ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03363/013

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 597 del 17/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: CIABURRO MONICA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 17/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 17/11/2021


Stato iter:
17/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/11/2021
COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 17/11/2021

PARERE GOVERNO IL 17/11/2021

RESPINTO IL 17/11/2021

CONCLUSO IL 17/11/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03363/013
presentato da
CIABURRO Monica
testo di
Mercoledì 17 novembre 2021, seduta n. 597

   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 12, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    con il testo in esame si estende l'applicazione della certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass) all'accesso presso i luoghi di lavoro, estendendo la disciplina in vigore che ha reso il possesso di Green Pass imprescindibile per tutta una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, accesso a musei e luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sport di squadra, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, treni a lunga percorrenza, ed altre ancora;

    attualmente l'obbligo di Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro ha validità dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, con una potenziale proroga nel primo trimestre 2022;

    nell'ambito delle normative applicative circa i protocolli sanitari e l'utilizzo di Green Pass negli istituti scolastici ed universitari, è stato disposto l'obbligo di Green Pass per gli studenti universitari, con eventuale pagamento del tampone rapido a carico dell'interessato;

    come noto, infatti, il Green Pass attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

    l'obbligo di Green Pass per studenti è stato esteso anche a tutti gli studenti di età pari o superiore 15 anni se coinvolti nelle attività di alternanza scuola-lavoro, anche solo relativamente a corsi di formazione o attività di volontariato;

    l'alternanza scuola-lavoro è attività obbligatoria per gli studenti di scuola superiore di secondo grado, creando di fatto un costo ulteriore ed implicito nei confronti dei ragazzi e delle famiglie, in quanto non sono previsti tamponi gratuiti e gli istituti scolastici non dispongono delle risorse economiche per accollarsene i costi;

    si crea dunque la situazione di fatto per cui anche se non è previsto l'obbligo di Green Pass per gli studenti delle scuole superiori, dato che gli alunni del triennio finale sono obbligati a possedere la certificazione per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro, tale obbligo è di fatto vigente;

    al momento, in Unione europea, non esiste parere unanime circa un eventuale obbligo vaccinale per i cittadini di età inferiore ai 18 anni, predisponendo eventuali campagne unicamente per soggetti a rischio;

    con parere della Settima Commissione Istruzione del Senato della Repubblica è stato richiesto di prevedere tamponi gratuiti per gli studenti soggetti a obbligo per via dello svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro ed annesse attività accessorie;

    è evidentemente impossibile per gli istituti scolastici corrispondere a tale necessità, se privi delle relative risorse economiche, ed è altresì irresponsabile scaricare su questi il costo e l'onere di gestione dell'emergenza;

    l'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 prevede misure di contenimento dei costi legati ai test antigenici rapidi, con prezzo calmierato, tenendo in particolare considerazione la necessità di fornire un prezzo contenuto ai cittadini più giovani;

    effettuare continuamente tamponi rapidi può costituire un forte costo difficilmente sostenibile da famiglie monoreddito o in difficoltà economica ed è corretto che la scuola pubblica, in quanto pubblica, disponga delle necessarie risorse per far fronte a questo onere;

    in assenza di un obbligo vaccinale chiaro e diffuso, stabilito ai sensi della legge dello Stato, non si ravvisa la necessità di obbligare gli studenti universitari al pagamento dei tamponi rapidi per l'ottenimento del Green Pass e la relativa possibilità di frequentare i corsi universitari, data la natura pubblica delle università frequentate,

impegna il Governo:

   a fornire alle scuole secondarie di secondo grado, e a qualunque altro istituto scolastico che preveda l'obbligatoria frequenza di attività che richiedono il possesso di certificazione Green Pass come in premessa, le necessarie risorse per fornire gratuitamente test antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione a tutti gli studenti di età pari o inferiore a 18 anni;

   a calmierare ulteriormente il prezzo dei tamponi rapidi, prevedendone la gratuità per tutti gli studenti universitari i quali necessitino degli stessi per la frequentazione dei corsi universitari e lo svolgimento di esami e sedute di laurea presso Atenei pubblici.
9/3363/13. Ciaburro, Caretta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rapporto scuola-vita professionale

risorsa economica

industria della ristorazione