ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03363/053

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 597 del 17/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: MAMMI' STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021


Stato iter:
17/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/11/2021
COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 17/11/2021

PARERE GOVERNO IL 17/11/2021

RITIRATO IL 17/11/2021

CONCLUSO IL 17/11/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03363/053
presentato da
MAMMÌ Stefania
testo di
Mercoledì 17 novembre 2021, seduta n. 597

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nell'ambito delle misure in materia di personale prevede all'articolo 3-quater che fino allo stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    si tratta di una misura che senza dubbio rappresenta un passo avanti per avviare un percorso di superamento definitivo delle incompatibilità attualmente previste, che hanno portato ad una carenza cronica e drammatica di infermieri delle strutture socio sanitarie accreditate;

    già nel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 era stata prevista una deroga al vincolo di esclusività per gli infermieri dipendenti del Ssn, applicata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale nell'ambito della pandemia da COVID-19;

    lo stesso Governo si è già espresso accogliendo dei precedenti ordini del giorno presentati dalla proponente, volti alla abolizione del vincolo di esclusività per gli infermieri dipendenti del Ssn, rispettivamente nell'ambito della conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nell'ambito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

    è motivo di soddisfazione, pertanto, assistere ad una, seppur parziale, attuazione di quanto già auspicato nei summenzionati e d altri interventi di sindacato ispettivo della scrivente precedentemente proposti. Tuttavia, al fine di superare le gravi problematiche che impediscono alla professione infermieristica di svilupparsi verso un migliore status, che sia anche propedeutico ad una maggiore qualità assistenziale, si rende auspicabile il superamento completo del vincolo che lega agli infermieri alla parte datoriale, ora allentato esclusivamente sino al termine dello stato di emergenza sanitari da COVID-19;

   considerato che:

    alla categoria dei medici è già riconosciuta la possibilità di svolger attività intramuraria ed extramuraria, senza la limitazione del vincolo di esclusiva prevista dall'articolo 2105 C.C. fuori l'orario di lavoro istituzionale, come previsto dall'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e dalla giurisprudenza in materia; al contrario, le professioni sanitarie come gli infermieri e le ostetriche, sono sottoposti al vincolo di esclusività e non possono svolgere alcuna attività sanitaria al di fuori dell'orario di lavoro, se non in vigenza delle attuali temporanee deroghe;

   considerato ancora che:

    gli infermieri, tra i lavoratori della sanità pubblica sono stati interessati nelle attività di contrasto alla pandemia da COVID-19 tanto da essere riconosciuti come degli «Eroi» dall'intera collettività e ai quali è giusto dare un significativo segnale di attenzione da parte delle istituzioni: il riconoscimento del diritto allo svolgimento di attività sanitarie fuori l'orario di lavoro principale potrebbe contribuire anche a contrastare le grave carenza di personale, nonché a soddisfare il bisogno di assistenza dei cittadini, specie nella perdurante emergenza sanitaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre degli interventi normativi nel prossimo provvedimento utile al fine di consentire agli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, lo svolgimento di attività libero professionale, al di fuori dell'orario di lavoro, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi sanitari), di cui all'articolo 13, comma 2 e articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché in deroga all'articolo 2105 del codice civile.
9/3363/53. Mammì, Ruggiero.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

orario di lavoro

medicina convenzionata