ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03395/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 614 del 14/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: SERRITELLA DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/12/2021


Stato iter:
15/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/12/2021
GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/12/2021

PARERE GOVERNO IL 14/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/12/2021

CONCLUSO IL 15/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03395/011
presentato da
SERRITELLA Davide
testo di
Martedì 14 dicembre 2021, seduta n. 614

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 1972 n. 633 e le sue successive modifiche e integrazioni prevedono una aliquota agevolata per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche;

    la legge 9 gennaio 1989, n. 13 così come modificata e integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 – recante «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», interviene nel tessuto normativo preposto ad assicurare l'utilizzazione degli spazi edificati, e a quelli ad essi accessori, a una sempre più allargata fascia di individui, con particolare riguardo a chi, permanentemente o temporaneamente, soffre di una ridotta o impedita capacità motoria;

    la legge n. 13 del 1989 opera nel solco di altri interventi normativi, primo fra tutti quello di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 (e il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 contenente il regolamento di attuazione ex articolo 27 della predetta legge n. 118 del 1971) che affrontava il problema del superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e nel settore dei trasporti pubblici;

    a queste si aggiungono le circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 425 del 20 gennaio 1967 e, segnatamente, la n. 4809 del 19 giugno 1968, che possono essere considerati i primi approcci istituzionali al problema del superamento delle barriere architettoniche;

    allo stato attuale, la concessione del contributo per i benefici fiscali per l'abbattimento delle barriere architettoniche è subordinato alla necessaria e antecedente realizzazione degli interventi, come specificato dal menzionato comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 13 del 1989 («il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta») e dal punto 4.11 della circolare ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 («l'entità del contributo concedibile va determinata [...] sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate»);

    l'erogazione del contributo e dei benefici fiscali è effettuata solo in seguito all'espletamento di un complesso iter amministrativo che, considerata la farraginosità delle procedure e il gran numero di enti nazionali, regionali e locali coinvolti, genera regolarmente lunghi ritardi;

    tali circostanze sono sufficienti a rendere il contributo e i benefici fiscali concessi ai sensi della legge n. 13 del 1989 per l'abbattimento delle barriere architettoniche una misura elitaria, accessibile solo per coloro i quali sono in grado di anticipare ingenti somme per la realizzazione delle opere ed attendere i tempi della pubblica amministrazione;

    la conferma della portata «elitaria» dell'intervento è data dalla stessa circolare ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989, la quale, al punto 4.5, legittima gli interessati a «realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo»;

    diverse società, aventi per oggetto sociale la progettazione, costruzione e montaggio di montacarichi, servoscala, ascensori e piattaforme elevatrici, anche finalizzate a consentire il superamento di barriere architettoniche, hanno presentato istanza di interpello all'Agenzia dell'entrate per ottenere chiarimenti in merito alle condizioni e modalità di applicazione dell'Iva agevolata al 4 per cento;

    le competenti direzioni regionali hanno affermato che l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento è subordinata all'effettiva rispondenza degli ascensori e degli altri elementi installati alle peculiarità tecniche imposte dall'articolo 8.1.13 del decreto ministeriale n. 236 del 1989, sebbene l'articolo 7 del suddetto decreto ministeriale lasci aperta la possibilità di derogare ai requisiti minimi dimensionali, di portata e di sicurezza di cui all'articolo 8 quando gli oggettivi impedimenti dell'ambiente costruito non consentano di rispettare gli indicati requisiti dimensionali;

    la possibilità di una deroga ha indotto molti operatori del settore ad adottare una tesi estensiva dell'agevolazione in commento, risultata, tuttavia, contraria alla interpretazione restrittiva sostenuta dall'Agenzia delle entrate nella risposta resa all'interpello del 13 gennaio 2020, n. 3, in cui la stessa sostiene che l'aliquota agevolata del 4 per cento è applicabile solo a fronte di interventi conformi alle peculiarità tecniche fissate nel decreto ministeriale n. 236 del 1989 in quanto «il legislatore ha inteso oggettivizzare la portata applicativa dell'agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto ceduto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente»;

    nella risposta l'Agenzia delle entrate ha concluso affermando che «si ritiene che la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche possa beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall'articolo 8.1.13 del decreto ministeriale n. 236 del 1989»;

    dal campo di applicazione del decreto ministeriale n. 236 del 1989 restano, tuttavia, esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria volti al miglioramento della abilità degli edifici alle persone con disabilità;

    in materia è intervenuto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, e le sue successive modifiche e integrazioni, che in particolare agli articoli 119 e 121 ha introdotto il cosiddetto «Ecobonus 110 per cento» che vede quali interventi trainati l'eliminazione delle barriere architettoniche;

    l'esigenza di garantire una piena tutela dei diritti costituzionalmente sanciti dalla Carta per le persone affette da disabilità o difficoltà motoria al fine di assicurargli una dignitosa qualità della vita e al fine di eliminare ogni barriera che limita di fatto la libertà e la piena realizzazione personale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse disponibili e i vincoli di bilancio, di intraprendere futuri interventi legislativi volti a consentire:

   l'utilizzo dei benefici fiscali e nello specifico sconto in fattura e cessione del credito previsti dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 anche per l'anno 2022 per tutti gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, anche al di fuori della fattispecie regolata dall'articolo 119 del citato decreto-legge, mantenendo l'aliquota agevolata prevista dall'articolo 16 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 1972 n. 633;

   l'estensione dei benefici fiscali previsti dall'articolo 16 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 1972 n. 633 per tutti gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche anche nei casi in cui non vengano rispettati i requisiti previsti dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13 e dal decreto ministeriale n. 236 del 1989.
9/3395/11. Serritella.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detrazione fiscale

procedura amministrativa

cofinanziamento