Legislatura: 18Seduta di annuncio: 597 del 17/11/2021
Primo firmatario: BUTTI ALESSIO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 17/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CECCANTI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2021 FERRI COSIMO MARIA ITALIA VIVA 17/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/11/2021 COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 17/11/2021
ACCOLTO IL 17/11/2021
PARERE GOVERNO IL 17/11/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/11/2021
CONCLUSO IL 17/11/2021
La Camera,
premesso che:
l'11 novembre scorso, successivamente all'espressione del parere da parte del Comitato per la legislazione, è pervenuta, sul provvedimento, una segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali che attiene ad un profilo rilevante di formulazione del testo;
la segnalazione rileva infatti che le disposizioni, introdotte al Senato, in ordine alla possibilità di consegna della «certificazione verde COVID-19» per tutta la sua durata di validità al datore di lavoro, con conseguente esonero dai controlli (articolo 1, comma 1, capoverso articolo 9-quinquies, comma 5 e articolo 3, comma 1, capoverso articolo 9-septies, comma 5), presentano alcune criticità con riferimento alla loro portata applicativa;
in primo luogo, sostiene la segnalazione, «la prevista esenzione dai controlli – in costanza di validità della certificazione verde – rischia di determinare la sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica complessivamente sottese al sistema del “green pass”. Esso è, infatti, efficace a fini epidemiologici nella misura in cui il certificato sia soggetto a verifiche periodiche sulla sua persistente validità; ciò che è reso possibile dal costante aggiornamento, mediante la piattaforma nazionale DGC, dei certificati in base alle risultanze diagnostiche eventualmente sopravvenute. L'assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato non consentirebbe, di contro, di rilevare l'eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all'intestatario del certificato»;
inoltre, prosegue la segnalazione «la prevista legittimazione della conservazione (di copia) delle certificazioni verdi contrasta con il Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953 il quale, nel sancire un quadro di garanzie omogenee, anche sotto il profilo della protezione dati, per l'utilizzo delle certificazioni verdi in ambito europeo, dispone che “Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento”»;
infine, sempre in base alla segnalazione «dal dato relativo alla scadenza della certificazione può [...] agevolmente evincersi anche il presupposto di rilascio della stessa, ciascuno dei quali (tampone, guarigione, vaccinazione) determina un diverso periodo di validità del green pass. In tal modo, dunque, una scelta quale quella sulla vaccinazione – così fortemente legata alle intime convinzioni della persona – verrebbe privata delle necessarie garanzie di riservatezza»;
appare pertanto necessario approfondire come le disposizioni richiamate trovino applicazione nel caso di sopravvenuta positività e alla luce del considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare la possibilità di introdurre, se necessario, le eventuali e opportune modifiche.
9/3363/8. (Testo modificato nel corso della seduta)
Butti, Ceccanti, Ferri.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):protezione dei dati
vaccinazione
Unione europea