ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03363/046

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 597 del 17/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: BARZOTTI VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021
SEGNERI ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021
INVIDIA NICCOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021
PALLINI MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021
MASI ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021
RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021
BELLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021


Stato iter:
17/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/11/2021
COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 17/11/2021
Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 17/11/2021

DISCUSSIONE IL 17/11/2021

ACCOLTO IL 17/11/2021

PARERE GOVERNO IL 17/11/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/11/2021

CONCLUSO IL 17/11/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03363/046
presentato da
BARZOTTI Valentina
testo di
Mercoledì 17 novembre 2021, seduta n. 597

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening» ha introdotto fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo per tutti i lavoratori di possedere un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato;

    i lavoratori privi della predetta documentazione, sono considerati ex lege assenti ingiustificati e subiscono la sospensione di ogni compenso di natura economica, seppur senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;

    è noto che è possibile conseguire la certificazione verde COVID-19 in presenza di una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus; d) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo;

    il decreto-legge n. 127 del 2021, inoltre, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 della somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti;

    con i suddetti Protocolli il prezzo dei test antigenici rapidi – validi per l'emissione della certificazione verde digitale – è stato calmierato al prezzo di euro 15,00;

    la certificazione verde relativa ad un test (antigenico rapido) con esito negativo ha una validità di quarantotto ore (dall'esecuzione del test); per i test molecolari la durata della validità è elevata a 72 ore;

    il lavoratore che non aderisce alla vaccinazione – per continuare a svolgere il proprio lavoro e ottenere la certificazione verde – si trova, infatti, a dover sostenere una spesa fino a 45 euro a settimana per una spesa totale fino a 180 euro al mese per effettuare i tamponi;

    è noto che la tutela della salute dei lavoratori costituisce un vero e proprio obbligo del datore di lavoro; il principio, di rango costituzionale (articolo 32 della Costituzione), è declinato all'articolo 2087 del Codice civile secondo il quale il datore di lavoro è tenuto tanto ad astenersi da comportamenti lesivi nei confronti del lavoratore, quanto ad adottare tutte le misure organizzative e tecnologicamente possibili in materia di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, aggiornandole al passo con lo sviluppo della scienza, al fine di preservare l'integrità psicofisica e la dignità morale dei lavoratori nell'ambiente di lavoro. Il sistema è poi completato dal decreto legislativo n. 81 del 2008 che stabilisce una serie di obblighi specifici e procedure per la salvaguardia della salute e la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro;

    il tampone, necessario per ottenere la certificazione e l'accesso al luogo di lavoro, è anche uno strumento volto a garantire la sicurezza di tutti i lavoratori e dell'ambiente di lavoro;

    è noto che l'articolo 32 della Costituzione recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.»;

    il prezzo per i tamponi attualmente sostenuto dai lavoratori che non aderiscono al vaccino potrebbe fondare una azione di rivalsa da parte degli stessi nei confronti del datore di lavoro sulla base degli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed alimentare così il contenzioso giudiziario;

    dunque, attualmente il costo del tampone grava esclusivamente sul lavoratore che non aderisce alla vaccinazione il quale potrebbe essere chiamato a sostenere una spesa fino a 180,00 euro mensili, difficilmente sostenibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di calmierare ulteriormente il prezzo dei tamponi al fine di far ottenere ai lavoratori il conseguimento della certificazione verde Covid-19.
9/3363/46. (Testo modificato nel corso della seduta) Barzotti, Cominardi, Segneri, Invidia, Pallini, Masi, Ruggiero, Bella.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza del lavoro

politica sanitaria

prevenzione delle malattie