento della direttiva comunitaria sull'IVA del 2006;
occorre considerare al riguardo, l'esigenza di fornire alle organizzazioni del Terzo Settore condizioni stabilì di sostegno, per promuoverne le loro attività, consentirne il futuro e valorizzarne il ruolo, considerato che si evidenziano che tutte le iniziative di solidarietà necessitano di essere incentivate anche attraverso la semplificazione del regime contabile e delle agevolazioni fiscali;
le associazioni del Terzo Settore, di volontariato e senza scopo di lucro, non possono infatti essere parificate ad attività commerciali, in quanto se così fosse rischierebbero di non riconoscerne la specificità che trova sede nei principi di solidarietà e sussidiarietà costituenti l'architrave della Carta costituzionale:
il principio costituzionale di sussidiarietà, implica infatti la necessità di semplificare il regime operativo degli enti di volontariato, e di tutte le associazioni che svolgono un ruolo importantissimo nell'aiuto e nel sostegno di chi si trova in difficoltà,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, misure compensative o di sostegno, sia mediante erogazione di contributi che in termini di semplificazione, in favore del cosiddetto Terzo Settore rispetto ai nuovi obblighi introdotti con il provvedimento in discussione.
9/3395/20. Corneli.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):societa' senza fini di lucro
economia sociale
settore non commerciale