ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03395/019

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 614 del 14/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/12/2021


Stato iter:
15/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/12/2021
GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/12/2021

PARERE GOVERNO IL 14/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/12/2021

CONCLUSO IL 15/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03395/019
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo di
Martedì 14 dicembre 2021, seduta n. 614

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, è volto alla conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, con alcune misure sugli incentivi agli investimenti privati, al fine di fronteggiare le gravissime conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica;

    il provvedimento in particolare, dispone fra l'altro, attraverso il Capo I recante misure urgenti in materia fiscale, disposizioni di proroga dei termini per gli adempimenti fiscali e di rateizzazione di somme iscritte a ruolo, unitamente a procedure di riversamento spontaneo di importi indebitamente compensati in tema di credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e un nuovo regime fiscale opzionale relativo ai costi di ricerca e sviluppo, che sostituisce il previgente patent box;

    nell'ambito del quadro normativo fiscale vigente, l'articolo 28-quater, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, riconosce agli operatori economici che vantino crediti (per servizi prestati) nei confronti degli enti pubblici non economici indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il diritto di ottenere la compensazione degli stessi con propri debiti tributari iscritti a ruolo;

    al riguardo, si segnala come gli ATO, confermato anche dalla giurisprudenza oramai consolidata, siano riconducibili all'interno della sfera delle pubbliche amministrazioni, di cui al predetto decreto legislativo, considerato che esprimono compiti istituzionalmente di competenza degli enti locali, al cui sistema vanno ricondotte in assenza di previsione contraria;

    a tal fine, si evidenziano le sentenze della Corte Costituzionale n. 226/2012 e le numerose delibere dei giudici amministrativi: C.d.S., sentenza n. 5379/2010; TAR Sicilia, Catania, sentenza n. 1767/2015; TAR Sicilia, Catania, Sentenza n. 2393/2014, i cui pronunciamenti, sono tutti volti a riconoscere agli ATO la natura di enti locali ascrivibili al novero degli enti pubblici di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;

    in relazione alle suesposte osservazioni, si ravvisa pertanto la necessità di intervenire nel corso della presente legislatura, attraverso l'introduzione di una norma ad hoc, volta a stabilire l'inclusione degli ATO, nell'ambito delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo in precedenza richiamato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle prossime iniziative normative, un intervento volto a consentire l'inclusione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) nel novero degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche al fine di consentire ai suddetti soggetti l'applicazione delle norme in materia di compensazione.
9/3395/19. Cancelleri.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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