ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03314/009

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 578 del 20/10/2021
Firmatari
Primo firmatario: PATASSINI TULLIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 20/10/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BADOLE MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 20/10/2021
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL LEGA - SALVINI PREMIER 20/10/2021
D'ERAMO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 20/10/2021
DARA ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER 20/10/2021
LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER 20/10/2021
LUCCHINI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 20/10/2021
RAFFAELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 20/10/2021
VALBUSA VANIA LEGA - SALVINI PREMIER 20/10/2021
VALLOTTO SERGIO LEGA - SALVINI PREMIER 20/10/2021


Stato iter:
20/10/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 20/10/2021
MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 20/10/2021

PARERE GOVERNO IL 20/10/2021

RITIRATO IL 20/10/2021

CONCLUSO IL 20/10/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03314/009
presentato da
PATASSINI Tullio
testo di
Mercoledì 20 ottobre 2021, seduta n. 578

   La Camera,

   premesso che;

    il provvedimento in esame si pone l'obiettivo di regolamentare la materia della crisi di impresa con lo scopo di fornire alle attività produttive adeguati strumenti per affrontare i momenti di deficit e forte calo di fatturato;

    appare chiaro che l'intervento dello Stato, come avvenuto nell'anno 2020, sia da considerarsi una eccezionalità non replicabile, specialmente fuori da situazioni di particolare gravità come accaduto in pendenza di pandemia da COVID-19;

    le imprese sono chiamate ad affrontare nuovamente gli andamenti dei mercati, beneficiando del positivo momento dato dalla ripartenza post pandemia, l'impegno delle istituzioni deve essere quello di sostenere uno sviluppo economico paritario per tutte le imprese e cittadini ponendo l'accento su procedure legislative che possano prevenire ed affrontare nel modo migliore future crisi;

    in siffatto quadro, particolare attenzione va rivolta a quei soggetti già in difficoltà ben prima della pandemia, come accade nei territori delle Regioni colpite dal sisma del 2016 che necessitano di un maggior sostegno per favorire l'attuale ripresa economica;

    uno dei principali rischi è che, imprese e famiglie, a causa delle ulteriori perdite economiche del 2019/2020 oltre a quelle già subite, vengano colpite da azioni esecutive che coinvolgano anche le somme direttamente destinate alla ricostruzione. Per evitare ulteriori aggravi che rischiano di mettere in crisi la tenuta dell'intero sistema di ricostruzione, è fondamentale prevedere che: le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non siano soggetti ad azioni esecutive e/o qualsivoglia forma di sequestro e pignoramento;

    le suddette erogazioni sono assoggettate a specifico vincolo di destinazione che ne impone l'utilizzo ai soli fini dell'attività, in funzione delle quali, dette somme sono corrisposte e nello specifico azioni relative alla ricostruzione, nonché interventi inerenti al ripristino, ristrutturazioni e ricostruzione pubblica o privata;

    è evidente che, non prevedere forme di tutela a protezione delle suddette somme da possibili aggressioni di terzi soggetti, comporterebbe a carico delle aree terremotate un ulteriore e duro colpo che renderebbe impossibile la ripresa e il rilancio delle zone interessate,

impegna il Governo:

   a prevedere che le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati per le attività di ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi, inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non siano soggetto a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati;

   ad inserire nel primo provvedimento di natura economica la previsione per cui le risorse e i contributi di cui al primo periodo non siano da ricomprendersi nel fallimento e siano comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019. n. 14;

   a pronunciarsi affinché le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applichino sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali.
9/3314/9. Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rilancio economico

ripresa economica

prevenzione delle malattie